Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 25/03/1958 |
Numero: | 260 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato |
Art. 3. L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente |
Art. 4. L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima [...] |
Art. 5. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente [...] |
§ 80.1.15 - L. 25 marzo 1958, n. 260.
Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.
(G.U. 8 aprile 1958, n. 84).
Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con
(Omissis).
L'art. 12 del testo unico approvato con
L'art. 52 del testo unico approvato con
(Omissis).
L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.
Tale indicazione non è più eccepibile.
Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.
L'eccezione rimette in termini la parte.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente Ministro.