§ 80.4.54 - D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:07/11/1996
Numero:687


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Struttura degli uffici periferici
Art. 3.  Direzione regionale del lavoro
Art. 4.  Competenze della direzione regionale del lavoro.
Art. 5.  Direzione provinciale del lavoro
Art. 6.  Competenze della direzione provinciale.
Art. 7.  Dirigenza regionale
Art. 8.  Dirigenza provinciale
Art. 9.  Partecipazione ad organi collegiali
Art. 10.  Organizzazione della direzione regionale
Art. 11.  Organizzazione della direzione provinciale
Art. 12.  Nomina dei responsabili degli uffici non dirigenziali
Art. 13.  Unificazione dei ruoli
Art. 14.  Abrogazione di precedenti disposizioni organizzative


§ 80.4.54 - D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

(G.U. 22 gennaio 1997, n. 17)

 

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2. Struttura degli uffici periferici

     1. Sono uffici periferici del Ministero:

     a) le direzioni regionali del lavoro;

     b) le direzioni provinciali del lavoro.

 

          Art. 3. Direzione regionale del lavoro

     1. La direzione regionale del lavoro è istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle città indicate nell'annessatabella A, punti 1 e 2.

     2. La direzione regionale è articolata nei seguenti uffici:

     a) settore politiche del lavoro;

     b) settore ispezione del lavoro;

     c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

 

          Art. 4. Competenze della direzione regionale del lavoro.

     1. La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato regionale del lavoro.

     2. In particolare, la direzione regionale:

     a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attività delle direzioni provinciali del lavoro;

     b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego;

     c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attività, nonché alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attività di vigilanza;

     d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;

     e) assicura il servizio di "prevenzione e protezione".

 

          Art. 5. Direzione provinciale del lavoro

     1. La direzione provinciale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.

     1 bis Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna. [1]

     2. La direzione provinciale è articolata nei seguenti uffici:

     a) servizio politiche del lavoro;

     b) servizio ispezione del lavoro;

     c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

 

          Art. 6. Competenze della direzione provinciale.

     1. La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni già attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all'ispettorato provinciale del lavoro.

     2. In particolare, la direzione provinciale:

     a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza;

     b) promuove, indirizza e verifica l'attività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

     c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attività di ispezione del lavoro;

     d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.

 

          Art. 7. Dirigenza regionale

     1. Alla direzione regionale del lavoro è preposto un dirigente.

     2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.

 

          Art. 8. Dirigenza provinciale

     1. Alla direzione provinciale del lavoro è preposto un dirigente.

     2. Nelle sedi di cui alla tabella A, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.

 

          Art. 9. Partecipazione ad organi collegiali

     1. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.

     2. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo può delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.

 

          Art. 10. Organizzazione della direzione regionale

     1. Il direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.

 

          Art. 11. Organizzazione della direzione provinciale

     1. Il direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'organizzazione interna della direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.

     2. Con le modalità di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificità locali.

 

          Art. 12. Nomina dei responsabili degli uffici non dirigenziali

     1. I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione regionale e provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in possesso di esperienza e capacità professionale adeguate.

     2. I responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione provinciale, sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

 

          Art. 13. Unificazione dei ruoli

     1. I ruoli periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed ispettorati del lavoro sono unificati.

 

          Art. 14. Abrogazione di precedenti disposizioni organizzative

     1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate.

 

     ALLEGATO - Tabella A - UFFICI DIRIGENZIALI

     1. Uffici regionali con un dirigente preposto e due dirigenti

     Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:

     a) il settore politiche del lavoro;

     b) il settore ispezione del lavoro.

     Piemonte: Torino.

     Lombardia: Milano.

     Veneto: Venezia.

     Friuli-Venezia Giulia: Trieste.

     Liguria: Genova.

     Emilia-Romagna: Bologna.

     Toscana: Firenze.

     Marche: Ancona.

     Umbria: Perugia.

     Lazio: Roma.

     Abruzzo: L'Aquila.

     Molise: Campobasso.

     Campania: Napoli.

     Puglia: Bari.

     Basilicata: Potenza.

     Calabria: Reggio Calabria.

     Sardegna: Cagliari.

     2. Ufficio regionale con il solo dirigente preposto.

     Valle d'Aosta: Aosta.

     3. Uffici provinciali con un dirigente preposto e due dirigenti.

     Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:

     a) il servizio politiche del lavoro;

     b) il servizio ispezione del lavoro.

     Piemonte: Torino.

     Lombardia: Bergamo, Brescia, Milano.

     Veneto: Venezia, Verona.

     Liguria: Genova.

     Emilia-Romagna: Bologna, Modena.

     Toscana: Firenze.

     Lazio: Roma.

     Campania: Caserta, Napoli, Salerno.

     Puglia: Bari, Foggia, Lecce.

     Basilicata: Potenza.

     Calabria: Cosenza, Reggio Calabria.

     Sardegna: Cagliari.

     4. Uffici provinciali con il solo dirigente preposto.

     Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.

     Lombardia: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.

     Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza.

     Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.

     Liguria: Imperia, La Spezia, Savona.

     Emilia-Romagna: Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.

     Toscana: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.

     Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.

     Umbria: Perugia, Terni.

     Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.

     Abruzzo: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.

     Molise: Campobasso, Isernia.

     Campania: Avellino, Benevento.

     Puglia: Brindisi, Taranto.

     Basilicata: Matera.

     Calabria: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.

     Sardegna: Nuoro, Oristano, Sassari.


[1]  Comma aggiunto dall' art. 1 del D.M. 27 luglio 1999, n. 331.