§ 80.4.25 - D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438.
Organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:05/06/1964
Numero:438


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile è costituita dai Compartimenti di traffico aereo, previsti nella tabella annessa al presente [...]
Art. 2.      I Compartimenti di traffico aereo comprendono
Art. 3.      I Compartimenti di traffico aereo, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione
Art. 4.      Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le Circoscrizioni di aeroporto, ciascuna nel proprio ambito territoriale, esercitano le [...]
Art. 5.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, assegna ai Compartimenti di traffico aereo i fondi necessari per [...]
Art. 6.      Restano attribuite alla competenza dell'Organo centrale, tutte le materie che del presente decreto non risultano decentrate ai Compartimenti di traffico aereo ed alle [...]
Art. 7.      Le attribuzioni conferite con gli articoli precedenti ai Compartimenti di traffico aereo saranno esercitate dall'Organo centrale sino alla data d'inizio di funzionamento [...]


§ 80.4.25 - D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438.

Organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

(G.U. 30 giugno 1964, n. 158)

 

 

     Art. 1.

     L'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile è costituita dai Compartimenti di traffico aereo, previsti nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, e dalle Circoscrizioni di aeroporto, di cui all'art. 688 del Codice della navigazione e al decreto ministeriale 28 luglio 1963, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

     Ai Compartimenti di traffico aereo è preposto un ispettore di traffico aereo; alle Circoscrizioni di aeroporto è preposto un direttore di aeroporto.

 

          Art. 2.

     I Compartimenti di traffico aereo comprendono:

     a) la sezione amministrativa;

     b) la sezione aeroporti;

     c) la sezione trasporti aerei;

     d) la sezione navigazione.

     La sezione aeroporti comprende squadre per l'esecuzione di lavori urgenti negli aeroporti. Il Compartimento di traffico aereo, con sede in Roma, comprende un laboratorio sperimentale per le ricerche scientifiche.

 

          Art. 3.

     I Compartimenti di traffico aereo, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione.

     Essi inoltre:

     a) dispongono, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, i trasferimenti nell'ambito della propria circoscrizione, del personale della carriera esecutiva, sino al grado di archivista incluso, del personale della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e del personale operaio;

     b) autorizzano le missioni, entro il territorio del Compartimento, del personale del Compartimento stesso e delle Circoscrizioni di aeroporto comprese in detto territorio per durata non superiore a giorni dieci. Per le missioni dell'ispettore di traffico aereo o del suo facente funzione, occorre la convalida da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     c) provvedono alla concessione di aree negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, previa determinazione del canone d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

     d) provvedono alla concessione di locali negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, con l'osservanza della procedura stabilita dalle leggi vigenti;

     e) provvedono alla concessione dello sfalcio d'erba negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali;

     f) provvedono previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato alle transazioni dirette a prevenire e a porre fine a contestazioni giudiziarie, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente L. 1.200.000. A sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, per le transazioni riguardanti risarcimento di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di automezzi o di altri mezzi meccanici in uso all'Amministrazione dell'aviazione civile, il suddetto limite è elevato a L. 3.000.000;

     g) dispongono per l'esecuzione in economia dei lavori e delle provviste relativi al funzionamento dei servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per un importo non superiore a L. 1.800.000, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     h) provvedono all'appalto dei servizi di sgombero e manutenzione degli impianti igienici e di asporto dei rifiuti negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nel Compartimento;

     i) provvedono all'affitto degli immobili necessari ai servizi delle Circoscrizioni di aeroporto comprese nel Compartimento, con l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e fino all'importo massimo di L. 2.400.000;

     l) provvedono al noleggio di macchine, apparati dispositivi tecnico-meccanici necessari all'espletamento dei servizi del Compartimento e delle Circoscrizioni di aeroporto;

     m) approvano, nei casi in cui sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i contratti relativi alle materie previste nelle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), la cui stipulazione è demandata al funzionario preposto alla sezione amministrativa di ciascun Compartimento di traffico aereo;

     n) coordinano i servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nella circoscrizione del Compartimento e l'attività dei direttori di aeroporto per quanto attiene allo svolgimento dei servizi aerei;

     o) dispongono, con provvedimento motivato, la chiusura provvisoria degli aeroporti privati non aperti al traffico ai sensi dell'art. 709 del Codice della navigazione, in caso di gravi necessità o infrazioni, con tempestiva segnalazione all'Organo centrale per i provvedimenti definitivi;

     p) dispongono l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dagli atti di concessione nei riguardi dei concessionari dei servizi aerei, con esclusione dei provvedimenti concernenti la sospensione dei servizi, la revoca dell'uso gratuito degli aeroporti, la decadenza e la revoca della concessione;

     q) applicano, nei riguardi dei concessionari stranieri dei servizi aerei, le sanzioni previste dalla legge e dagli atti di concessione a carico di concessionari nazionali, con le stesse esclusioni di cui alla lettera precedente;

