Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 23/01/1965 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata [...] |
Art. 2. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Provincie, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi [...] |
§ 80.1.23 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78.
Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.
(G.U. 5 marzo 1965, n. 57).
Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Provincie, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.