§ 79.4.b - R.D. 10 ottobre 1935, n. 1971.
Approvazione delle "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili"


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:10/10/1935
Numero:1971


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni che seguono - quando in esse non sia diversamente stabilito - si applicano alle navi mercantili nazionali abilitate al trasporto di passeggeri in viaggi [...]
Art. 2.      L'Amministrazione centrale della Marina mercantile in seguito a motivata richiesta dell'armatore, sentito il parere del R.I.N. ed A., potrà sempre accordare esenzioni [...]
Art. 3.      Per l'applicazione delle disposizioni di cui nei capitoli seguenti si provvede con la procedura di cui appresso
Art. 4.  Compartimentazione di incendio - Paratie tagliafuoco
Art. 5.  Distanza e struttura delle paratie tagliafuoco
Art. 6.  Ponti
Art. 7.  Motori a combustibile liquido con punte di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi
Art. 8.  Dotazioni di bordo inerenti ai combustibili liquidi ed agli olii leggeri. Depositi combustibili liquidi
Art. 9.  Impianto di emergenza
Art. 10.  Disegni
Art. 11.  Ventilazione meccanica
Art. 12.  Interruzione della ventilazione
Art. 13.  Impiego del legno
Art. 14.  Rivestimento dei ponti
Art. 15.  Paratie divisionali - Rivestimenti vari
Art. 16.  Scale
Art. 17.  Ascensori e montacarichi
Art. 18.  Disposizioni varie
Art. 19.  Addobbi, cortinaggi e simili
Art. 20.  Pitturazione e verniciatura
Art. 21.      Per gli accertamenti, le analisi chimiche, ecc., inerenti ai processi di ignifugazione del legno od altri materiali incombustibili, nonché alle qualità delle pitture e [...]
Art. 22.  Sondaggio termometrico dei carbonili
Art. 23.  Stracci e materiali di rifiuto in genere
Art. 24.  Porte in locali accessibili in navigazione
Art. 25.  Stazioni elettrogeneratrici
Art. 26.  Tensione della corrente
Art. 27.  Qualità dei cavi elettrici
Art. 28.  Giunte e derivazioni
Art. 29.  Valvole a fusibile
Art. 30.  Prese di corrente
Art. 31.  Lampade elettriche
Art. 32.  Apparecchi elettrici di riscaldamento
Art. 33.  Apparecchiatura
Art. 34.  Mezzi per la segnalazione dell'incendio
Art. 35.  Cortine tagliafuoco
Art. 36.  Estinzione a getto d'acqua. Pompe da incendio
Art. 37.  Estinzione per mezzo di gas inerte
Art. 38.  Estinzione per mezzo di vapore acqueo
Art. 39.  Estinzione per mezzo di schiuma
Art. 40.  Impianti a mescolanza di soluzioni chimiche
Art. 41.      Impianti a polvere unica o doppia da sciogliere in acqua al momento dell'uso
Art. 42.  Altri sistemi
Art. 43.  Estintori
Art. 44.  Mezzi di controllo
Art. 45.  Materiali di riserva
Art. 51. 
Art. 52.      La squadra vigili del fuoco deve alloggiare nella stazione omonima; gli attrezzi e apparecchi che costituiscono la dotazione personale di ciascun vigile, la dotazione [...]
Art. 53.      Il personale che costituisce la squadra del fuoco, è esente dal servizio notturno: di giorno presta il servizio inerente al proprio grado e categoria
Art. 54.      La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco è costituita come segue
Art. 55.      Compete al direttore di macchina, che ne ha personale responsabilità e provvede a quanto occorre con personale di macchina
Art. 56.      a) La manovra degli impianti fissi a gas inerte e a schiuma o a vapore, degli impianti portatili a schiuma specificatamente destinati all'apparato motore, è [...]
Art. 57.      La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente coi propri attrezzi nel locale ove si è manifestato l'inizio di incendio; [...]
Art. 58.      Le disposizioni dei precedenti articoli, che interessano l'equipaggio, dovranno essere bene spiegate ed inculcate durante le esercitazioni incendio di cui al paragrafo 6 [...]
Art. 59.      A complemento e integrazione del Ruolo di appello di destinazione incendio di cui al paragrafo 6° delle Istruzioni allegate al regolamento, pag. 211; il comandante - [...]
Art. 60.      Le disposizioni dei precedenti articoli di questo capitolo VII, limitatamente a quanto riguarda l'organizzazione e l'impiego dell'equipaggio, per la prevenzione ed [...]
Art. 61.      L'ufficiale di coperta preposto alla squadra dei vigili del fuoco deve, sotto la propria responsabilità
Art. 62.      La squadra dei vigili del fuoco deve
Art. 63.      Le vernici e pitture alla nitrocellulosa, e altre facilmente infiammabili, eventualmente applicate in locali interni di navi in esercizio, dovranno essere rimosse nel [...]
Art. 64.      L'Amministrazione centrale della marina mercantile emanerà le necessarie istruzioni per l'applicazione delle presenti disposizioni


§ 79.4.b - R.D. 10 ottobre 1935, n. 1971. [1]

Approvazione delle "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili"

(G.U. 25 novembre 1935, n. 274)

 

     Art. 1.

     Sono approvate le unite "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili", firmate d'ordine Nostro dal Capo del Governo, primo Ministro e Ministro per gli affari esteri e dai Ministri per le comunicazioni e per la grazia e giustizia, che modificano quelle contenute sulla stessa materia nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare" approvato con R. decreto n. 719 del 23 maggio 1932.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni suddette entreranno in vigore due mesi dopo la pubblicazione del presente decreto ed avranno applicazione nei termini e con le modalità in esse indicati.

     Alla data stessa s'intenderanno abrogate le diverse o contrarie disposizioni in materia contenute nel Regolamento citato all'art. 1.

 

Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Le disposizioni che seguono - quando in esse non sia diversamente stabilito - si applicano alle navi mercantili nazionali abilitate al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga o breve navigazione, delle quali il Registro Italiano Navale ed Aeronautico (R.I.N. ed A.) approverà i piani fondamentali di costruzione posteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

     Per le navi che alla data in cui le presenti disposizioni andranno in vigore siano già in esercizio, ovvero delle quali il R.I.N. ed A. abbia già approvato i piani fondamentali di costruzione, la Amministrazione centrale della Marina mercantile, sentito il R.I.N. ed A., determinerà i provvedimenti da adottare per aumentare la sicurezza contro gli incendi in quanto risulti praticabile e ragionevole.

     Quando nelle disposizioni che seguono, si cita il "Regolamento", s'intende il Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione centrale della Marina mercantile in seguito a motivata richiesta dell'armatore, sentito il parere del R.I.N. ed A., potrà sempre accordare esenzioni dall'applicazione delle disposizioni che seguono alle navi di cui al precedente art. 1:

     1° quando il numero massimo dei passeggeri che saranno autorizzate a trasportare non superi 400, esclusi i passeggeri di cui sia, eventualmente, autorizzato l'imbarco in soprannumero per brevi traversate sistemandoli in coperta e negli interponti;

     2° quando abbiano stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate, e siano abilitate a viaggi di breve navigazione, anche se il numero dei passeggeri che saranno autorizzate a trasportare superi quello indicato al precedente capoverso.

 

          Art. 3.

     Per l'applicazione delle disposizioni di cui nei capitoli seguenti si provvede con la procedura di cui appresso:

     a) Navi i cui piani fondamentali di costruzione saranno approvati dal R.I.N. ed A. posteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni predette.

     L'armatore, assieme alla presentazione dei piani, nei casi previsti dall'art. 2, deve dichiarare quali esenzioni egli richieda.

     Nell'applicazione dei piani e poi, durante la sorveglianza sulla costruzione della nave, il R.I. N. ed A. cura che le disposizioni siano debitamente applicate.

     Nel certificato di classe rilasciato a costruzione ultimata e nei successivi rilasciati al termine di ogni periodo di classificazione, il R.I.N. ed A. appone speciale dichiarazione che la nave soddisfa alle disposizioni stesse, indicandovi, quando del caso, le esenzioni che siano state accordate.

     Nel corso delle visite speciali ed ordinarie il R.I.N. ed A. deve accertare che la nave soddisfa alle disposizioni predette, salvo le esenzioni di cui dianzi detto. Riscontrando deficienze, provvede con criteri analoghi a quelli vigenti per la classificazione.

     b) Navi in esercizio, ovvero i cui piani fondamentali di costruzione siano stati approvati dal R.I.N. ed A. anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni.

     L'armatore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, dovrà presentare domanda delle eventuali esenzioni di cui agli artt. 1 e 2.

     Il R.I.N. ed A. provvederà, d'accordo con l'armatore, alla esecuzione di quanto occorre in dipendenza delle determinazioni dell'Amministrazione centrale della marina mercantile in ragionevole termine di tempo, o in quel termine che l'amministrazione predetta potrà avere eventualmente stabilito.

     Quando la nave è in ordine per quanto riguarda le determinazioni stesse, il R.I.N. ed A. appone sul certificato di classe la dichiarazione di cui al 3° comma del § a) di questo articolo.

     Nel corso delle successive visite speciali ed ordinarie il R.I.N. ed A. provvederà come dispone il comma quarto del summenzionato paragrafo.

     c) È sempre in facoltà dell'Autorità marittima, in qualunque tempo, di far accettare con visita occasionale del R.I.N. ed A., la rispondenza della nave alle presenti disposizioni. Sul risultato della visita il R.I.N. ed A., riferirà alla predetta Autorità.

