§ 7.1.12 – L. 26 marzo 1999, n. 106.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.1 accordi internazionali
Data:26/03/1999
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1. E' consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purché le attività dei militari italiani siano [...]
Art. 6.      1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 7.      1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle [...]
Art. 8.      I soggetti pubblici e privati titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della [...]
Art. 9.      1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 7.1.12 – L. 26 marzo 1999, n. 106.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

(G.U. 23 aprile 1999, n. 94, S.O. n. 80/L).

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. [1]

     2. [2]

 

     Art. 4.

     1. [3]

 

     Art. 5.

     1. E' consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purché le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.

     2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.

 

     Art. 6.

     1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

 

     Art. 7.

     1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.

 

     Art. 8.

     I soggetti pubblici e privati titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.

 

     Art. 9.

     1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE SUL DIVIETO D'IMPIEGO, DI STOCCAGGIO,

DI PRODUZIONE E DI TRASFERIMENTO DELLE MINE

ANTIPERSONA E SULLA LORO DISTRUZIONE

(Traduzione non ufficiale)

Preambolo

Le Parti,

     Risolute a porre fine alle sofferenze ed alle vittime causate da mine antipersona, che uccidono o menomano centinaia di persone ogni settimana, perlopiù civili, innocenti ed indifesi ed in particolare i bambini, che ritardano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e dei rifugiati politici trasferiti all'interno dello Stato, e che hanno altre gravi conseguenze per anni dopo la loro collocazione,

     Ritenuto che è necessario fare il possibile per contribuire in modo efficiente e coordinato a far fronte alla necessità di rimozione di mine antipersona poste in tutto il mondo, e per assicurare la loro distruzione,

     Desiderose di fare il possibile per dare assistenza per la cura e la riabilitazione, compresa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,

     Riconosciuto che il bando totale di mine antiuomo costituirebbe un'imponente misura che contribuirebbe a ridare fiducia,

     Accolta con favore l'adozione del Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, ed allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.

     Basandosi sul principio di diritto internazionale umanitario secondo cui il diritto delle Parti ad un conflitto armato per scegliere i metodi od i mezzi per fare la guerra non è illimitato, sul principio che vieta l'impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi per fare la guerra di natura tale da causare danni superflui o sofferenze inutili e sul principio che debba essere fatta una distinzione tra civili e combattenti,

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1. Obblighi generali.

     1. Ciascuna Parte si impegna in ogni possibile caso a quanto segue:

     a) non usare mine antipersona;

     b) non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, ad accumulare riserve, a conservare o a trasferire ad alcuno, direttamente od indirettamente, mine antipersona;

     c) a non aiutare, incoraggiare od indurre comunque nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione.

     2. Ciascuna Parte si impegna a distruggere od ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona secondo le disposizioni della presente Convenzione.

 

     Articolo 2. Definizioni.

     1. Per «mina antipersona» si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità, o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o più persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimità contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi «anti-handling», non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni.

     2. Per «mina» s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimità di o contatto con una persona od un veicolo.

     3. Per «Dispositivo anti-handling» si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che è parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina.

     4. «Trasferimento» riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprietà delle mine e del loro controllo, ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona già posizionate.

     5. Per «zona minata» s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.

 

     Articolo 3. Eccezioni.

     1. Fermi restando gli obblighi generali di cui all'art. 1, è consentita la conservazione od il trasferimento di un certo numero di mine antipersona per lo sviluppo ed il «training» nelle tecniche di ricerca, di rimozione e di distruzione delle mine. La quantità delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi suddetti.

     2. E' consentito il trasferimento di mine antipersona ai fini della distruzione.

 

     Articolo 4. Distruzione di mine antiuomo accumulate in riserve.

     Salvo quanto previsto nell'articolo 3, ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona accumulate in riserve di sua proprietà o in proprio possesso, o che sono nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile ma non oltre 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte.

 

     Articolo 5. Distruzione di mine antiuomo in zone minate.

     1. Ciascuna Parte si impegna a distruggere o ad assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, il prima possibile e non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per ciascuna Parte.

