Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 21/04/1948 |
Numero: | 641 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, sono sostituite dalle tabelle degli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto. |
Art. 2. L'indennità mensile di servizio antincendi, prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 716, a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti o volontari in [...] |
Art. 3. I fondi che il Ministero dell'interno dovrà corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi fino al 31 dicembre 1947, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del decreto legislativo 2 ottobre 1947, [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti relativi. |
§ 79.3.i - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 641. [1]
Modificazioni del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(G.U. 11 giugno 1948, n. 134)
Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al
I nuovi compensi di cui alle tabelle 1 e 2 vanno corrisposti a decorrere dal 1° ottobre 1947.
I nuovi compensi per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, di cui alla tabella dell'allegato 3, vanno corrisposti a decorrere dal 15 dicembre 1947.
L'indennità mensile di servizio antincendi, prevista nell'art. 1 del
I fondi che il Ministero dell'interno dovrà corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi fino al 31 dicembre 1947, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del
L. 30.250.000 dal 1° aprile 1947;
» 30.874.000 » 16 aprile 1947;
» 3.952.000 » 1° giugno 1947;
» 37.972.000 » 1° luglio 1947;
» 38.616.000 » 1° agosto 1947;
» 49.511.000 » 1° ottobre 1947.
Il Ministero dell'interno corrisponderà, inoltre, alla Cassa sovvenzioni antincendi, una volta tanto, la somma di L. 171.400.000 per il pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio continuativo per riduzione degli organici transitori, disposta con l'art, 1 del
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti relativi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1 [2]
Allegato 2 [3]
Allegato 3 [4]
[1] Abrogato dall'art. 35 del
[2] Sostituisce la tabella Allegato 1 del
[3] Sostituisce la tabella Allegato 2 del
[4] Sostituisce la tabella Allegato 3 del