 

Capo II

Particolari di costruzioni. Prescrizioni varie

 

          Art. 4. Compartimentazione di incendio - Paratie tagliafuoco

     La compartimentazione di incendio deve essere strettamente connessa con la compartimentazione di galleggiabilità.

     La nave deve risultare suddivisa per tutta la sua lunghezza, dal fondo al ponte di sovrastruttura più elevata, in adeguato numero di compartimenti mediante paratie trasversali.

     Il numero dei compartimenti di isolamento del fuoco non sarà mai inferiore a tre.

     La parte inferiore delle paratie suddette sarà sempre costituita da paratie principali di compartimentazione, opportunamente scelte, la parte superiore da vere e proprie paratie tagliafuoco in prolungamento della paratia di compartimentazione sino al ponte di sovrastruttura più elevato. Potrà essere ammesso uno scalino orizzontale fra la paratia di compartimentazione e quella tagliafuoco sovrastante, quando il R.I.N. ed A. ne riconosca la necessità, limitatamente al minor numero di costole, che caso per caso, risulterà necessario stabilire; il tratto di ponte collegante le due parti della paratia tagliafuoco sarà considerato parte integrante della medesima.

 

          Art. 5. Distanza e struttura delle paratie tagliafuoco

     La distanza media delle paratie tagliafuoco non dovrà superare metri 40.

     A richiesta dell'armatore l'Amministrazione centrale della marina mercantile, sentito il parere del R.I.N. ed A., potrà autorizzare in via eccezionale, distanze alquanto maggiori.

     Le paratie tagliafuoco saranno costituite, per tutta l'altezza, di lamiera metallica. A partire dal ponte più basso ove sono sistemati alloggi per passeggeri, saranno rivestite di materia coibente atta ad impedire, per un'ora almeno, la propagazione di un incendio il quale sviluppi temperatura di 815° C nelle vicinanze delle paratie medesime: il rivestimento di materia coibente non è prescritto per le facce delle paratie tagliafuoco prospicienti locali di stiva o locali destinati all'apparato motore.

     La relativa constatazione sarà fatta una volta tanto dal R.I.N. ed A. alla prima classificazione della nave od alla prima visita di accertamento.

     Le porte praticate nelle paratie tagliafuoco dovranno soddisfare alle prescrizioni dell'art. 116 del Regolamento.

 

          Art. 6. Ponti

     Tutti i ponti, compreso quello che fa sistema con l'orlo superiore delle paratie tagliafuoco, dovranno essere completamente fasciati con lamiera metallica; parimenti il ponte di comando.

 

          Art. 7. Motori a combustibile liquido con punte di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi

     L'impiego di tali motori è ammesso, in massima, per motoscafi ed altre imbarcazioni. Potrà essere ammesso per altri servizi di bordo, sempre nella minor misura possibile, quando il R.I.N. ed A. ne riconosca la necessità.

 

          Art. 8. Dotazioni di bordo inerenti ai combustibili liquidi ed agli olii leggeri. Depositi combustibili liquidi

     Nelle navi che impiegano combustibile liquido per le motrici principali od ausiliarie o per le caldaie, i depositi di combustibili saranno costruiti e sistemati secondo le norme contenute nell'art. 51 del Regolamento.

     Depositi olii leggeri. - Gli olii solventi volatili, benzina, acquaragia ed, in genere, le materie infiammabili, nelle quantità strettamente indispensabili per gli usi di bordo, dovranno essere contenuti in speciali recipienti di tipo e costruzione approvati dal R.I.N. ed A., sistemati in locale chiuso tutto ferro possibilmente ubicato su ponte scoperto.

     Detto locale dovrà essere dotato di estintori portatili ad anidride carbonica, di capacità adeguata, sistemati fuori del locale stesso, ma nelle sue immediate vicinanze.

     È assolutamente vietato di conservare a bordo le dette materie nelle comuni latte del commercio.

     Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da carico destinate a navigazione di lungo corso delle quali il R.I.N. ed A. approverà i disegni fondamentali di costruzione posteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; derogando tuttavia dalla sistemazione dei depositi, olii leggeri nel locale tutto ferro di cui al secondo capoverso, ed applicando quelle altre deroghe che amministrazione centrale della Marina mercantile riterrà caso per caso di accordare.

 

          Art. 9. Impianto di emergenza

     L'impianto di emergenza è costituito dal gruppo elettrogeneratore autonomo di cui al n. 4 art. 60 del regolamento, dalla pompa di emergenza e sua motrice di cui al n. 13 comma c) art. 40 del regolamento, dagli accessori.

     Il gruppo elettrogeneratore, la motrice, della pompa di emergenza, la calderine o calderina annesse, se le motrici sono a vapore, le casse depositi combustibili, devono essere sistemate in uno o più locali chiusi tutto ferro sopra il ponte delle paratie o ponte superiore.

 

          Art. 10. Disegni

     Per le navi di nuova costruzione insieme coi piani strutturali dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del R.I.N. ed A. un piano generale delle sistemazioni per la prevenzione e l'estinzione degli incendi. Nel progetto di tali sistemazioni si dovrà realizzare, in rapporto alla compartimentazione di sicurezza per l'incendio, la maggiore possibile autonomia di tutti i servizi inerenti all'incendio, nonché dei servizi elettrici e di ventilazione.

 

Capo III

 

Impianti di ventilazione

 

          Art. 11. Ventilazione meccanica

     Per la ventilazione meccanica della nave, sarà, di massima, seguito il sistema della suddivisione trasversale: ogni compartimento sarà cioè servito da un impianto di ventilazione indipendente; ciascun impianto sarà connesso con le rispettive condotte di ventilazione.

     È però ammesso anche il sistema di un collettore principale d'aria, nel quale immettano i vari apparecchi di ventilazione, provveduto di branchetti di derivazione a collettori d'aria secondari, che servono i singoli compartimenti.

     Questo collettore principale traverserà le paratie tagliafuoco nella zona più elevata delle medesime, ed, in corrispondenza di ogni attraversamento, sarà sistemata una ventola manovrabile da ambo le parti della paratia, ovvero una coppia di ventole, una da una parte e l'altra dalla parte opposta della garatia, in modo da poter sempre isolare qualsiasi tronco del collettore principale. Nelle zone adiacenti alle paratie tagliafuoco il collettore principale dovrà essere costituito con lamiera di grossezza uguale a quella della paratia e dovrà essere a perfetta tenuta con la medesima.

     Trombe di ventilazione. - Tutte le trombe di ventilazione fisse devono essere provvedute di un dispositivo a ventola, od equivalente, manovrabile dall'esterno, per chiudere le trombe medesime in caso di emergenza.

     Le testate di trombe di aerazione al disopra di ponti scoperti devono essere a conveniente altezza sui ponti medesimi.

 

          Art. 12. Interruzione della ventilazione

     Sarà provveduto perché la ventilazione meccanica, esclusi i locali, macchine e caldaie, possa essere prontamente arrestata totalmente o parzialmente, da un posto di manovra opportunamente ubicato.

     La interruzione della ventilazione dei locali macchine e caldaie dovrà farsi solo dai locali medesimi e la relativa manovra dovrà trovarsi ad opportuna altezza, in modo da potersi effettuare in qualsiasi emergenza.

 

Capo IV

 

Sistemazione degli alloggi

 

          Art. 13. Impiego del legno

     Norma generale per l'arredamento e la decorazione degli alloggi dei passeggeri e del personale di bordo, sarà quello di non subordinare alcuna delle condizioni imposte dalle buone regole di costruzione e dalle esigenze della sicurezza contro gli incendi, alle esigenze decorative.

     L'impiego del legno nell'allestimento della nave sarà ragionevolmente limitato. Le scaffalature dei depositi, cambuse, bagagliai, e locali analoghi saranno sempre metalliche, salvo le eccezioni che evidenti esigenze pratiche rendessero necessarie.

 

          Art. 14. Rivestimento dei ponti

     Per il rivestimento dei ponti è ammesso l'impiego di linoleum, cautchou e simili, purché ad elevato punto di infiammabilità; in caso diverso dovranno usarsi sottofondi che corrispondano a tale requisito, come litosilo, ortoclor, sugherolite e simili.

     L'impiego del legno per rivestimento dei ponti è ammesso soltanto nei ponti di passeggiata e nelle zone scoperte di altri ponti, nonché nei corridoi di servizio soggetti a grande traffico.

 

          Art. 15. Paratie divisionali - Rivestimenti vari

     Il criterio di massima limitativo dell'impiego del legno di cui all'ultimo capoverso dell'art. 13, va particolarmente tenuto presente, per i locali destinati ad alloggi.

     Specificatamente, per i locali predetti l'impiego di materiali metallici o comunque incombustibili, ovvero di legno sottoposto ad efficace processo di ignifugazione, è prescritto nella misura necessaria per costituire, a mezzo delle paratie divisionali che delimitano nello stesso locale di interponte racchiuso fra paratie tagliafuoco consecutive i vari ambienti destinati ad alloggio, zone relativamente ristrette ove l'incendio resterà localizzato, risultando così molto più agevole ed efficace il lavoro di spegnimento.

     Per l'ignifugazione del legno destinato a paratie, rivestimenti dei locali suddetti dovranno applicarsi procedimenti approvati dal R.I.N. ed A. Il R.I.N. ed A. provvederà a tutti gli accertamenti necessari per assicurarsi che il legno impiegato soddisfi alle condizioni suddette.

