§ 79.3.c - R.D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472.
Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:10/10/1935
Numero:2472


Sommario
Art. 1.      E' istituito e posto alla diretta dipendenza del ministero dell'interno corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere
Art. 2.  Ordinamento del corpo:
Art. 3.      L'ispettorato centrale pompieri funziona come organo del ministero dell'interno, dal quale dipende. sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi [...]
Art. 4.      L'ispettorato centrale propone al ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e [...]
Art. 5.      Il ministero dell'interno su proposta dell'ispettorato centrale pompieri, emanerà inoltre, di concerto con il ministro delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che [...]
Art. 6.      Il ministero dell'interno, su proposta dell'ispettorato centrale pompieri, provvederà di concerto con il ministero delle finanze a stabilire l'organico di tutti gli ufficiali del corpo pompieri, [...]
Art. 7.      Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con regio decreto su proposta dei ministri per l'interno e per i lavori pubblici
Art. 8.      Il servizio di estinzione incendi in ciascuna provincia viene effettuato dal corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il corpo ed [...]
Art. 9.      Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente
Art. 10.      Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di p. s., colle modalità [...]
Art. 11.      Il ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali [...]
Art. 12.      Per la prima costituzione dei corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei corpi pompieri con [...]
Art. 13.      Tutti gli ufficiali permanenti del corpo pompieri formano un ruolo unico
Art. 14.      Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico
Art. 15.      All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti [...]
Art. 16.      La forza del corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del comando provinciale pompieri, ed approvate dal ministro per [...]
Art. 17.      Presso il ministero dell'interno è istituita una cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere. a detta cassa sono conferiti
Art. 18.      Il contributo dovuto alla cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, è commisurato al 2 per cento dei premi introitati annualmente nel regno dalle società di [...]
Art. 19.      Le attività finanziarie dei corpi pompieri provinciali sono costituite
Art. 20.      All'amministrazione dei corpi pompieri provinciali si provvede come segue
Art. 21.      I comandi dei corpi pompieri provinciali compileranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive [...]
Art. 22.      Il ministro per l'interno, valendosi dell'ispettorato centrale, provvede, di concerto col ministro per le finanze, alla emanazione delle norme


§ 79.3.c - R.D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472. [1]

Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

(G.U. 8 febbraio 1936, n. 32)

 

TITOLO I. Ordinamento generale.

 

Art. 1.

     E' istituito e posto alla diretta dipendenza del ministero dell'interno corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.

     I servizi del corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle provincie e distaccamenti nei centri più importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i comuni della provincia.

 

     Art. 2. Ordinamento del corpo:

     a) ispettorato centrale pompieri, con sede presso il ministero dell'interno, costituiti da:

un ispettore centrale di grado non superiore al quinto;

tre ispettori capi di grado non superiore al sesto.

     b) corpi pompieri provinciali - con personale permanente e volontario - costituiti da:

un comando provinciale pompieri ed un corpo pompieri, con sede nel capoluogo di provincia;

distaccamenti pompieri di numero vario in sedi minori.

gli ispettori e gli ufficiali permanenti dei corpi pompieri fanno parte del personale statale.

 

TITOLO II. Ispettorato centrale pompieri

 

     Art. 3.

     L'ispettorato centrale pompieri funziona come organo del ministero dell'interno, dal quale dipende. sono di sua competenza le direttive tecniche per la prevenzione, estinzione incendi e soccorsi tecnici in genere, nonché gli studi e le decisioni sulle questioni tecniche, di indole generale, nella mira di unificare, nei limiti delle varie esigenze locali, il servizio, il materiale ed il funzionamento in genere del corpo pompieri.

     Stabilisce altresì, in seguito a proposte dei comandi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi, ecc., debbono avere servizio proprio per lo spegnimento incendi, e la misura minima (personale e materiale) di detto servizio.

 

     Art. 4.

     L'ispettorato centrale propone al ministero dell'interno le norme di carattere generale per gli acquisti di materiali e per i collaudi, per la sorveglianza ed il coordinamento amministrativo e del servizio nell'ambito di ciascuna provincia e fra le varie provincie.

     Provvede inoltre alla preparazione tecnica del personale ufficiali del corpo pompieri, indicendo appositi corsi teorico-pratici.

     Organizza infine l'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della protezione antincendi, di materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e materie in genere.

