§ 79.4.10 - D.M. 2 aprile 1990, n. 121.
Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:02/04/1990
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione del presente decreto.
Art. 2.  Classificazione antincendi degli eliporti.
Art. 3.  Eliporti a livello del suolo.
Art. 4.  Eliporti sopraelevati.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Equipaggiamento e scorta.
Art. 7.  Infrastrutture e rifornimento.
Art. 8.  Disposizioni finali.


§ 79.4.10 - D.M. 2 aprile 1990, n. 121. [1]

Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti.

(G.U. 22 maggio 1990, n. 117)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione del presente decreto.

     1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di determinare i livelli di protezione antincendio negli eliporti civili ai fini della salvaguardia della vita umana e della conservazione dei beni.

 

          Art. 2. Classificazione antincendi degli eliporti.

     1. Ai fini della determinazione dei quantitativi minimi di sostanze estinguenti e delle relative dotazioni che devono essere disponibili negli eliporti, gli stessi sono suddivisi secondo le classi antincendio, identificate nella tabella A allegata al presente decreto e determinate in funzione della lunghezza fuori tutto dell'elicottero più lungo che utilizza l'eliporto, qualunque sia la frequenza dei suoi movimenti.

     2. Qualora si prevedano dei periodi durante i quali l'eliporto sarà utilizzato esclusivamente da elicotteri più piccoli, la classe antincendio dell'eliporto stesso può essere ricondotta a quella corrispondente all'elicottero più grande che, secondo le previsioni, dovrà utilizzare l'eliporto in detti periodi.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elisuperfici.

 

          Art. 3. Eliporti a livello del suolo.

     1. Per tali eliporti le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella B.

     2. Gli estinguenti per gli eliporti al livello del suolo dovranno essere disponibili su idoneo automezzo attrezzato avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido e caratteristiche di accelerazione e di velocità massima tali da poter consentire un tempo di risposta non superiore a due minuti, in condizioni ottimali di visibilità e di stato della superficie, su tutta l'area eliportuale e su quelle immediatamente esterne relative ai sentieri di avvicinamento.

     3. Qualora i sentieri di avvicinamento insistano su aree non praticabili da automezzi, l'automezzo attrezzato può essere sostituito, in relazione all'agente estinguente principale, da un impianto fisso di pari potenzialità e tale da garantire le stesse prestazioni su tutta l'area da proteggere.

     4. Per gli eliporti a livello del suolo è possibile sostituire in tutto o in parte la quantità di acqua destinata alla produzione della schiuma con gli agenti complementari previsti dalla tabella B purché sia adottata l'equivalenza di 1 kg di agente chimico in polvere o di halon, ogni 0,66 litri di acqua per la produzione di schiuma filmante o fluoroproteinica.

     5. Quando un eliporto è situato nell'ambito di un aeroporto non è necessario istituire altri servizi di soccorso oltre quelli esistenti purché il livello di protezione sia riferito ai valori più alti tra quelli corrispondenti alle classi antincendi dell'eliporto e dell'aeroporto e purché il tempo di risposta sull'eliporto non superi i due minuti laddove s'intende per tempo di risposta quello che passa tra la chiamata ricevuta dal servizio di soccorso e antincendi e l'arrivo del primo veicolo antincendi sul luogo dell'incidente.

     6. Gli eliporti a livello del suolo devono essere collegati con la rete viaria esterna in modo da consentire l'accesso di mezzi di soccorso di qualsiasi tipo. Essi devono altresì essere dotati di idonee apparecchiature per la chiamata diretta dei servizi di soccorso nelle situazioni d'emergenza.

 

          Art. 4. Eliporti sopraelevati.

     1. Per gli eliporti sopraelevati, cioè eliporti situati su una struttura fissa o galleggiante, le quantità minime di sostanze estinguenti nonché le relative portate minime sono stabilite nella allegata tabella C.

     2. Per gli eliporti sopraelevati non è consentita la sostituzione dell'acqua per la produzione di schiuma con agenti complementari.

     3. Per gli eliporti sopraelevati le quantità d'acqua specificate nella tabella C possono non essere immagazzinate sulla piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua capaci di erogare la portata richiesta con pressione atta a garantire sia la formazione della schiuma sia le gittate in relazione alle dimensioni della piattaforma.

     4. Negli eliporti sopraelevati il sistema antincendi a schiuma deve prevedere almeno due monitors, opportunamente disposti, ciascuno in grado, in caso di danneggiamento o impossibilità di uso dell'altro o degli altri monitors esistenti, di poter erogare da solo l'agente estinguente necessario su ogni parte della piattaforma e in qualsiasi condizione di tempo compatibile con la operatività degli elicotteri in uso. E' preferibile che i monitors possano essere manovrati a distanza da due luoghi vicini alla piattaforma e di facile accesso.

     5. Negli eliporti sopraelevati galleggianti o su piattaforma marina, costruiti dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, i monitors di cui al punto precedente devono essere almeno tre e situati in differenti punti in maniera tale da garantire l'applicazione della schiuma su tutta la piattaforma in qualsiasi condizione di tempo compatibile con la operatività degli elicotteri in uso, se detti eliporti sono esistenti può applicarsi il precedente punto 4.