     2. Ciascuna Parte farà ogni sforzo possibile per individuare tutte le aree nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo nelle quali è risaputo o si sospetta che siano collocate mine antipersona ed assicurerà il prima possibile che tutte le mine antipersona nelle zone minate nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo abbiano il perimetro segnato, siano monitorate e protette da confini o in altro modo, per assicurare l'effettiva esclusione di civili, finché tutte le mine antipersona ivi contenute non siano state distrutte. La demarcazione dovrà conformarsi alle norme stabilite nel Protocollo sui divieti o le restrizioni sull'uso di mine, di trappole esplosive e di altri congegni, modificato il 3 maggio 1996, allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni sull'uso di certe armi convenzionali che possano ritenersi eccessivamente dannose o che abbiano effetti indiscriminati.

     3. Se una Parte ritiene che non sarà in grado di distruggere o di assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di cui si fa riferimento al comma 1, entro il periodo di tempo stabilito, può sottoporre una richiesta durante una riunione delle Parti o una Conferenza di riesame di proroga del termine massimo per completare la distruzione di dette mine antipersona, fino a 10 anni.

     4. Ciascuna richiesta contiene:

     a) La durata della proroga proposta;

     b) Una spiegazione dettagliata dei motivi per la proroga proposta, incluso:

     i) La preparazione e lo «status» del lavoro gestito nell'ambito dei programmi nazionali di bonifica;

     ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili alla Parte per la distruzione di tutte le mine; e

     iii) Circostanze che ostacolano la capacità della Parte di distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate;

     c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali della proroga; e

     d) Qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di proroga proposta.

     5. Nell'incontro o nella Conferenza di revisione le Parti, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuteranno la richiesta e decideranno a maggioranza dei voti delle Parti presenti e votanti se concedere o meno la richiesta di un periodo di proroga.

     6. Detta proroga può essere rinnovata su presentazione di una nuova richiesta secondo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente Articolo. Nel richiedere un'ulteriore periodo di proroga una Parte deve fornire ulteriori e pertinenti informazioni su ciò che è stato fatto secondo il presente Articolo.

 

     Articolo 6. Cooperazione ed assistenza internazionale.

     1. Nell'adempiere i propri obblighi secondo la presente Convenzione ciascuna Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza, se fattibile, da altre Parti e nella misura in cui ciò sia possibile.

     2. Ciascuna Parte si impegna a facilitare ed avrà il diritto di partecipare nella maggiore misura possibile allo scambio di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecnologiche riguardanti l'attuazione della presente Convenzione. Le Parti non imporranno restrizioni indebite sulla norma riguardante le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse per scopi umanitari.

     3. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò, fornirà assistenza per la cura e la riabilitazione, per la reintegrazione economica e sociale delle vittime delle mine e per programmi finalizzati ad una sensibilizzazione nei confronti delle mine. Tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale delle Croce Rossa, le società nazionali della Croce e della Mezzaluna rosse e la loro Federazione internazionale, le organizzazioni non governative, o su un principio di bilateralità.

     4. Ciascuna Parte in condizione di fare ciò fornirà assistenza per la rimozione delle mine e le attività connesse. Una tale assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni o le organizzazioni internazionali o regionali, le istituzioni o le organizzazioni non governative, o secondo un principio di bilateralità, o contribuendo al Fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza nella rimozione delle mine, o ad altri fondi regionali che trattano il programma di bonifica.

     5. Ciascuna Parte in condizione di farlo fornirà assistenza per la distruzione di mine antipersona accumulate in riserve.

     6. Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni alla base dati sulla rimozione di mine istituita nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, in particolare informazioni riguardanti vari mezzi e tecnologie per la rimozione di mine, e liste di esperti, agenzie di esperti o punti nazionali di contatto sulla rimozione di mine.

     7. Le Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altre Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le proprie autorità nell'elaborazione di un programma nazionale di bonifica per determinare, inter alia:

     a) L'ampiezza e l'ambito di applicazione del problema delle mine antipersona;

     b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane richieste per l'attuazione del programma;

     c) Il numero previsto di anni necessari a distruggere tutte le mine antipersona nelle zone minate nella giurisdizione o sotto il controllo della Parte interessata;

     d) le attività di sensibilizzazione nei confronti della problematica delle mine per ridurre l'incidenza delle ferite o delle morti connesse alle mine;

     e) Assistenza alle vittime delle mine;

     f) Il rapporto tra il Governo della Parte interessata e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che lavoreranno per l'attuazione del programma.

