Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.3 disciplina generale |
Data: | 25/09/1999 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. Abbreviazioni. |
Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni. |
Art. 3. Pubblicità e informazioni. |
Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività. |
Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali. |
Art. 6. Trattative contrattuali. |
Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e cessioni di licenze di produzione. |
Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni. |
Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi. |
Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari. |
Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi di coproduzione intergovernativa. |
Art. 12. Autorizzazione del Ministro del tesoro. |
Art. 13. Comitato consultivo. |
Art. 14. Organizzazione. |
Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni. |
Art. 16. Conferenze di servizi e accordi. |
Art. 17. Personale. |
Art. 18. Abrogazione. |
§ 7.3.20 – D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448. [1]
Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
(G.U. 1 dicembre 1999, n. 282).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Abbreviazioni.
1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
a) "la legge, alla legge, della legge", alla
b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;
c) "elenco", all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
d) "registro", al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;
e) "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
f) "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) "comitato", al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;
h) "CIPE", Comitato interministeriale programmazione economica, in sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 21,
Capo I
Norme generali sui procedimenti
Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni.
1. Le comunicazioni e domande di cui ai successivi articoli 6, commi 1, 4 e 6, 7, commi 1, 4 e 5, 9, coarticolo 21 della leggemma 1, 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.
Art. 3. Pubblicità e informazioni.
1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4 e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta ed in riferimento ai principi della legge.
Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività.
1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell', gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non è rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Capo II
Dei singoli procedimenti
Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali.
1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate "apposite intese intergovernative", ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.
3. Le "apposite intese intergovernative", il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;
b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.
4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei "Memoranda of Understanding" (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Art. 6. Trattative contrattuali.
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;
i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.
2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
4. Durante il periodo di validità l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
5. Se le variazioni di dati di cui al precedente comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni, transiti e cessioni di licenze di produzione.
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il "certificato di importazione" o il "certificato di uso finale" di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.
3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni.
1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi.
1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;
c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;
d) valore stimato o preventivo del contratto;
e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;
f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e relativo livello;
g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.
2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari.
1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.
2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:
a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;
b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;
c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;
e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nella vigenza del
Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi di coproduzione intergovernativa.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, provvede ad individuare i programmi di coproduzione intergovernativa ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge.
2. L'individuazione del programmi di coproduzione intergovernativa, di cui al precedente comma, è applicata anche ai fini dell'autorizzazione d'esportazione definitiva dei materiali previsti da detti programmi.
Art. 12. Autorizzazione del Ministro del tesoro.
1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;
c) modalità di regolamento finanziario;
d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;
e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;
b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.
3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.
5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.
Art. 13. Comitato consultivo.
1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.
2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
Titolo II
NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE
Art. 14. Organizzazione.
1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni.
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.
3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.
7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Art. 16. Conferenze di servizi e accordi.
1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della
2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.
4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.
Art. 17. Personale.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.
3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 18. Abrogazione.
1. Il presente decreto sostituisce il precedente
[1] Abrogato e sostituito dal