Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 364 |
Sommario |
Art. unico. I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età |
§ 79.3.11 - Legge 2 marzo 1963, n. 364. [1]
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)
I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:
marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe |
anni |
57 |
brigadieri |
" |
56 |
vice brigadieri |
" |
55 |
vigili scelti e vigili |
" |
53 |
[1] Abrogata dall'art. 35 del