     8. Ciascuna Parte che da e riceve assistenza secondo le disposizioni del presente articolo, coopereranno con la prospettiva di assicurare la completa e pronta attuazione dei programmi di assistenza concordati.

 

     Articolo 7. Misure di trasparenza.

     1. Ciascuna Parte farà una relazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile, ed in ogni caso, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte sui seguenti punti:

     a) Le misure nazionali di attuazione di cui si fa riferimento nell'articolo 9;

     b) Il totale di tutte le mine antipersona accumulate in riserve in proprio possesso, o nella propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, che comprenda una ripartizione del tipo, della quantità e, se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona accumulate in riserve;

     c) Nella misura possibile, la collocazione di tutte le zone minate che contengono, o si sospetta che contengano, mine antipersona nell'ambito della propria giurisdizione o controllo, che includano più particolari possibili riguardanti il tipo e la quantità di ciascun tipo di mine antipersona in ogni area minata e quando sono state collocate;

     d) I tipi, le quantità e, se possibile, il numero dei lotti di tutte le mine antipersona conservate o trasferite per lo sviluppo ed il training nelle tecniche di distruzione, rimozione e scoperta delle mine, o trasferite a scopo di distruzione, e le istituzioni autorizzate da una Parte per conservare o trasferire mine antipersona, secondo l'articolo 3;

     e) Lo «status» dei programmi di conversione degli impianti o di annullamento di commesse per la produzione di mine antipersona;

     f) Lo «status» dei programmi per la distruzione di mine antipersona secondo gli articoli 4 e 5, incluso i dettagli dei metodi che saranno usati nella distruzione, la collocazione di tutti i luoghi di distruzione e la sicurezza applicabile e le norme ambientali da osservare;

     g) I tipi e le quantità di tutte le mine antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quella Parte, che includano una ripartizione della quantità di ciascun tipo di mine antipersona distrutte, secondo gli articoli 4 e 5, rispettivamente, e se possibile il numero dei lotti di ciascun tipo di mine antipersona in caso di distruzione secondo l'articolo 4;

     h) Le caratteristiche tecniche di ciascun tipo di mine antipersona prodotte, nella misura in cui si conoscono, e quelle attualmente possedute da o di proprietà di una Parte, fornendo, laddove sia ragionevolmente possibile, suddette categorie di informazioni che possano facilitare l'individuazione e la rimozione di mine antipersona; queste informazioni devono includere almeno le dimensioni, il punto di fusione, il contenuto esplosivo, il contenuto metallico, le fotografie a colori ed altre informazioni che possano agevolare la rimozione di mine; e

     i) Le misure prese per dare un avvertimento immediato ed efficace alla popolazione in relazione a tutte le aree individuate nel comma 2 dell'articolo 5.

     2. Le informazioni date in conformità al presente Articolo saranno aggiornate annualmente dalle Parti, coprendo l'ultimo anno solare, e saranno riferite al Segretario Generale delle Nazioni Unite non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

     3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tali relazioni ricevute alle Parti.

 

     Articolo 8. Facilitazioni e chiarimenti riguardo all'esecuzione.

     1. Le Parti concordano nel consultarsi e cooperare per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, e per lavorare insieme in uno spirito di cooperazione per facilitare l'esecuzione delle Parti degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

     2. Se una o più Parti desiderano chiarire e cercare di risolvere questioni relative all'esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione di un'altra Parte, possono sottoporre, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di chiarimenti su quel punto a quella Parte. Suddetta richiesta, sarà accompagnata da tutte le informazioni appropriate. Ciascuna Parte si asterrà da richieste di chiarimenti ingiustificate, curandosi di evitare inganni. Una Parte che riceve una richiesta di chiarimenti fornirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 28 giorni alla Parte richiedente tutte le informazioni che aiuteranno a chiarire questo punto.

     3. Se la parte richiedente non riceve una risposta tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro quel periodo di tempo, o ritiene che la risposta alla richiesta di chiarimenti sia insoddisfacente, può sottoporre la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti nel successivo incontro. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà la questione, accompagnata da tutte le informazioni appropriate riguardanti la richiesta di chiarimenti, a tutte le Parti. Tali informazioni saranno presentate alla Parte richiesta che avrà il diritto di rispondere.