     Il piano generale della sistemazione locali alloggi, con precisa indicazione di tutte le parti fisse o mobili che saranno costituite con materiale metallico o comunque incombustibile, delle altre parti fisse o mobili per le quali è previsto l'impiego di legno ignifugato, e di quelle per le quali è progettato l'impiego di legno non ignifugato, dovrà essere sottoposto all'approvazione del R.I.N. ed A., che concorderà con l'utente le varianti ritenute necessarie per realizzare soddisfacenti condizioni di sicurezza. In caso di insanabile disaccordo delibererà l'Amministrazione centrale della Marina mercantile sentite le due parti.

 

          Art. 16. Scale

     Tenute presenti le prescrizioni dell'art. 39, paragrafo 10 del Regolamento, ogni compartimento limitato da paratie tagliafuoco destinate ad alloggi passeggeri deve avere due scale a struttura metallica, preferibilmente sistemate verso ciascuna delle estremità del compartimento.

     Quando la lunghezza del compartimento sia inferiore a 25 metri, basterà una sola scala a struttura metallica opportunamente ubicata.

 

          Art. 17. Ascensori e montacarichi

     Quando esiste la garitta, questa deve essere costruita con materiale metallico, e risultare chiusa nella parte superiore.

     Le porte di accesso alla cabina dell'ascensore, in corrispondenza dei diversi ponti, devono essere di tipo chiuso (non a giorno).

     La cabina dell'ascensore deve sempre essere a pareti metalliche anche a giorno.

 

          Art. 18. Disposizioni varie

     Tutti i fanali a fiamma nuda dovranno essere provvisti di adeguata custodia che isoli la fiamma.

     In tutti i locali di alloggio ove non sia fatto e mantenuto rigorosamente divieto di fumare, nei saloni, nelle cabine, nei dormitori, lungo i corridoi di transito, nei pianerottoli delle scale, ecc., saranno disposti porta cenere di tipo appropriato, ad acqua, o quanto meno a chiusura automatica.

     Sulle navi provviste di cinematografo, le cabine ed i depositi del relativo materiale dovranno soddisfare ai requisiti di sicurezza contro gli incendi, approvati di volta in volta dal R.I.N. ed A.

 

          Art. 19. Addobbi, cortinaggi e simili

     Tutti i cortinaggi, materiali per imbottiture, per addobbi e simili, dovranno essere di sostanze di lenta combustione come lana, seta naturale, crine animale, ecc.

     È ammesso l'uso di sostanze vegetali per imbottiture di materassi e cuscini per equipaggio e passeggeri di terza classe dei quali, a norma delle vigenti disposizioni, sia prescritto il rinnovo a brevi intervalli.

     È altresì ammesso l'uso di altre sostanze per cortinaggi, addobbi, ecc., di cui al primo capoverso, purché assoggettati a processo di ignifugazione approvato dal R.I.N. ed A.

 

          Art. 20. Pitturazione e verniciatura

     Per la pitturazione della carena, che precede il varo, si provvede con le apposite pitture anticorrosive ed antivegetative, e così di seguito durante l'esercizio.

     Salvo quanto sopra detto, sia durante la costruzione che durante l'esercizio, è vietato per la pitturazione e verniciatura di tutte le parti metalliche della nave, l'uso di pitture o vernici alla nitro-cellulosa, e simili, facilmente infiammabili.

     Per la pitturazione di paratie di legno, rivestimenti di legno, mobili di legno, quando si intenda applicarla, dovranno impiegarsi pitture e vernici di lenta combustione e che non diano luogo alla emissione di vapori infiammabili o tossici.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da carico.

 

          Art. 21.

     Per gli accertamenti, le analisi chimiche, ecc., inerenti ai processi di ignifugazione del legno od altri materiali incombustibili, nonché alle qualità delle pitture e delle vernici da impiegarsi nelle navi e per incumbenti analoghi, il R.I.N. ed A. potrà avvalersi del R. Istituto sperimentale - Sezione ferroviaria.

 

          Art. 22. Sondaggio termometrico dei carbonili

     Se viene adoperato per le caldaie principali o ausiliarie combustibile solido - carbone o mattonelle - i carbonili dovranno essere assoggettati ad accurata sorveglianza, al fine di prevenire ogni pericolo di combustione spontanea. Saranno, a tale scopo, muniti di dispositivi opportunamente studiati e predisposti per il sondaggio termometrico.

 

          Art. 23. Stracci e materiali di rifiuto in genere

     Dovranno essere evitati agglomeramenti di stracci e materiali di rifiuto in genere in posizioni prossime a sorgenti di calore, o nelle quali si possano comunque determinare notevoli elevazioni di temperatura, sistemando nei locali medesimi e in varie posizioni, recipienti metallici portatili di deposito di tale materiale facilmente infiammabile, da vuotare man mano in tramogge di smaltimento fuori bordo, oppure in depositi maggiori opportunamente ubicati.

 

          Art. 24. Porte in locali accessibili in navigazione

     Le aperture esistenti nei locali protetti con anidride carbonica dovranno essere provviste di adeguati mezzi di chiusura atti ad impedire od ostacolare, in quanto sia praticamente possibile, la dispersione del gas.

 

Capo V

 

Impianto elettrico

 

          Art. 25. Stazioni elettrogeneratrici

     Sulle navi abilitate al trasporto dei passeggeri di stazza lorda uguale o superiore a tonnellate 25.000 la energia elettrica dovrà essere fornita da due distinte stazioni elettrogeneratrici sistemate in due locali distinti in rapporto alla compartimentazione di galleggiabilità, nonché di incendio e non adiacenti, fermo restando quanto prescrive l'art. 9 delle presenti disposizioni.

     La potenza della stazione minore e della stazione di emergenza sommate, non dovrà essere inferiore ad un terzo della potenza totale.

     Nel caso cui venga installato un unico quadro di comando nella stazione principale, le elettrogeneratrici installate nelle altre stazioni dovranno avere gli strumenti ed organi necessari per potere eventualmente essere comandate anche sul posto.

     L'impianto elettrico sarà studiato in modo che le stazioni elettrogeneratrici possano, indipendentemente l'una dall'altra, alimentare all'occorrenza l'anello unico od i vari anelli di distribuzione, altresì i quadri secondari, in modo che ciascuna stazione elettrogeneratrice possa, in casi di necessità, provvedere sufficiente energia per i servizi elettrici di bordo indispensabili.

     Per le navi di stazza lorda inferiore a 25.000 tonn., abilitate al trasporto dei passeggieri, ove l'energia elettrica sia fornita da una unica stazione elettrogeneratrice, la potenza dell'impianto di emergenza dovrà essere sufficiente per provvedere, in aggiunta a quanto determina l'art. 60 del Regolamento:

     alla manovra del timone se richiede energia elettrica;

     alla manovra delle imbarcazioni se richiede energia elettrica;

     al funzionamento dei macchinari ausiliari dell'apparato motore necessari per assicurare la navigazione a 12 nodi, qualora richiedano energia elettrica.

 

          Art. 26. Tensione della corrente

     La tensione della corrente ad uso di forza motrice, riscaldamento ed illuminazione, sarà stabilita dai Regolamenti del R.I.N. ed A.

 

          Art. 27. Qualità dei cavi elettrici

     Fuori dei locali destinati ad alloggi: Tutti i cavi elettrici che traversano locali non destinati ad alloggi dovranno essere dei tipo sotto piombo e armati, o del tipo sotto piombo contenuti in tubi di ferro. Tutte le condutture elettriche dovranno essere sistemate in posizioni protette da danneggiamenti, in quanto possibile visibili ed agevolmente visitabili in tutto il loro percorso.

     Nei locali destinati ad alloggi: In tutti i locali destinati ai passeggeri, agli ufficiali, all'equipaggio e, in genere, a sistemazione di abitabilità, i cavi elettrici di qualunque dimensione ed importanza e quale che sia il servizio cui sono destinati dovranno essere sempre del tipo sotto piombo armato; ovvero sotto piombo ed allora protetti da qualsiasi manomissione o danneggiamento meccanico in cassette continue di materiale incombustibile od in tubi metallici, in entrambi i casi foderati o verniciati internamente con materiale isolante.

     Sistemazioni più semplici, approvate peraltro caso per caso dal R.I.N. ed A., saranno ammesse per condutture con carico massimo non superiore al 25 Ampères; saranno pure ammesse per tutte le condutture nell'interno delle cabine.

 

          Art. 28. Giunte e derivazioni

     Qualunque giunta o derivazione dovrà essere fatta su morsetti e contenuta in cassette di metallo o di materiale incombustibile foderate o verniciate con materiale isolante, opportunamente foggiate per poter, come le boccole ed i terminali, essere innestate senza soluzione di continuità con le cassette e i tubi porta cavi, oppure con i cavi qualora si tratti di cavi armati.

     Le cassette ed i tubi porta cavi con relativi accessori dovranno essere collegati in modo efficiente con le strutture di supporto.

 

          Art. 29. Valvole a fusibile

     Ogni linea elettrica e tutte le sue derivazioni dovranno essere munite, a scelta dell'armatore, di valvole a fusibile, o di apparecchi automatici di interruzione di corrente debitamente tarati, le une e gli altri di soddisfazione dei R.I.N. ed A.

     Le valvole a fusibile dovranno avere custodie incombustibili e dimensioni diverse per i vari amperaggi; dovranno essere facilmente ispezionabili.

     Una sufficiente scorta di fusibili per ciascuno amperaggio, debitamente tarati, e forniti da fabbriche idonee, dovrà essere tenuta sempre a bordo.

     L'impiego di fusibili preparati a bordo è rigorosamente vietato.

