Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 05/06/1985 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo art. 2, l'impiego [...] |
Art. 2. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, [...] |
Art. 3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente art. 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del [...] |
Art. 4. Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo art. 5, è subordinato [...] |
Art. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana [...] |
§ 80.4.35 - Legge 5 giugno 1985, n. 283.
Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.
(G.U. 21 giugno 1985, n. 145)
Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo art. 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.
Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.
Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o comulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente art. 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI.
Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo art. 5, è subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorità preposte al controllo o alla vigilanza.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'art. 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.