Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.4 porto d'armi |
Data: | 06/03/1987 |
Numero: | 89 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità |
Art. 2. 1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresì applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e [...] |
Art. 3. 1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge |
§ 7.4.2 – L. 6 marzo 1987, n. 89.
Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.
(G.U. 18 marzo 1987, n. 64).
1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.
2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi.
1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'art. 2 della
1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.