     4. In attesa della convocazione di un'incontro delle Parti, una qualsiasi delle Parti interessate può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di interessarsi per facilitare i chiarimenti richiesti.

     5. La Parte richiedente può proporre tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite la convocazione di un incontro speciale delle Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà successivamente questa proposta e tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate, a tutte le Parti con una richiesta in cui è indicato se esse sono favorevoli al predetto incontro speciale delle Parti, allo scopo di esaminare la questione. Nel caso in cui entro 14 giorni dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti sono favorevoli al predetto incontro speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà quest'incontro speciale delle Parti entro ulteriori 14 giorni. Il quorum di quest'incontro consisterà nella maggioranza delle Parti.

     6. Le Parti, nell'ambito della riunione o della riunione speciale, nel caso in cui questa si verifichi, determineranno se esaminare ulteriormente la questione, prendendo in considerazione tutte le informazioni presentate dalle Parti interessate. Le Parti nella loro riunione o riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere una decisione all'unanimità. Se, nonostante gli sforzi a tal fine non viene raggiunto nessun accordo, la decisione sarà presa a maggioranza delle Parti presenti e votanti.

     7. Tutte le Parti coopereranno interamente con le Parti in sede di riunione o di riunione speciale per portare a termine il riesame della questione, incluso tutte le missioni inquirenti autorizzate secondo il comma 8.

     8. Se vengono richiesti ulteriori chiarimenti, le Parti in riunione o in riunione speciale autorizzeranno una missione inquirente e decideranno sul suo mandato a maggioranza delle Parti presenti e votanti. In qualsiasi momento la Parte richiesta può ospitare una missione inquirente nel proprio territorio. Detta missione avrà luogo senza una decisione delle Parti in riunione o in riunione speciale che autorizzi tale missione. La missione, composta da non più di 9 esperti, nominata ed approvata secondo quanto previsto dai commi 9 e 10, può raccogliere ulteriori informazioni sul luogo od in altri luoghi direttamente connessi alle questioni inerenti l'esecuzione nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte richiesta.

     9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite preparerà ed aggiornerà una lista dei nomi, delle nazionalità e di altri dati pertinenti di esperti qualificati forniti dalle Parti e la comunicherà a tutte le Parti. Gli esperti inclusi in questa lista saranno considerati nominati per tutte le missioni inquirenti a meno che una Parte dichiari la propria mancata accettazione per iscritto. In caso di non accettazione, l'esperto non parteciperà alle missioni inquirenti sul territorio od in qualsiasi altro luogo nell'ambito della giurisdizione o controllo della Parte che si oppone, se la non accettazione è stata dichiarata precedente alla nomina dell'esperto per tali missioni.

     10. Su richiesta delle Parti in riunione od in riunione speciale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in seguito a consultazioni con la Parte richiesta, nomina i membri della missione, compreso il leader. I cittadini delle Parti che richiedono la missione d'inchiesta o che sono direttamente interessati ad essa, non saranno nominati nella missione. I membri della missione d'inchiesta godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 6 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.

     11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione d'inchiesta arriveranno nel territorio della Parte richiesta alla prima opportunità. La Parte richiesta adotterà ogni misura amministrativa necessaria per ricevere, trasportare ed accogliere la missione, e sarà responsabile di garantire la sicurezza della missione nella maggiore misura possibile mentre si trova nei territorio sotto il proprio controllo.

     12. Fatta salva la sovranità della Parte richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio della Parte richiesta le attrezzature necessarie che saranno usate esclusivamente per raccogliere le informazioni sulla presunta questione di esecuzione. Prima del suo arrivo, la missione informerà la parte richiesta dell'attrezzatura che intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.

     13. La Parte richiesta, farà ogni sforzo per assicurare che alla missione d'inchiesta venga data l'opportunità di parlare con tutte le persone interessate che possono dare informazioni connesse alla presunta questione di esecuzione.

     14. La Parte richiesta permetterà l'accesso alla missione d'inchiesta in tutte le aree e gli impianti sotto il proprio controllo dove ci si aspetta che fatti pertinenti alla questione di esecuzione siano raccolti. Ciò sarà soggetto agli accordi che la Parte richiesta ritenga necessari per:

     a) La protezione di aree, informazioni ed attrezzature sensibili;

     b) La protezione di qualsiasi obbligo costituzionale che la Parte richiesta possa avere in materia di diritti di proprietà, perquisizioni e sequestri, od altri diritti costituzionali; o

     c) La protezione e la sicurezza fisica dei membri della missione d'inchiesta.