     r) provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa per la concessione dei servizi aerei di linea e per i servizi aerei minori ed esprimono all'Organo centrale pareri sul possesso da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 777 del Codice della navigazione;

     s) autorizzano, previe intese con il Comando di regione aerea, le manifestazioni aeree, gli avioraduni, le mostre aeree, le manifestazioni di volo a vela e di aeromodellismo, nonchè il lancio di paracadutisti, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo centrale escluse le autorizzazioni relative a manifestazioni aventi carattere nazionale od il cui svolgimento rientra nell'ambito territoriale di più Compartimenti di traffico aereo;

     t) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri, né carico pagante entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale;

     u) approvano le tariffe ed i prezzi degli esercizi pubblici in concessione, esistenti negli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali del Compartimento, con esclusione delle tariffe relative ai servizi di assistenza a terra;

     v) rilasciano i brevetti di pilotaggio di 1° e 2° grado e le corrispondenti licenze previste dalle norme dell'organizzazione dell'aviazione civile internazionale nonchè i brevetti e gli attestati di pilota di aliante veleggiatore.

     E' in facoltà dei Compartimenti di traffico aereo disporre accreditamenti a favore delle Circoscrizioni di aeroporto per il pagamento delle spese conseguenti all'esercizio del potere attribuito alle Circoscrizioni stesse con le lettere a) ed e) del successivo art. 4, tenendo presenti le direttive emanate al riguardo dall'Organo centrale.

     Nelle materie previste alle lettere b), c), d), e), f), g), h), n), s), v), i Compartimenti di traffico aereo provvedono in via definitiva.

 

          Art. 4.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le Circoscrizioni di aeroporto, ciascuna nel proprio ambito territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione e da altre disposizioni legislative e regolamentari.

     Esse, inoltre:

     a) autorizzano le missioni del proprio personale nell'ambito della Circoscrizione e per durata non superiore a giorni tre, limitatamente ai sopraluoghi da effettuarsi in occasione di incidenti aeronautici. Per le missioni del direttore della Circoscrizione di aeroporto o del suo facente funzione occorre la convalida del Compartimento di traffico aereo;

     b) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri né carico pagante, entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale;

     c) autorizzano la sostituzione di aeromobili in servizio di linea regolare in caso di avaria, purché con aeromobili di tonnellaggio non superiore e secondo le istruzioni dell'Organo centrale;

     d) autorizzano, in conformità alle direttive dell'Organo centrale, il recupero, entro il termine di ventiquattro ore, dei voli di linea non effettuati, per ragioni tecniche o meteorologiche dalle imprese di trasporto aereo nazionale;

     e) dispongono le esecuzioni in economia di lavori di manutenzione ordinaria di immobili, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     L'attribuzione di cui alla lettera b) non esclude l'esercizio di analoga attribuzione da parte dell'Organo centrale e del Compartimento di traffico aereo.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, assegna ai Compartimenti di traffico aereo i fondi necessari per l'esercizio delle attribuzioni decentrate con gli articoli 3 e 4 del presente decreto, secondo le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

     Le Ragionerie regionali dello Stato nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano, sui provvedimenti e sui titoli di spesa dei Compartimenti medesimi, tutte le funzioni ad esse attribuite dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544, nonchè il riscontro sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento previsti dal penultimo comma del precedente art. 3.

     Le delegazioni regionali della Corte dei conti, istituite con l'art. 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano il controllo, previsto dalle norme vigenti, sui provvedimenti e sui titoli emessi dai Compartimenti medesimi, nonchè sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento sopra indicati.

 

          Art. 6.

     Restano attribuite alla competenza dell'Organo centrale, tutte le materie che del presente decreto non risultano decentrate ai Compartimenti di traffico aereo ed alle Circoscrizioni di aeroporto.

 

          Art. 7.

     Le attribuzioni conferite con gli articoli precedenti ai Compartimenti di traffico aereo saranno esercitate dall'Organo centrale sino alla data d'inizio di funzionamento dei Compartimenti stessi, da fissare con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e, comunque, non oltre due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto [1] .

 

     Tabella A

     Compartimenti di traffico aereo.

 

N. d'ordine

Territorio

Sede

1

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche (ad eccezione della provincia di Ascoli Piceno che rientra nella circoscrizione del terzo Compatimento), Liguria (ad eccezione della provincia di La Spezia che rientra nella circoscrizione del secondo Compatimento)

Milano

2

Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, province di La Spezia e dell'Aquila

Roma

3

Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzi (ad eccezione della provincia dell'Aquila che rientra nella circoscrizione del secondo Compatimento), Molise, provincia di Ascoli Piceno

Bari

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1973 dall'art. unico della L. 28 gennaio 1970, n. 16.