     6. Negli eliporti sopraelevati il servizio antincendi e di soccorso deve essere sempre pronto ad intervenire quando sono in corso manovre di elicotteri pertanto il tempo di risposta deve considerarsi nullo.

     7. Per i ponti di volo esistenti, costruiti su piattaforme marine fisse saltuariamente presidiate e senza stazione di rifornimento, qualora già provvisti di impianto antincendio twin-agent (schiuma-polvere) ne è consentito l'uso purché siano rispettate le quantità, qualità e portate di agenti estinguenti stabilite nella allegata tabella D.

 

          Art. 5. Personale.

     1. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti dovrà essere numericamente congruo al suo espletamento fermo restando che non potrà scendere al di sotto di due unità per gli eliporti di classe H-1, e di classe H-2 e di quattro unità per gli eliporti di classe H-3; la presenza di tale personale non è richiesta, limitatamente al primo atterraggio ed all'ultimo decollo, nelle piattaforme marine fisse abitualmente non presidiate nel caso di effettiva assenza di personale a bordo di esse.

     2. Il personale addetto al servizio antincendi negli eliporti deve possedere l'apposita abilitazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 6 aprile 1981), riferito al relativo eliporto e dove, per gli eliporti galleggianti o su piattaforma marina, la D.C.A. è sostituita dalla capitaneria di porto.

 

          Art. 6. Equipaggiamento e scorta.

     1. L'equipaggiamento d'emergenza oltre a quanto previsto dalla tabella 6.5 del doc. 9261-AN/903 ed. 1985 dell'I.C.A.O. dovrà comprendere anche una tuta di avvicinamento al fuoco completa di guanti e di elmetto con visiera atermica.

     2. Negli eliporti, oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 200% della dotazione minima; quando i quantitativi di agenti estinguenti scendono al di sotto dei valori minimi prescritti dalle relative tabelle, l'eliporto non può considerarsi operativo salvo situazioni di emergenza.

 

          Art. 7. Infrastrutture e rifornimento.

     1. Le infrastrutture nell'area eliportuale e gli impianti per il rifornimento e la manutenzione devono avere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa antincendi vigente.

     2. Durante il rifornimento degli elicotteri non sono ammessi passeggeri a bordo.

 

          Art. 8. Disposizioni finali.

     1. Sono applicabili anche agli eliporti le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

     2. Gli eliporti esistenti sono tenuti ad adeguare il proprio servizio antincendi e di soccorso nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella A - (Art. 2) - CLASSI ANTINCENDIO ELIPORTUALI

 

Classe antincendio eliportuale

Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento (*)

H-1

fino a 15 metri non compresi

H-2

da 15 metri a 24 metri non compresi

H-3

da 24 metri a 35 metri non compresi

 

 

(*) Lunghezza totale dell'elicottero compresi i rotori e la coda laddove due pale dei rotori devono risultare parallele all'asse longitudinale dell'aviomezzo.

 

     Tabella B - (Art. 3) - QUANTITA' MINIMA DI SOSTANZE ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI A LIVELLO DEL SUOLO

 

Classe eliportuale

AFFF o schiuma fluoroproteinica (1)

Polveri chimiche secche o Halon (2)

 

acqua (Litri)

portata soluzione schiumogena (L/min)

quantità (kg)

H-1

500

250

20

H-2

1000

500

45

H-3

1600

800

90

 

 

 

 

(1) La quantità di agente schiumogeno da prendere è proporzionale alla quantità d'acqua raccomandata per la produzione di schiuma e dipende dalla concentrazione scelta. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) L'agente complementare dev'essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere installati sull'automezzo antincendi. Le portate dovranno essere scelte in maniera tale da assicurare l'efficacia ottimale dell'agente utilizzato.

 

     Tabella C - (Art. 4) - QUANTITA' MINIME DI SOSTANZE ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI SOPRAELEVATI

 

Classi eliportuali

AFFF o schiuma fluoroproteinica (1)

Polveri chimiche secche o Halon (2)

 

acqua (Litri)

portata soluzione schiumogena (L/min)

quantità (kg)

H-1

2500

250

50

H-2

5000

500

50

H-3

8000

800

50

 

 

 

 

(1) La quantità di agente schiumogeno da prendere è proporzionale alla quantità d'acqua raccomandata per la produzione di schiuma e dipende dalla concentrazione scelta. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali.

(2) L'agente complementare dev'essere compatibile con quello principale. Nel caso di agente complementare alogenato è preferibile usare halons liquidi onde garantire maggiore gittata ed efficacia anche in condizioni meteorologiche avverse. Le portate dovranno essere scelte in maniera tale da assicurare l'efficacia ottimale dell'agente utilizzato.

 

     Tabella D - (Art. 4, settimo comma) - QUANTITA', QUALITA' E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER I PONTI DI VOLO ESISTENTI, COSTRUITI SU PIATTAFORME MARINE FISSE SALTUARIAMENTE PRESIDIATE O SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

 

Classi eliportuali

Quantità

Portate

 

Soluzione acqua/AFFF o schiumogeno fluoroproteinico (Litri)

Polveri chimiche secche (kg) (1)

Soluzione di schiuma L/min

Polvere kg/min (1)

H-1

700

450

140

90

H-2

1250

850

250

170

H-3

2150

1400

430

280

 

 

 

 

 

(1) Nel caso vengano usate polveri A B C le relative quantità possono scendere a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238.