 

          Art. 30. Prese di corrente

     È, in massima, vietato sistemare prese di corrente nelle cabine dei passeggeri e degli ufficiali e negli alloggi dell'equipaggio.

     Nelle cabine dei passeggeri di classe è autorizzata una presa di corrente per l'applicazione di apparecchi elettrici di riscaldamento o di ventilazione. Tale presa di corrente dovrà essere di tipo speciale, tale da escludere la possibilità di applicarvi le usuali spine per uso di ferro da stiro, bollitori, ecc.

     Di tipo speciale dovranno essere pure le prese di corrente sistemate negli interponti per alimentare gli apparecchi portatili per la pulizia dei locali o per altri analoghi servizi.

 

          Art. 31. Lampade elettriche

     È vietata la sistemazione di lampade elettriche nell'interno dei mobili delle cabine ed in genere delle vetrine per esposizione. In queste ultime tale sistemazione potrà essere ammessa purché sia stata preventivamente approvata dal R.I.N. ed A.

     Le lampade elettriche tubolari e quelle per luce indiretta nei saloni o altrove e le lampade dei lampadari, dovranno essere sistemate a distanza non inferiore a 30 cm. dalle pareti e dai soffitti. Sono ammesse distanze minori quando la zona di parete e soffitto prossimi alla lampada è formata o rivestita di materiale incombustibile.

 

          Art. 32. Apparecchi elettrici di riscaldamento

     Potranno essere ammessi apparecchi elettrici di riscaldamento, purché la temperatura alla superficie esterna di radiazione non superi in nessun caso 80° C.

     I tipi prescelti dovranno essere sottoposti a preventiva approvazione del R.I.N. ed A.

 

          Art. 33. Apparecchiatura

     L'apparecchiatura dell'intero impianto elettrico dovrà corrispondere pienamente a tutte le esigenze della sicurezza e dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del R.I.N. ed A., sia per quanto riguarda i tipi o modelli di ciascuno degli oggetti che lo compongono, sia per quanto riguarda i particolari di messa in opera.

 

Capo VI

 

Mezzi per segnalare e combattere gli incendi

 

          Art. 34. Mezzi per la segnalazione dell'incendio

     Nelle stive, depositi diversi e locali in genere, ove la presenza di personale di bordo non sia continuativa, dovranno essere applicati mezzi adeguati per la segnalazione di ogni principio di incendio e, comunque, di ogni anormale sopraelevazione di temperatura.

     I suddetti mezzi di segnalazione sono altresì obbligatori negli alloggi dei passeggeri per le navi di stazza lorda di 6000 tonnellate o più, abilitate a trasportare passeggeri in numero superiore a 400, esclusi i passeggeri di cui sia eventualmente autorizzato l'imbarco in soprannumero per brevi traversate sistemandoli in coperta o negli interponti.

     Gli impianti di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del R.I.N. ed A., così per il tipo come per la determinazione dei locali cui vanno applicati.

 

          Art. 35. Cortine tagliafuoco

     Dove risulterà utile ed opportuno a giudizio del R.I.N. ed A., dovranno essere sistemate cortine di tessuto incombustibile. Tali cortine, fissate col lembo superiore e normalmente arrotolate in alto, dovranno potersi rapidamente abbassare in caso di incendio.

 

          Art. 36. Estinzione a getto d'acqua. Pompe da incendio

     Ogni nave deve essere provvista di pompe che abbiano mandata nella tubolatura da incendio, almeno nel numero determinato dal capitolo X del regolamento.

     Una di queste pompe - fra quelle di maggiore capacità singola - deve essere sistemata in locale stagno diverso da quello ove sono sistemate le altre pompe.

     La potenza complessiva delle pompe destinate al servizio di incendio, meno una tra quelle di maggiore capacità singola che potrebbe essere in avaria o smontata per manutenzione, dovrà essere tale da assicurare nella zona della nave più lontana dalle pompe stesse l'erogazione continua dell'acqua con pressione non inferiore a tre chilogrammi per centimetro quadrato misurata alle rispettive bocche di efflusso e nelle quantità sotto indicate:

     16 litri al minuto secondo per navi di stazza lorda sotto 5000 tonnellate;

     20 litri al minuto secondo per navi di 5000 ed oltre ma sotto 10.000 tonnellate;

     24 litri al minuto secondo per navi di 10.000 ed oltre ma sotto 20.000 tonnellate;

     28 litri al minuto secondo per navi di 20.000 ed oltre ma sotto 35.000 tonnellate;

     32 litri al minuto secondo per navi di 35.000 tonnellate ed oltre.

     Il diametro dei boccalini di erogazione non dovrà essere in nessun caso inferiore a 14 mm.

     Per quanto riguarda il numero minimo e la distribuzione dei getti saranno osservate le norme dell'art. 119 del regolamento.

     Così in navigazione, come in porto, una delle pompe sopra dette deve trovarsi immediatamente pronta a funzionare in qualsiasi momento.

     Le navi di stazza lorda da 200 tonnellate in giù anche se sono abilitate esclusivamente al trasporto di merci, fino al limite di 100 tonnellate, i pescherecci di qualunque stazza lorda oltre le 100 tonnellate, ed i galleggianti di 500 tonnellate di stazza lorda o più, devono avere una pompa a braccia od azionata da energia meccanica, provvista di tubatura di aspirazione da fuori bordo, la quale non deve, possibilmente, attraversare le stive. La pompa deve essere fornita di raccordi, di manichette e degli accessori occorrenti per portare un getto d'acqua in qualsiasi locale della nave.

     Collettori. - Le pompe destinate al servizio di incendio dovranno mandare in un collettore ad anello situato nell'interponte sovrastante il ponte delle paratie, od in un interponte superiore o sul ponte scoperto; le tratte longitudinali del collettore saranno estese sino oltre le paratie tagliafuoco estremo. Presso ciascuna faccia delle paratie tagliafuoco attraversate dal collettore, quando questo non è sistemato sul ponte scoperto, il collettore dovrà essere provvisto di valvole di intercettazione.

     Il collettore e gli altri analoghi elementi della sistemazione saranno costituiti da tubi di ferro o acciaio di adeguata grossezza, di diametro approvato dal R.I.N. ed A.

     Colonne montanti. - Dal collettore ad anello dovranno essere derivate, in ciascun compartimento compreso fra paratie tagliafuoco, non meno di quattro colonne montanti, costituite da tubi di sezione uguale alla metà della sezione del collettore, estese verticalmente in alto sino al ponte scoperto, ed in basso in quanto possa occorrere, provviste in ciascun interponte, di branchetti, il più possibile corti, muniti di valvola di intercettazione e di terminale innestomanichetta.

     Manichette. - In ciascuno interponte, ogni branchetto dovrà portare innestata una manichetta di lunghezza non inferiore a 12 metri, provvista di lancia. Le manichette arrotolate su adatto mllo saranno piazzate in adeguata custodia.

     Tutte le manichette dovranno essere di forte tessuto non gommato a perfetta tenuta d'acqua ed avere diametro interno non inferiore a 50 mm.

     I dispositivi di innesto saranno del tipo a baionetta, di rapida applicazione. I dispositivi di innesto e gli attacchi dei medesimi alla tubolatura di incendio dovranno essere eguali così da realizzare assoluta intercambiabilità.

 

          Art. 37. Estinzione per mezzo di gas inerte

     Le prescrizioni di questo articolo considerano specificatamente gli impianti ad anidride carbonica - C O-, ma valgono, in quanto applicabili, per qualunque altro impianto fisso a gas inerte di cui il R.I.N. ed A. autorizzi la sistemazione. Sono sempre esclusi gli impianti che impiegano gas tossici, o irritanti delle vie respiratorie, o comunque nocivi alle persone.

     Ogni nave dovrà avere un impianto ad anidride carbonica, che consenta di combattere l'incendio senza aprire il locale nel quale l'incendio si è manifestato, per ciascuna stiva e carbonile; altresì per i locali tenuti normalmente chiusi e destinati a deposito di materiali in quantità e di qualità tali che il mezzo più sicuro ed efficiente per combattere incendi sviluppatisi nei medesimi sia la rapida immissione della anidride carbonica.

     L'impianto predetto dovrà avere sistemazioni e capacità di gas per l'estinzione dell'incendio anche nei locali dell'apparato motore, quando per le caldaie o per le motrici principali sia fatto uso di combustibile liquido. Per detti locali potrà però sostituirsi un impianto fisso per la produzione di schiuma di sufficiente capacità.

     Prescrizioni di sicurezza per l'impiego dell'anidride carbonica. - È sempre vietato l'impiego di anidride carbonica per l'estinzione di incendi nel ponte più basso ove esistono sistemazioni di alloggio e ponti sovrastanti; eccetto per i locali normalmente chiusi di cui al secondo capoverso precedente paragrafo di questo articolo.

     È obbligo di immettere nelle cariche delle bombole congrue quantità di essenze aromatiche di odore caratteristico, inalterabili al contatto dell'anidride, e rapidamente volatili, affinché possa essere subito avvertita la presenza del gas, sia essa dovuta ad eventuali fughe, o ad irregolare immissione.

     Nei locali protetti con anidride carbonica escluse le stive ed i carbonili, altresì i locali dell'apparato motore, dovrà essere provveduto efficiente dispositivo che avverta le persone, eventualmente presenti nel locale, di sortirne rapidamente.

     Capacità dell'impianto ad anidride carbonica. - La dotazione di anidride carbonica per l'impianto fisso destinato alle stive ed agli altri locali chiusi dovrà essere non minore di quella necessaria per riempire di gas, a pressione atmosferica ed a 50° centigradi di temperatura, i 35/100 del volume lordo del più grande dei locali in cui esso debba essere convogliato.