 

     Art. 5.

     Il ministero dell'interno su proposta dell'ispettorato centrale pompieri, emanerà inoltre, di concerto con il ministro delle finanze, tutte le norme di carattere permanente e transitorio, che saranno o si renderanno necessarie per la prima applicazione del presente decreto all'atto della sua entrata in vigore e per l'ulteriore sua uniforme esecuzione.

 

TITOLO III. Corpo provinciali.

 

     Art. 6.

     Il ministero dell'interno, su proposta dell'ispettorato centrale pompieri, provvederà di concerto con il ministero delle finanze a stabilire l'organico di tutti gli ufficiali del corpo pompieri, fissandone la gerarchia e determinandone l'assegnazione ai comandi provinciali, ai corpi dei capoluoghi di provincia ed ai distaccamenti. provvederà altresì a stabilire la gerarchia del rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario.

     Il corpo dei pompieri dal capitale, pure rimanendo inquadrato funzionalmente nel nuovo ordinamento di cui al comma precedente, resterà alle dirette dipendenze del governatore di roma.

 

TITOLO IV. Attribuzioni del corpo pompieri.

 

     Art. 7.

     Per le misure preventive contro gli incendi verranno emanate apposite norme obbligatorie da approvarsi con regio decreto su proposta dei ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

     Tali norme dovranno essere tenute presenti nella compilazione di progetti di nuove costruzioni di carattere pubblico o privato con qualsiasi destinazione e nell'esecuzione dei lavori.

     Il comando del corpo dei pompieri provinciale alla organizzazione del servizio di prevenzione incendi su direttive dell'ispettorato centrale.

     Il servizio stesso sarà di massima esplicato con visite:

     a) alle nuove costruzioni per controllare l'osservanza delle norme di cui sopra;

     b) ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, prima della concessione da parte delle autorità competenti delle licenze di esercizio;

     c) a stabili situati nel territorio della provincia per il controllo dello stato di manutenzione degli impianti di spegnimento, o comunque aventi attinenza alla prevenzione incendi.

a queste attribuzioni il comandante può delegare ufficiali dipendenti.

 

     Art. 8.

     Il servizio di estinzione incendi in ciascuna provincia viene effettuato dal corpo del capoluogo e dai vari distaccamenti del corpo pompieri provinciale, oltre che nella città in cui il corpo ed i distaccamenti hanno sede, in una zona i cui limiti sono proposti dal comando del corpo pompieri provinciale ed approvati dall'ispettorato centrale.

     Il predetto servizio si intende obbligatorio anche per gli stabilimenti provvisti di un proprio servizio interno di difesa incendi.

     Il comandante della squadra di soccorso sul posto dell'incendio applica tutte le misure ed i provvedimenti necessari alla attuazione dell'estinzione dell'incendio.

     I comandanti delle forze armate e di p. s., eventualmente intervenute sul luogo dell'incendio per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico date dallo stesso comandante.

 

     Art. 9.

     Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

     a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di pubblica calamità, d'improvvisa o minacciante rovina di edifizi, di frane, di piene, di alluvioni;

     b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;

     c) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

     rimangono ferme le disposizioni contenute nei regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei pompieri nei casi di pubbliche calamità, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 10.

     Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di p. s., colle modalità che verranno fissate dal regolamento.

 

TITOLO V. Personale dell'ispettorato centrale.

 

     Art. 11.

     Il ministero dell'interno provvede alla nomina dell'ispettore centrale, designando a tale carica persona di provata capacità e di specifica competenza, la quale persona rivesta nei ruoli statali di gruppo a almeno il grado immediatamente inferiore.

     Alla nomina degli ispettori capi provvede mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri del corpo pompieri, che rivestano il grado finale nel relativo ruolo. in via transitoria la nomina degli ispettori capi si effettuerà mediante concorso per titoli fra tutti gli ufficiali ingegneri dei corpi pompieri che contino almeno otto anni di servizio.

 

TITOLO VI. Personale del corpo pompieri.

 

     Art. 12.

     Per la prima costituzione dei corpi pompieri provinciali tutto il personale, compreso quello dirigente, esistente all'atto della promulgazione del presente decreto, passa nei corpi pompieri con le rispettive attuali attribuzioni, salvo le successive eliminazioni, seguendo criteri che saranno stabiliti con regio decreto, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

     Al personale che verrà eliminato prima dell'inquadramento definitivo non potrà comunque essere liquidato un trattamento di quiescenza più favorevole di quello spettantegli in base alle attuali disposizioni.

