§ 7.3.1A - Legge 25 febbraio 1981, n. 40.
Integrazioni all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:25/02/1981
Numero:40


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:


§ 7.3.1A - Legge 25 febbraio 1981, n. 40.

Integrazioni all'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(G.U. 3 marzo 1981, n. 61)

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

     "Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'art. 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".