     Nel computo del volume lordo sopra accennato dovranno essere considerati i volumi di tutti i locali minori in diretta comunicazione col locale principale, a meno che le aperture di comunicazione non siano munite di porte da tenere permanentemente chiuse durante la navigazione.

     Quando l'impianto è destinato altresì all'apparato motore, la dotazione suppletiva di gas dovrà essere non minore di quella necessaria per riempire di gas a pressione atmosferica ed a 50° centigradi di temperatura, i 35/100 del volume lordo:

     a) del maggiore locale di caldaie a combustibile liquido dal fondo alla sommità delle caldaie stesse con limite massimo in altezza di metri sei;

     b) del maggiore locale di motrici principali di propulsione a combustione intema, dal fondo a non più di sei metri di altezza.

     Nel computo del detto volume dovranno venire inclusi i volumi dei locali in diretta comunicazione con quelli considerati, quando non ne siano separati da paratie stagne munite di porte stagne.

     Sistemazione delle bombole. - La sistemazione delle bombole dovrà essere studiata e curata in modo da rendere facili le operazioni di sbarco ed imbarco per il rifornimento di anidride carbonica, e da permettere agevolmente le pesature di controllo.

     Tubolature. - A complemento e integrazione di quanto prescrive l'art. 120 paragrafo 2, del regolamento, i gruppi di bombole dovranno immettere in un collettore portante le diramazioni per ciascuno dei locali cui l'impianto è destinato, con efficienti valvole di intercettazione all'origine. Ciascuno di tali derivati sarà poi fornito in ciascun locale di derivazioni minori per la distribuzione del gas in punti opportunamente scelti.

     Ciascuna tubolatura di distribuzione del gas dovrà avere in tutto il suo percorso sezione costante, di area minima non minore dell'area complessiva degli ultimi tubi di erogazione, assumendo per questi diametro interno non minore di 12 mm.

     Saranno, in generale, evitate nelle tubolature di distribuzione variazioni di sezione che potrebbero dar luogo a dilatazione del gas e conseguente formazione di neve carbonica che ostruisce la tubolatura.

     Salvo casi di assoluta necessità ammessa dal R.I.N. ed A., le tubolature di anidride carbonica non dovranno mai attraversare cabine e dormitori.

     Organi di comando. - Gli organi di comando per l'apertura e chiusura delle bombole o gruppi di bombole destinate a protezione dei locali apparato motore, dovranno essere studiati e predisposti in modo da poter scaricare rapidamente ed in non più di due minuti primi in ciascun locale protetto, tre parti della anidride carbonica ad esso destinati.

     Quadro dimostrativo dell'impianto. - Sul ponte di comando dovrà essere sistemato un quadro dal quale risultino in modo ben chiaro i locali protetti con anidride carbonica, il numero delle bombole da scaricare in ciascuno di essi e le istruzioni necessarie per la sicura messa in funzione dell'impianto.

     Tale quadro sarà pure sistemato nel locale dell'impianto e nel posto principale di manovra dell'apparato motore.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle navi da carico, che, ai sensi del regolamento, hanno l'obbligo dell'impianto a gas inerte, salvo le deroghe che l'Amministrazione centrale della Marina mercantile riterrà di accordare, a richiesta dell'armatore, alle navi già in esercizio o in avanzata costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentito il R.I.N. ed A.

 

          Art. 38. Estinzione per mezzo di vapore acqueo

     Per i piroscafi già in esercizio od in avanzata costruzione alla data in cui le presenti disposizioni andranno in vigore, l'Amministrazione centrale della Marina mercantile potrà autorizzare l'impiego dell'impianto per erogazione di vapore acqueo nelle stive e nelle carbonaie, qualora già esistente a bordo, o del quale, per navi in avanzata costruzione, è già in corso la fornitura, escludendo l'impianto a gas inerte di cui ai precedenti articoli.

     L'impianto per erogazione di vapore acqueo nelle navi suddette ed altresì nelle navi da carico, che devono esserne provvedute ai sensi del regolamento, dovrà soddisfare alle prescrizioni che seguono, salvo le deroghe che l'Amministrazione centrale della Marina mercantile riterrà di accordare alle navi già in esercizio od in avanzata costruzione sentito il R.I.N. ed A.

     Caldaie a servizio dell'impianto. - Il vapore per la estinzione di incendi nelle stive da carico e nelle carbonaie dovrà essere fornito dalle caldaie di ciascun compartimento e dalle caldaie ausiliarie, se ve ne sono.

     In tutti i casi, dovrà essere immesso nel tubo principale o collettore di estinzione vapore saturo portato, mediante l'applicazione eventuale di adeguata valvola regolatrice, alla pressione di 7 kg. per centimetro quadrato.

     Potenzialità dell'impianto. Tubolature. - La quantità di vapore che ciascuna delle fonti di alimentazione innanzi accennate dovrà essere in grado di fornire alle tubolature di estinzione sarà, in ogni caso, non inferiore a quella necessaria a saturare i 50/100 del volume complessivo di tutte le stive e dei carbonili in non più di 15 minuti primi.

     In base a tale condizione dovrà essere stabilita la minima sezione di ciascuno dei tubi adducenti il vapore dei vari compartimenti di caldaie al tubo principale o collettore di estinzione.

     Il tubo principale di estinzione dovrà avere sezione costante, non minore della somma delle sezioni dei tubi secondari da esso derivati e non maggiore della sezione dei tubi di collegamento ai generatori di vapore. Esso, disposto longitudinalmente, in opportuna posizione, dovrà portare in una cassetta di distribuzione. Da tale cassetta di distribuzione dovranno partire i tubi secondari o le diramazioni ai locali da ciascuna di esse servite.

     Ogni compartimento servito dall'impianto dovrà disporre di una complessiva sezione di tubi di vapore che permetta di saturarne completamente il volume in non più di 15 minuti primi.

     I detti tubi avranno diametro non maggiore di 40 mm. e non minore di 25 mm., adottando più tubi quando la condizione sopra stabilita non possa essere realizzata con un tubo solo.

     I tubi adducenti al tubo principale o collettore di estinzione dovranno essere muniti di valvola di intercettazione manovrabile da posizione sempre accessibile al disopra del ponte delle paratie.

     Le valvole di intercettazione della cassetta distributrice di cui innanzi dovranno essere chiaramente contraddistinte mediante le indicazioni del compartimento da ciascuna servito.

     La tubolatura di estinzione a vapore dovrà essere munita di tutti gli usuali accessori di sistemazione - rubinetti di spurgo, rivestimenti coibenti, difese, ecc. - tenendo presente la necessità di averla sempre sotto pressione e pronta all'uso durante la navigazione fino alle valvole di intercettazione e ammissione sulle cassette distributrici, senza che, abbiano a determinarsi fughe di vapore o stillicidi nei vari compartimenti.

 

          Art. 39. Estinzione per mezzo di schiuma

     L'impianto fisso per la produzione di schiuma, quando sia adottato in sostituzione di un impianto fisso a gas inerte per i locali dell'apparato motore, dovrà avere tale potenzialità da proteggere efficacemente i locali delle caldaie, quelli delle motrici principali di propulsione e di altri macchinari, e quelli di calderine ausiliarie e pompe per combustibile liquido, tenendo presente che per la efficace protezione di un locale mediante erogazione di schiuma, occorre che questa sia prodotta almeno in quantità sufficiente a ricoprire in tutta la sua estensione il cielo del doppio fondo con uno strato di altezza non minore di 15 centimetri in tempo non superiore a 5 minuti primi.

     Ubicazione dell'impianto. - L impianto fisso a schiuma dovrà essere sistemato con tutti gli accessori in locale proprio, isolato, bene aerato e bene ventilato, così da evitare nello stesso temperature elevate che possano gravemente compromettere la efficienza dell'impianto.

 

          Art. 40. Impianti a mescolanza di soluzioni chimiche

     Negli impianti funzionanti per mescolanza di due soluzioni - basica l'una, acida l'altra - previamente preparate nei rispettivi serbatoi e portate attraverso due tubolature distinte a fare miscuglio ed a reagire alle bocche di erogazione:

     a) se lo scorrimento dei due liquidi, attraverso i tubi, è ottenuto per gravitazione, i relativi serbatoi dovranno essere posti in posizione sufficientemente alta per assicurare l'erogazione della necessaria quantità dei due liquidi;

     b) se lo scorrimento dei due liquidi, attraverso i tubi, è ottenuto per pressione determinata nei rispettivi serbatoi mediante introduzione di fluido gassoso, dovrà farsi uso esclusivamente di anidride carbonica contenuta in bombole convenientemente collegate coi serbatoi medesimi, in quantità sufficiente per assicurare l'erogazione dei due liquidi come nel caso precedente.

     Negli impianti parimenti funzionanti per mescolanza di due liquidi, ma nei quali la mescolanza avviene nell'interno di una pompa che li aspira dai rispettivi serbatoi e li manda sotto forma di schiuma in una tubolatura di distribuzione, la pompa dovrà essere azionata da proprio motore indipendente; se il motore è elettrico dovrà essere connesso con un circuito normale di forza e col circuito di emergenza.

     In ciascuno dei casi precedenti i serbatoi, le tubolature e le bombole dovranno avere adeguata robustezza e proporzionamento, tenendo presente: che la capacità dei serbatoi dovrà essere tale che il volume di schiuma generata sia assunto in non più di otto volte il volume complessivo dei liquidi generatori; che le tubolature dovranno avere abbondanti sezioni; che le bombole di anidride carbonica dovranno corrispondere alle caratteristiche di quelle usate per gli impianti fissi a gas inerte.