     Nel caso in cui la Parte richiesta concluda tali accordi, farà ogni ragionevole sforzo per dimostrare con mezzi alternativi la propria conformità alla presente Convenzione.

     15. La missione d'inchiesta può rimanere nel territorio della Parte interessata per non più di 14 giorni, ed in un luogo specifico per non più di 7 giorni, a meno che sia concordato diversamente.

     16. Tutte le informazioni riservate e non connesse all'oggetto della missione d'inchiesta, saranno trattate secondo un principio di riservatezza.

     17. La missione d'inchiesta riferirà, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti in riunione o in riunione speciale, i risultati delle proprie inchieste.

     18. Le Parti in riunione o in riunione speciale esamineranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la relazione presentata dalla missione d'inchiesta, e può richiedere alla Parte richiesta di adottare misure per affrontare la questione di esecuzione entro uno specifico periodo di tempo. La Parte richiesta riferirà sulle misure prese in risposta a questa richiesta.

     19. Le Parti in riunione o in riunione speciale possono suggerire alle Parti interessate modi e mezzi per chiarire o risolvere ulteriormente il problema in esame, incluso l'avvio di procedure idonee in conformità al diritto internazionale. Nei casi in cui si è deciso che la questione in oggetto sia dovuta a circostanze che vanno al di là del controllo della Parte richiesta, le Parti in riunione o in riunione speciale possono raccomandare misure idonee, incluso l'uso di misure di cooperazione di cui si fa riferimento nell'art. 6.

     20. Le Parti in riunione o in riunione speciale faranno ogni sforzo per raggiungere le proprie decisioni di cui si fa riferimento nei commi 18 e 19 all'unanimità, o a maggioranza dei 2 terzi delle Parti presenti e votanti.

 

     Articolo 9. Misure di attuazione nazionali.

     Ciascuna Parte adotterà tutte le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo appropriate, incluso l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata ad una Parte secondo la presente Convenzione intrapresa da persone o sul territorio nell'ambito della propria giurisdizione o controllo.

 

     Articolo 10. Risoluzione di dispute.

     1. Le Parti si consulteranno e coopereranno per risolvere qualsiasi disputa che possa insorgere riguardo all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione. Ciascuna Parte può portare tale disputa di fronte alle Parti in riunione.

     2. Le Parti in riunione possono contribuire alla risoluzione della disputa con qualsiasi mezzo che ritengano appropriato, anche offrendo buoni uffici, invitando le Parti ad una disputa ad iniziare la procedura di risoluzione a loro scelta e raccomandando un termine di prescrizione per ogni procedura concordata.

     3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni della presente Convenzione sulle facilitazioni ed i chiarimenti di esecuzione.

 

     Articolo 11. Incontri delle Parti.

     1. Le Parti si incontreranno regolarmente per esaminare ogni questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione, incluso:

     a) L'efficacia e lo status della presente Convenzione;

     b) Le problematiche che emergono dalle relazioni presentate secondo le disposizioni della presente Convenzione;

     c) La cooperazione e l'assistenza internazionale secondo l'articolo 6;

     d) Lo sviluppo di tecnologie per eliminare le mine antipersona;

     e) Le presentazioni di proposte delle Parti di cui all'articolo 8, e

     f) Decisioni relative alle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     2. Il primo incontro delle Parti sarà convocato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. I successivi incontri saranno convocati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite annualmente fino alla prima Conferenza di revisione.

     3. Secondo le condizioni stabilite dall'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà un incontro speciale delle Parti.

     4. Gli stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce rossa e le organizzazioni non governative interessate, possono essere invitate a presiedere a questi incontri in qualità di osservatori secondo le Regole di procedura concordate.

 

     Articolo 12. Conferenze di revisione.

     1. Una Conferenza di revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se così richiesto da una o più Parti, purché l'intervallo tra le Conferenze di revisione non sia minore in ogni caso di 5 anni. Tutte le Parti alla presente Convenzione saranno invitate a Ciascuna Conferenza di revisione.