     Entro un anno dalla data di costituzione dell'ispettorato centrale, il ministro per l'interno è tenuto ad emanare di concerto con quello per le finanze, norme transitorie per la prima sistemazione di tutto il personale permanente volontario, nonché per l'arruolamento del nuovo personale ritenuto necessario, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'     Art. 10 del r. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, circa il divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare od attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite dal decreto stesso e dal r. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

 

     Art. 13.

     Tutti gli ufficiali permanenti del corpo pompieri formano un ruolo unico.

     Debbono essere cittadini italiani muniti di laurea in ingegneria conseguita nel regno, o di altri titoli legalmente equivalenti, ed essere legalmente abilitati all'esercizio professionale.

     Le nomine degli ufficiali permanenti del corpo sono fatte con decreto reale su proposta del ministro per l'interno, e vengono conferite in seguito a pubblico concorso per esami.

 

     Art. 14.

     Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio pompieristico.

     Il personale volontario presta servizio - e viene retribuito - ogni qual volta se ne manifesti il bisogno.

 

TITOLO VII. Organizzazione dei servizi.

 

     Art. 15.

     All'entrata in vigore del presente decreto, tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia, passano alla dipendenza dei comandi provinciali pompieri, costituiti a senso dell'art. 2. tali impianti e materiali rimangono però di proprietà dei rispettivi comuni.

     All'uopo i suddetti comandi provinciali si porranno in relazione con gli altri comandi di corpo pompieri già esistenti nelle rispettive provincie e provvederanno alla continuità dei servizi in atto.

     Nessun altro pubblico servizio pompieri o similare è più ammesso. nulla viene però innovato nei riguardi di formazioni del genere costituite da ditte o singoli per esclusivo servizio, o direttamente dipendenti dalle forze armate.

 

     Art. 16.

     La forza del corpo provinciale e la forza e dislocazione dei suoi distaccamenti vengono stabilite dal prefetto, su proposta del comando provinciale pompieri, ed approvate dal ministro per l'interno nei limiti dell'organico da stabilire per ciascuna provincia, con le norme previste nel successivo art. 22.

     Nel capoluogo di provincia risiedono il comando ed il contingente principale, costituito di massima da personale in tutto o in parte permanente e dotato di materiale automobile, officine di riparazioni, magazzini di rifornimento, nonché di tutto il necessario al buon funzionamento del servizio.

     I distaccamenti, al comando di ufficiali o sottufficiali, secondo la loro importanza e muniti di materiale automobile (autopompe con carri attrezzati), sono costituiti da personale permanente, volontario o misto.

     Potranno altresì essere dislocate piccole aliquote di materiale di estinzione incendi in località opportune, per costituire piccoli posti serviti da personale volontario reclutato localmente.

 

TITOLO VIII. Attività finanziarie.

 

     Art. 17.

     Presso il ministero dell'interno è istituita una cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e per i soccorsi tecnici in genere. a detta cassa sono conferiti:

     a) contribui eventuali di enti e privati, nonché un contributo sui premi di assicurazione contro l'incendio;

     b) un'aliquota di contributi che le provincie riscuotono dai comuni, giusta la lettera a) del successivo art. 19, la quale aliquota sarà fissata annualmente con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, su proposta dell'ispettorato centrale.

     Con i fondi di cui dispone la cassa sovvenzioni si provvede a sovvenzionare i corpi provinciali, secondo i criteri tecnici stabiliti annualmente dall'ispettorato centrale e secondo le necessità dei servizi locali, e ad organizzare particolari istituzioni di carattere generale, nonché al rimborso, a favore dell'erario, della spesa per il trattamento, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale dell'ispettorato centrale e del ruolo degli ufficiali del corpo pompieri.

 

     Art. 18.

     Il contributo dovuto alla cassa sovvenzioni, di cui all'articolo precedente, sull'assicurazione incendio, è commisurato al 2 per cento dei premi introitati annualmente nel regno dalle società di assicurazione, nell'ammontare accertato dal ministero delle corporazioni.

     Il versamento del contributo sarà regolato con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per l'interno e per le finanze.