 

          Art. 41.

     Impianti a polvere unica o doppia da sciogliere in acqua al momento dell'uso:

     a) Se la polvere è contenuta in recipienti - accumulatori - nei quali sia, mediante immissione di acqua, generata la schiuma per incanalarla successivamente in una tubolatura di distribuzione per effetto della pressione stessa dell'acqua, i detti accumulatori dovranno essere situati il più possibile in vicinanza dei locali protetti.

     b) Se la polvere è rifornita a mezzo di tramogge - generatori continui - sistemati su diramazioni di una tubolatura di acqua a pressione e munite inferiormente di eiettori della polvere funzionanti con la stessa pressione dell'acqua, convogliando la schiuma prodotta da ciascun generatore nel rispettivo tubo o manichetta di erogazione, il numero e la posizione di tali generatori dovranno essere opportunamente stabiliti ed i generatori stessi dovranno potersi rapidamente ed agevolmente mettere in posto ed in funzionamento.

     La capacità ed il numero degli "accumulatori" nel caso a) ed il numero dei "generatori continui" da mantenere simultaneamente in azione nel caso b), saranno stabiliti, assumendo che ogni kg. di polvere dia luogo a dcmc 80 di schiuma.

 

          Art. 42. Altri sistemi

     Saranno ammesse altre sistemazioni fisse per la produzione di schiuma purché riconosciute dal R.I.N. ed A. di efficienza equivalente.

 

          Art. 43. Estintori

     Sulle navi mercantili, comprese quelle da carico, è vietato l'impiego di estintori il cui agente può determinare gas tossici: tetracloruro di carbonio, ecc.

     Saranno impiegati, come in seguito è specificato, estintori del così detto tipo a schiuma, particolarmente efficaci per spegnere inizi di incendio determinati da combustibili liquidi; estintori del cosidetto tipo a gas inerte o di altri tipi approvati per spegnere inizi di incendio determinati da qualunque materiale combustibile.

     Quando l'inizio di incendio interessa macchinari o condutture elettriche, dovranno esclusivamente impiegarsi estintori a gas inerte specificatamente approvati dal R.I.N. ed A. pel caso di cui si tratta.

     Quando negli articoli successivi si dice per brevità - estintori ad anidride carbonica - si intende che questo tipo può essere sostituito da altro di efficacia equivalente approvato dal R.I.N. ed A.

     La manovra per azionare tutti gli estintori di ciascuna delle categorie suindicate imbarcati sulla stessa nave dovrà essere identica. Per le navi già in esercizio alla data in cui le presenti disposizioni andranno in vigore, l'Amministrazione centrale della Marina mercantile potrà accordare ragionevoli deroghe a questa prescrizione, su richiesta dell'armatore, sentito il R.I.N. ed A.

     Le navi dovranno essere dotate dei seguenti estintori:

     A) Locali dell'apparato motore e di macchinari situati alla parte bassa dello scafo.

     a) Nelle navi prive di impianti a combustibile liquido:

     N. 4 estintori a schiuma da 9 litri, sistemati in 4 punti opportunamente scelti e distanziati, in ciascuno dei compartimenti di caldaie principali od ausiliarie, delle motrici principali di propulsione o di altri macchinari.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri in ciascun locale di magazzino o deposito o gruppo di locali minori fra loro comunicanti, compresi nella zona di scafo destinata alle sistemazioni dell'apparato motore e macchinari vari.

     b) Nelle navi fornite di impianto a combustibile liquido:

     1° Piroscafi: N. 4 estintori a schiuma da 9 litri, sistemati in 4 punti opportunamente scelti e distanziati, in ciascuno dei compartimenti di caldaie principali od ausiliarie, delle motrici principali di propulsione, e di altri macchinari.

     N. 1 estintore a schiuma da 136 litri, fisso in opportuna posizione, per ciascuno dei compartimenti di caldaie principali od ausiliarie.

     N. 1 estintore a schiuma da 45 litri per ciascun locale separato per pompe da combustibili, ove tale sistemazione esista.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri, in più, per ogni 1000 cavalli asse o frazione, di motori a combustione interna per macchinari ausiliari del; l'apparato motore, o servizi diversi contenuti in ciascun locale oltre 4000 e fino a 6000 cavalli asse e n. 1 estintore a schiuma da 13 litri in più, per ogni 3000 cavalli asse o frazione oltre i seimila cavalli asse.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri in ciascun locale di magazzino o deposito o in gruppi di locali minori fra loro comunicanti, compresi nella zona di scafo destinata alle sistemazioni dello apparato motore e macchinari vari.

     2° Motonavi: N. 4 estintori a schiuma da 9 litri, sistemati in 4 punti opportunamente scelti e distanziati, in ciascun compartimento delle motrici principali di propulsione e di altri macchinari.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri, in più, per ogni 1000 cavalli asse o frazione, di motori a combustione interna contenuti in ciascun locale, oltre 4000 e sino a 6000 cavalli asse.

     N. 1 estintore a schiuma da 13 litri, in più, per ogni 3000 cavalli asse o frazione, oltre i 6000 cavalli asse.

     N. 1 estintore a schiuma da 136 litri, fisso in opportuna posizione, in ciascun locale delle motrici principali di propulsione.

     N. 1 estintore a schiuma da 136 litri, fisso in opportuna posizione, in ciascun locale di caldaie ausiliarie, ove esistano.

     N. 1 estintore a schiuma da 45 litri in ciascun locale separato di pompe da combustibile, ove tale sistemazione esista.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri in ciascun locale di magazzino o deposito o in gruppo di locali minori fra loro comunicanti, compresi nella zona di scafo destinata a sistemazione dell'apparato motore e macchinari vari.

     B) Locali vari.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg in ciascuno dei locali di timoneria e sala nautica annessi al ponte di comando.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg nel locale macchinari di governo, a poppa.

     N. 2 estintori ad anidride carbonica da 5 kg., o quel maggiore numero che il R.I.N. ed A. potrà determinare per potenze molto rilevanti, in ciascuna stazione elettrogeneratrice, compresa quella di emergenza.

     N. 2 estintori ad anidride carbonica da 5 kg. in ciascuno dei locali destinati alla radiotelegrafia e nella cabina cinematografica.

     N. 1 estintore a schiuma da 9 litri in ciascun locale di cucina e nafta; un estintore in più se la cucina è molto grande.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg. in ciascun locale di pasticceria e panetteria (ove non esista altro estintore nelle vicinanze).

     N. 2 estintori, uno a schiuma da 9 litri ed uno ad anidride carbonica da 5 kg. in ciascuna cambusa principale.

     N. 2 estintori, uno a schiuma da 9 litri ed uno ad anidride carbonica da kg. 5, nel locale tipografia.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg. in ciascuno dei depositi principali di biancheria pulita o materiale da letto, o deposito principale di biancheria sporca (ove non esista altro estintore nelle vicinanze).

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg. in ciascun ripostiglio o piccolo deposito per riposterie, camerieri e simili, che contenga materiali facilmente infiammabili (ove non esista altro estintore nelle vicinanze).

     N. 2 estintori, uno a schiuma da 9 litri ed uno ad anidride carbonica da 5 kg., in ciascun deposito di fanaleria olio e pittura; così pure in ciascun deposito nostromo, ove non esista adeguato numero di estintori nelle vicinanze.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg. per i locali di posta, biglietteria, banca e cambiavalute e simili; 1 estintore in più se il locale è molto grande.

     N. 1 estintore per ogni 15 metri quadrati di locale adibito ad auto rimessa; equamente ripartiti in estintori a schiuma da 9 litri ed estintori ad anidride carbonica da 5 kg.

     Estintori ad anidride carbonica da 5 kg. convenientemente distribuiti in adeguato numero, a soddisfazione del R.I.N. ed A.:

     a) nei corridoi adiacenti alle cabine dei passeggeri, ufficiali e sottufficiali;

     b) nei locali collettivi dei passeggeri;

     c) nei locali di alloggio dell'equipaggio, nei quali, previo consenso del R.I.N. ed A. gli estintori ad anidride carbonica possono essere, in parte, sostituiti con estintori a schiuma da 9 litri.

     N. 1 estintore ad anidride carbonica da 5 kg. per ogni locale destinato a sale da pranzo, di concerto, di trattenimento e simili; numero adeguatamente aumentato in dipendenza della estensione del locale.

     Sarà provveduto inoltre un adeguato numero di estintori di riserva per i vari tipi impiegati, da stabilirsi a giudizio del R.I.N. ed A.

     Gli estintori di cui al presente articolo possono essere sostituiti con bombe ignifughe di tipo approvato, quando così il R.I.N. ed A. determini d'accordo con l'armatore.

 

          Art. 44. Mezzi di controllo

     Per gli impianti fissi ad anidride carbonica dovranno essere provvedute bilance adatte per la pesatura di controllo delle grandi bombole. Detto controllo potrà anche eseguirsi mediante manometro, nel qual caso dovranno esistere a bordo opportune tabelle indicanti i pesi corrispondenti alle diverse temperature.

     Dovrà essere provveduta almeno una bilancia di sufficiente precisione per controllare il peso delle cariche di anidride delle piccole bombole di lancio ad anidride carbonica negli estintori a polvere.

     Per gli estintori ad anidride carbonica da 5 kg. o poco più, potrà essere usata una comune bilancia di bordo.

