Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.3 disciplina generale |
Data: | 10/05/1945 |
Numero: | 240 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura delle buche e delle fosse scavate da bombe e da proiettili anche in [...] |
Art. 2. Quando il proprietario di un fondo sito nelle zone indicate al precedente articolo e nel quale siano buche e fosse da colmare, provveda direttamente ai relativi lavori, [...] |
Art. 3. I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili |
Art. 4. Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dai diritti catastali e [...] |
Art. 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 7.3.1 – D.Lgs.Lgt. 10 maggio 1945, n. 240. [1]
Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
(G.U. 28 maggio 1945, n. 64).
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura delle buche e delle fosse scavate da bombe e da proiettili anche in aree e fondi di proprietà privata in zone limitrofe ad abitati, quando, in connessione ai compiti ad esso demandati per la ricostruzione degli abitati danneggiati da azioni belliche, ne riconosca la necessità sia ai fini igienici e sanitari per eliminare il pericolo di infezione malarica sia ai fini della tutela della pubblica incolumità.
Quando il proprietario di un fondo sito nelle zone indicate al precedente articolo e nel quale siano buche e fosse da colmare, provveda direttamente ai relativi lavori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedergli un contributo in misura non superiore al terzo della spesa dei lavori stessi.
A tale scopo l'interessato, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare domanda all'Ufficio del genio civile competente corredata del computo metrico dei lavori e della stima relativa.
Il Genio civile provvede al riscontro del computo e della stima, e successivamente all'accertamento dei lavori eseguiti ed alla liquidazione del contributo.
Al proprietario può sostituirsi, agli effetti del presente articolo, il conduttore del fondo che risulti tale per contratto di data certa.
L'ammontare del contributo concesso ai sensi del presente articolo o quello della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di esecuzione diretta dei lavori a norma del precedente art. 1 sarà dal Genio civile comunicato all'Intendenza di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi ai sensi di disposizioni generali per i danni di guerra.
I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili.
Nessuna azione di responsabilità civile per danni a cose può dai proprietari essere promossa verso lo Stato o i suoi funzionari in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, se a questi provveda il Genio civile, salvo che sia provata la trascuranza di elementari cautele. In questo caso la denunzia del fatto da cui sarebbero derivati i danni deve essere notificata all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro trenta giorni da quello in cui il fatto stesso si sarebbe verificato, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria.
Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dai diritti catastali e dalle imposte di registro.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del