     2. Lo scopo della conferenza di revisione sarà:

     a) Riesaminare l'efficacia e lo status della presente Convenzione;

     b) Esaminare la necessità di incontri delle Parti e l'intervallo tra ulteriori incontri delle Parti di cui al comma 2 dell'articolo 11;

     c) prendere decisioni sulle proposte delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo 5; e

     d) Adottare, se necessario nel proprio rapporto finale, le conclusioni connesse all'attuazione della presente Convenzione.

     3. Gli Stati non parti alla presente Convenzione, ed anche le Nazioni Unite, altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa e le organizzazioni non governative interessate possono essere invitate a partecipare ad ogni Conferenza di revisione in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle Regole di Procedura concordate.

 

     Articolo 13. Emendamenti.

     1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore della presente convenzione ogni Parte può proporre emendamenti alla stessa. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Depositario, che la renderà nota a tutte le parti e cercherà di ottenere le loro opinioni sulla possibilità che debba essere convocata una Conferenza sull'emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza delle Parti comunica al depositario non oltre 30 giorni dopo la comunicazione che essi sono a favore di un ulteriore esame della proposta, il Depositario convocherà una Conferenza sull'emendamento alla quale saranno invitate tutte le Parti.

     2. Gli stati non parti alla presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni od istituzioni internazionali pertinenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa ed organizzazioni non governative pertinenti possono essere invitati a partecipare ad ogni conferenza sull'emendamento in qualità di osservatori secondo quanto previsto dalle regole di Procedura concordate.

     3. La Conferenza sugli emendamenti sarà tenuta immediatamente dopo un incontro delle Parti od una Conferenza di revisione a meno che una maggioranza delle parti chieda che sia tenuta prima.

     4. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti alla Conferenza sugli emendamenti. Il depositario comunicherà gli emendamenti così adottati alle Parti.

     5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore per tutte le Parti che lo hanno accettato, in seguito al deposito presso il Depositario degli strumenti di accettazione a maggioranza delle Parti. Successivamente entrerà in vigore per ogni Parte restante alla data del deposito del proprio strumento di accettazione.

 

     Articolo 14. Costi.

     1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.

     2. I costi a cui è esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.

 

     Articolo 15. Firma.

     La presente Convenzione, fatta a Oslo, Norvegia, il 20 settembre 1997, sarà aperta alla firma a Ottawa, Canada, da tutti gli Stati dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, e nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 5 dicembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

 

     Articolo 16. Ratifica, accettazione, approvazione o accesso.

     1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.

     2. Sarà aperta all'accesso da qualsiasi Stato che non abbia firmato la Convenzione.

     3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accesso saranno depositati presso il Depositario.

 

     Articolo 17. Entrata in vigore.

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui il 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso è stato depositato.

     2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso dopo la data del deposito del 40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accesso, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la data in cui quello Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione approvazione o accesso.

 

     Articolo 18. Applicazione provvisoria.

     Ciascuna Parte può nel momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o accesso, dichiarare che applicherà temporaneamente il paragrafo 1 dell'Articolo 1 della presente Convenzione in attesa della propria entrata in vigore.

 

     Articolo 19. Riserve.

     Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve.

 

     Articolo 20. Durata e Recesso.

     1. La presente Convenzione sarà di durata illimitata.

     2. Ciascuna Parte, nell'esercitare la propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recesso dalla presente Convenzione. Darà preavviso di tale recesso a tutte le altre Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Detto strumento di recesso includerà una completa spiegazione delle ragioni di questo recesso.

     3. Tale recesso avrà effetto sei mesi dopo la ricezione dello strumento di recesso da parte del Depositario. Se, tuttavia, alla scadenza del periodo di sei mesi, la Parte che si ritira si impegna in un conflitto armato, il recesso non avrà effetto prima della fine del conflitto armato.

     4. Il recesso di una Parte dalla presente Convenzione non intaccherà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad adempiere agli obblighi assunti secondo le regole pertinenti del diritto internazionale.

 

     Articolo 21. Depositario.

     Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è con il presente documento nominato Depositario della presente Convenzione.

 

     Articolo 22. Testi autentici.

     L'originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente identici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.


[1] Modifica il comma 1, art. 1 della L. 29 ottobre 1997, n. 374.

[2] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della L. 29 ottobre 1997, n. 374.

[3] Modifica il comma 1, art. 5 della L. 29 ottobre 1997, n. 374.