 

          Art. 45. Materiali di riserva

     Per assicurare la efficienza, dopo un primo eventuale impiego, di taluni apparecchi destinati alla estinzione di incendi, deve essere provveduto il sotto indicato materiale di riserva:

     cariche per un quinto di ciascun tipo di estintori a schiuma esistenti a bordo;

     bombole di anidride carbonica da 25 a 30 kg.sufficiente per ricaricare con travaso diretto il 10 per cento degli estintori ad anidride carbonica sistemati a bordo;

     n. 2 bombole di ossigeno e n. 3 filtri per ciascun autorespiratore;

     n. 2 filtri di ricambio per ciascuna maschera per monossido di carbonio;

     n. 2 filtri di ricambio per ciascuna maschera a filtro polivalente;

     n. 1 accumulatore o pila per ciascuna lampada elettrica portatile.

 

Capo VII

 

Stazione del fuoco - Vigili del fuoco - Obblighi del personale

 

          Art. 51. [2]

     Sulle navi di stazza lorda di 6.000 tonnellate o più, abilitate a trasportare passeggeri in numero di 400 o più, esclusi i passeggeri di cui sia eventualmente autorizzato l'imbarco in soprannumero per brevi traversate sistemandoli in coperta e negli interponti, il servizio di prevenzione ed estinzione incendi deve essere accentrato in un locale detto Stazione del fuoco.

     Sulle navi di cui al capoverso precedente deve essere costituita la Squadra dei vigili del fuoco specificatamente destinata e addestrata al servizio di prevenzione ed estinzione incendi secondo determina il seguito del presente capitolo.

     Alla squadra suddetta è preposto un ufficiale di coperta, le cui attribuzioni e responsabilità sono determinate nel seguito del presente capitolo. La squadra è costituita dal carpentiere - capo squadra - e dal sottoindicato numero di uomini dell'equipaggio:

     navi di stazza lorda di 40.000 tonnellate o più: uomini 14;

     navi di stazza lorda di 20.000 tonnellate o più e sotto 40.000 tonnellate: uomini 12;

     navi di stazza lorda di 10.000 tonnellate o più e sotto 20.000 tonnellate: uomini 8;

     navi di stazza lorda di 6.000 tonnellate o più e sotto 10.000 tonnellate: uomini 4.

     Circa metà degli uomini che costituiscono la squadra dei vigili del fuoco, deve essere prescelta nel personale di camera - camerieri e garzoni - l'altra metà deve essere opportunamente prescelta fra le varie categorie dell'equipaggio, escluso il personale di macchina, e dovranno sempre farne parte almeno un operaio ed un elettricista.

     Il personale destinato alla squadra del fuoco deve essere prescelto dal comandante con l'esclusivo criterio del massimo affidamento di buon servizio; per qualità morali, sentimento del dovere, spirito di iniziativa, robustezza e agilità fisica, abilità professionale nella propria categoria, perfetta conoscenza degli alloggi e delle comunicazioni fra i diversi locali della nave: a parità di affidamento sarà preferito il personale da maggior tempo imbarcato.

     La destinazione della squadra suddetta deve essere, in quanto possibile, continuativa e duratura.

 

          Art. 52.

     La squadra vigili del fuoco deve alloggiare nella stazione omonima; gli attrezzi e apparecchi che costituiscono la dotazione personale di ciascun vigile, la dotazione complessiva della squadra - di cui al seguito del presente capitolo - devono essere convenientemente sistemati nella stazione medesima.

     All'uopo, il locale che costituisce la stazione deve avere congrua capacità, deve essere provvisto di tutte le sistemazioni pel confortevole alloggio della squadra, per la custodia degli attrezzi e apparecchi di cui sopra detto.

     La stazione del fuoco deve avere diretta e molto efficiente comunicazione - telefono o portavoce - col ponte di comando. Sulle navi di stazza lorda di 20.000 tonnellate o più la comunicazione dovrà pure sussistere con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri, prescelto o prescelti secondo, caso per caso, risulterà più opportuno.

     La stazione del fuoco deve essere provvista di una campana elettrica azionata dal ponte di comando. Sulle navi di stazza lorda di 20.000 tonnellate ed oltre, l'azionamento dovrà potersi effettuare anche dal posto o dai posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri, di cui al precedente capoverso.

     Tale campana sarà azionata per dare immediato allerta alla squadra, non appena viene scoperto un inizio di incendio: al allerta dovrà immediatamente seguire l'indicazione del posto ove l'inizio di incendio si è manifestato.

 

          Art. 53.

     Il personale che costituisce la squadra del fuoco, è esente dal servizio notturno: di giorno presta il servizio inerente al proprio grado e categoria.

     Il personale suddetto indossa la divisa della propria categoria contrassegnata dal distintivo speciale - due ascie incrociate ed elmo su fondo rosso - su entrambe le maniche.

     In porto, pure quando non siano a bordo passeggeri, almeno un terzo del personale suddetto deve essere sempre presente a bordo, pronto ad ogni evenienza.

 

          Art. 54.

     La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco è costituita come segue:

     Estintori portatili leggeri . . . n. 1

     Giacche incombustibili. . . . . " 1

     Cintura di cuoio con: scalpello, martello, chiave inglese, leva, piccozza, cacciaviti assortiti, lampadina elettrica portatile....................................................................... " 1

     Maschere contro i fumi intensi provviste di filtro efficiente a neutralizzare il monossido di carbonio ........................................................................................................." 1

     In luogo della cintura, l'elettricista o gli elettricisti della squadra devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere, fra i quali sempre un buon paio di guanti isolanti.

     La dotazione complessiva della squadra è costituita come segue:

     due maschere di riserva contro i fumi intensi - quattro per navi di stazza lorda di 20.000 tonnellate o più - provviste di filtro efficiente a neutralizzare il monossido di carbonio;

     due coperte di amianto o altro materiale idoneo per soffocare inizi di incendio;

     due estintori portatili leggeri;

     una lampadina elettrica portatile di riserva per ciascun componente la squadra;

     due cinture di cuoio e una borsa per elettricisti, fornita dei rispettivi attrezzi, di riserva;

     l'apparecchio o gli apparecchi per la respirazione, prescritti dall'art. 123 del regolamento;

     quattro buglioli di tela, un cavetto di fibra vegetale di congrua lunghezza;

     una scala portatile di lunghezza adeguata all'altezza di interponte, provvista di ganci ad una delle estremità, e di prolunga proporzionata alla altezza dei saloni. Scala e prolunga, sempre quando possibile, saranno sistemate nella zona centrale del locale passeggeri anziché nella stazione del fuoco.

 

          Art. 55.

     Compete al direttore di macchina, che ne ha personale responsabilità e provvede a quanto occorre con personale di macchina:

     la ottima manutenzione e lo stato di perfetta efficienza delle pompe di incendio, relative tubolature e valvole; degli impianti fissi a gas inerte e degli impianti fissi a schiuma ed a vapore, nonché degli impianti portatili a schiuma specificamente destinati ai locali dell'apparato motore e locali annessi; dei mezzi per la segnalazione dell'incendio di cui all'art. 34 delle presenti disposizioni ovunque sistemati; la immediata azionabilità di una delle pompe da incendio di cui all'art. 36 delle presenti disposizioni.

     Compete all'ufficiale di coperta preposto alla squadra vigili del fuoco, che ne ha personale responsabilità e provvede a quanto occorre col personale della squadra, e con personale che dovrà prontamente richiedere in via temporanea ogni qualvolta necessario:

     la ottima manutenzione e lo stato di perfetta efficienza di tutti gli altri materiali e attrezzi esistenti a bordo per la prevenzione e l'estinzione degli incendi; compresi i mezzi di comunicazione e di allerta specificatamente all'uopo prescritti dalle presenti disposizioni.

     Alla manovra degli impianti fissi a gas inerte, degli impianti di estinzione a schiuma ed a vapore, deve essere destinato un drappello fisso, debitamente addestrato, costituito da personale di macchina. La forza del drappello deve essere tale che due uomini del medesimo facciano parte di ciascuna guardia in navigazione ed in porto.

     L'impiego degli apparecchi per la respirazione, di cui all'art. 123 del regolamento, deve essere affidato ai drappelli fissi di cui al comma c) paragrafo 6 delle istruzioni allegate al regolamento, pag. 212.

     La costituzione dei drappelli di cui ai precedenti capoversi deve risultare dal Ruolo d'appello di destinazione incendio di cui al summenzionato paragrafo 6.

     Il personale che costituisce i drappelli suddetti, deve essere ben conosciuto da tutti gli ufficiali e sottufficiali di bordo.

 

          Art. 56.

     a) La manovra degli impianti fissi a gas inerte e a schiuma o a vapore, degli impianti portatili a schiuma specificatamente destinati all'apparato motore, è tempestivamente ordinata dall'ufficiale di guardia in macchina, quando l'incendio si manifesta nei locali dell'apparato motore.

     b) La manovra degli impianti fissi a gas inerte o a vapore è tempestivamente ordinata dal comandante o da chi per esso, secondo determinano le consegne di cui al presente capitolo, quando l'incendio si manifesta in locali diversi dall'apparato motore; altresì in locali dell'apparato motore se la nave è in porto.

     c) Qualunque individuo dell'equipaggio che scorge qualsiasi fatto che possa determinare incendio come: scintillii da circuiti o da apparecchi elettrici, surriscaldamento di caloriferi e di apparecchi elettrici in genere, anormale elevazione della temperatura nell'ambiente, odore di bruciato, ecc., deve immediatamente avvertire l'ufficiale di guardia sul ponte di comando, in porto l'ufficiale di coperta di servizio.

     d) Qualunque individuo dell'equipaggio che scorge indizio di incendio deve immediatamente avvertirne l'ufficiale di guardia sul ponte di comando, in porto l'ufficiale di coperta di servizio. Se nel raggiungere l'ufficiale predetto egli transita nelle vicinanze della stazione del fuoco, deve dare immediato allerta ai vigili: il locale ove l'indizio di incendio è stato scoperto, dovrà sempre essere precisato.