 

     Art. 19.

     Le attività finanziarie dei corpi pompieri provinciali sono costituite:

     a) dai contributi di tutti i comuni della provincia;

     b) dai contributi di istituti o di privati, sia per elargizioni spontanee, sia per applicazione delle tariffe istituite per i servizi e le visite tecniche di prevenzione incendi;

     c) dalle ammende per contravvenzione alle prescrizioni di prevenzione incendi;

     d) dagli introiti per servizi tecnici prestati dal corpo, all'infuori del servizio di estinzione incendi;

     e) da eventuali contributi integrativi della cassa sovvenzioni.

     In nessun caso per il pagamento dei contributi di cui alla lettera a), potrà aumentarsi la sovrimposta nei comuni i n cui essa è applicata con le aliquote massime consentite dall'art. 1 del r. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.

 

     Art. 20.

     All'amministrazione dei corpi pompieri provinciali si provvede come segue:

     1/a in ciascuna provincia i comuni sono obbligati a stanziare nei loro bilanci i contributi stabiliti dal prefetto, in relazione alla costituzione del corpo provinciale pompieri, tenendo presente che, se circostanze locali lo suggeriranno, i comuni possono accettare per far fronte all'onere, anche libere contribuzioni di enti locali e di privati.

     2/a la raccolta, l'amministrazione e l'erogazione dei contributi dei singoli comuni vengono demandate, nell'ambito di ciascuna provincia, alla rispettiva amministrazione provinciale, che vi provvede con il proprio personale contabile ed amministrativo. le somme introitate sono versate alla cassa dell'amministrazione provinciale. dei fondi è tenuta contabilità separata. nel regolamento verranno fissate le norme per la gestione dei fondi stessi.

     3/a il comandante del corpo pompieri provinciale, nell'organizzare secondo le direttive dell'ispettorato centrale il servizio nella propria provincia cura che le spese da destinare al funzionamento del corpo nel capoluogo e nelle sedi di distaccamento siano, per quanto possibile, messe in relazione ai contributi versati dai comuni o gruppi di comuni, nella cui zona - delimitata secondo le prescrizioni dell'art. 8 - i corpi e distaccamenti stessi effettuano il servizio di estinzione incendi.

 

TITOLO IX. Disposizioni per il caso di mobilitazione.

 

     Art. 21.

     I comandi dei corpi pompieri provinciali compileranno fin dal tempo di pace un proprio progetto di mobilitazione, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento e secondo le direttive dell'ispettorato centrale. tali progetti diverranno esecutivi dopo l'approvazione del ministero della guerra.

     All'atto della mobilitazione il personale permanente del corpo dei pompieri e quello volontario in servizio da almeno 6 mesi nel corpo stesso, è militarizzato. esso sarà perciò soggetto, in ragione del grado cui, a norma del regolamento, si trova equiparato, alle leggi penali ed al regolamento di disciplina militari, sia nei rapporti fra il personale medesimo, sia reciprocamente nei rapporti con i militari di tutte le forze armate.

     I corpi provinciali così militarizzati possono essere impiegati anche fuori del territorio della propria provincia.

 

TITOLO X. Norme esecutive.

 

     Art. 22.

     Il ministro per l'interno, valendosi dell'ispettorato centrale, provvede, di concerto col ministro per le finanze, alla emanazione delle norme:

     a) per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del corpo pompieri;

     b) per stabilire l'entità dei contributi dei comuni per il servizio pompieri, tenendo presente che i contributi da stabilirsi a carico dei comuni stessi, in aggiunta a quelli attualmente esistenti, non dovranno superare i seguenti importi:

1936 10 milioni

1939 25 milioni

1937 15 milioni

1940 30 milioni

1938 20 milioni

anni successivi 40 milioni;

     c) per determinare la costituzione e la forza dei corpi pompieri provinciali;

     d) per la compilazione del regolamento per l'arruolamento, l'uniforme, la disciplina, l'avanzamento, l'addestramento, l'amministrazione, l'assicurazione del personale contro gli infortuni, il funzionamento del servizio dei corpi pompieri, nonché quant'altro ha attinenza alla pratica attuazione del presente decreto.

     Le norme di cui al comma precedente verranno adottate per decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze e degli altri ministri eventualmente interessati.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 10 aprile 1936, n. 833. Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.