     Al tempo stesso l'individuo dell'equipaggio che ha scoperto l'indizio di incendio, deve avvertire i camerati che incontra, e questi devono accorrere sul posto per dare immediata opera di spegnimento prima che l'incendio divampi; usando gli estintori portatili viciniori e servendosi di ogni altro mezzo a portata di mano utile all'uopo - coperte, tappeti e materassi di lana, getto d'acqua, ecc. - fino all'arrivo della squadra dei vigili del fuoco, alla quale allora dovranno prestare man forte.

     e) Il personale di camera ha stretto obbligo, e deve avere precise consegne - il cui riassunto sarà affisso in appositi quadri nei locali passeggeri - di esercitare continuativa e massima vigilanza per rimuovere qualsiasi causa di incendio, per quanto futile possa sembrare, (fiammiferi semispenti); deve accudire a quanto è prescritto con i precedenti paragrafi c) e d) con massimo senso di responsabilità, con piena conoscenza dell'importanza di siffatti incombenti per la sicurezza delle persone e della nave, contro la emergenza più grave e pericolosa che è appunto l'incendio, tenendo presente che l'immediato avviso e l'immediata azione per soffocarlo all'inizio, sono i mezzi all'uopo più efficienti.

     f) Il personale di camera deve avere perfetta conoscenza dei mezzi più solleciti di comunicazione a distanza - telefono o portavoce - col ponte di comando e con la stazione dei vigili del fuoco.

     Il personale suddetto, di guardia notturna negli alloggi, deve sempre essere provveduto di lampadina elettrica portatile. Particolare attenzione esso deve rivolgere alle cabine non occupate da passeggeri.

 

          Art. 57.

     La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente coi propri attrezzi nel locale ove si è manifestato l'inizio di incendio; devono agire con la massima energia e sprezzo del pericolo per soffocarlo prima che divampi, rimuovendone al tempo stesso le cause - corti circuiti particolarmente; impedirne la propagazione, manovrando le porte tagliafuoco, intercettando le correnti di aria, smantellando o rimuovendo rapidamente il materiale combustibile adiacente ai focolari, ecc.; devono continuare a combatterlo con ogni mezzo idoneo se malauguratamente non riescono a soffocarlo.

     Frattanto, il comandante, o chi per esso, darà tutte le disposizioni necessarie a predisporne l'impiego dei mezzi di estinzione in grande stile, e ordinerà tale impiego non appena l'azione iniziale dei vigili del fuoco risultasse insufficiente.

     Il drappello destinato all'impiego degli apparecchi di respirazione dovrà accorrere presso il locale ove l'incendio si è manifestato, indossare gli apparecchi, e tenersi pronto agli ordini.

     Se l'incendio si è manifestato nei locali dell'apparato motore, stive, carbonaie, locali chiusi in genere protetti col gas inerte, la squadra vigili del fuoco, il drappello di cui al precedente capoverso, dovranno radunarsi al più presto nelle vicinanze, in attesa di ordini.

 

          Art. 58.

     Le disposizioni dei precedenti articoli, che interessano l'equipaggio, dovranno essere bene spiegate ed inculcate durante le esercitazioni incendio di cui al paragrafo 6 delle istruzioni allegate al regolamento, pag. 212.

 

          Art. 59.

     A complemento e integrazione del Ruolo di appello di destinazione incendio di cui al paragrafo 6° delle Istruzioni allegate al regolamento, pag. 211; il comandante - sentito il direttore di macchina - e tenuto debito conto delle peculiari sistemazioni della nave, deve formare precise e chiare - se pure succinte - consegne che determinino le norme per l'impiego degli impianti fissi di estinzione, l'arresto della ventilazione, l'azionamento delle pompe di incendio, nonché le norme cui devono attenersi la squadra dei vigili del fuoco, ed i drappelli destinati alla manovra degli impianti fissi di estinzione e all'impiego degli apparecchi per la respirazione; tutto in conformità di quanto determina in materia il citato paragrafo 6° delle istruzioni allegate al regolamento, nonché le presenti disposizioni.

     Copia delle consegne suddette deve essere affissa in apposito quadro sul ponte di comando, nel posto principale di manovra dell'apparato motore, nel posto di manovra degli impianti fissi a gas inerte e a schiuma, nella stazione del fuoco.

     Tutti gli ufficiali e sottufficiali di bordo, così di coperta come di macchina, devono avere perfetta conoscenza di tali consegne e tenerne buona memoria.

 

          Art. 60.

     Le disposizioni dei precedenti articoli di questo capitolo VII, limitatamente a quanto riguarda l'organizzazione e l'impiego dell'equipaggio, per la prevenzione ed estinzione incendi, devono essere applicate su tutte le navi da passeggeri; altresì sulle navi da carico abilitate alla navigazione di lungo corso, in relazione ai mezzi di prevenzione ed estinzione che dette navi hanno obbligo di avere.

 

          Art. 61.

     L'ufficiale di coperta preposto alla squadra dei vigili del fuoco deve, sotto la propria responsabilità:

     a) provvedere con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione e all'estinzione degli incendi - esclusi gli impianti e materiali di competenza del direttore di macchina - sia sempre mantenuto in stato di perfetta efficienza;

     b) curare l'addestramento dei vigili del fuoco all'appropriato impiego del materiale predetto, in relazione alle caratteristiche iniziali dell'incendio e al suo eventuale sviluppo; con istruzione intensiva in primo tempo, poi con frequenti esercitazioni periodiche durante le quali proverà l'efficienza dei materiali, apparecchi, mezzi di comunicazione, ecc.;

     c) curare l'addestramento dei vigili al servizio di ronda, che richiede la perfetta conoscenza della nave, della ubicazione dei telefoni, portavoce, estintori portatili, ecc., sopra tutto richiede alto sentimento del dovere e della responsabilità, acuto spirito di osservazione, olfatto fino e buona vista per sorprendere i minimi indizi di incendio o delle circostanze specificate al comma c) dell'art. 56, che possono determinarlo;

     d) disporre i turni del servizio di ronda e invigilare che procedano con la massima regolarità;

     e) addestrare all'impiego degli estintori portatili il personale di bordo in genere e specialmente quello che avrà maggiore occasione di scoprire ogni indizio di incendio in dipendenza del servizio cui è addetto. Inculcare a tutti l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficiale di guardia sul ponte di comando - l'ufficiale di servizio in porto - e la stazione del fuoco di ogni indizio di incendio o di circostanze che possono determinarlo;

     f) finalmente, raggiungere al più presto la squadra vigili del fuoco nella località ove si è manifestato l'indizio di incendio, e dirigere la azione iniziale di spegnimento fino all'intervento del comandante o chi per lui.

     In porto, i doveri e le responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco sono, in sua assenza, integralmente assunti dall'ufficiale di servizio. Pertanto tutti gli ufficiali di coperta devono avere buona conoscenza dei doveri suddetti, e competenza per bene esercitarli.

     In massima, il servizio in porto sarà regolato in modo che il carpentiere, capo squadra dei vigili del fuoco, sia presente a bordo durante le assenze dell'ufficiale preposto alla squadra.

 

          Art. 62.

     La squadra dei vigili del fuoco deve:

     a) accudire, con scrupolo e senso di responsabilità massimi, al servizio di ronda per la prevenzione degli incendi.

     Tale servizio deve essere organizzato in modo che tutti gli interponti, relativi corridoi, saloni e locali in genere, escluse le cabine occupate da passeggeri, siano ispezionati accuratamente almeno una volta durante il giorno, almeno due volte durante la notte;

     b) provvedere all'accurata manutenzione dei materiali, attrezzi e apparecchi per l'estinzione dell'incendio, esclusi gli impianti di competenza del direttore di macchina;

     c) provare almeno una volta nelle 24 ore la efficienza dei telefoni e portavoce, nonché delle suonerie che interessano direttamente il suo servizio, e delle lampade elettriche portatili;

     d) accorrere, ben provvista di attrezzi, non appena abbia notizia di incendio, in qualsiasi locale. Radunarsi prontamente nelle adiacenze del locale apparato motore, stiva, carbonaia o altro locale chiuso, in cui l'inizio di incendio siasi manifestato.

     Attenersi nell'uno e nell'altro caso alle prescrizioni dell'art. 57.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 63.

     Le vernici e pitture alla nitrocellulosa, e altre facilmente infiammabili, eventualmente applicate in locali interni di navi in esercizio, dovranno essere rimosse nel termine massimo di quattro mesi dalla data in cui le presenti disposizioni andranno in vigore.

     Questo provvedimento va applicato altresì alle navi da carico.

     L'Amministrazione centrale della marina mercantile avrà facoltà di accordare brevi proroghe, su giustificata domanda dell'armatore.

 

          Art. 64.

     L'Amministrazione centrale della marina mercantile emanerà le necessarie istruzioni per l'applicazione delle presenti disposizioni.


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Il presente provvedimento è riportato come pubblicato nella G.U., in cui la numerazione degli articoli passa dall'art. 45 all'art. 51.