§ 79.2.35 - O.P.C.M. 24 luglio 1998, n. 2820.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/07/1998
Numero:2820


Sommario
Art. 1.      1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787 è autorizzato ad erogare anticipazioni fino al 50 per cento del contributo spettante ai soggetti privati di cui agli [...]
Art. 2.      1. Per l'affidamento di ciascuno dei lavori relativi agli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni può essere [...]
Art. 3.      1. I prefetti delle province di Avellino e Salerno sono autorizzati a liquidare con i fondi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 i lavori d'emergenza disposti in via d'urgenza nei [...]
Art. 4.      1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori sei mesi.
Art. 5.      1. All'art. 19, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente periodo:


§ 79.2.35 - O.P.C.M. 24 luglio 1998, n. 2820.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta.

(G.U. 31 luglio 1998, n. 177)

 

     Art. 1.

     1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza 21 maggio 1998, n. 2787 è autorizzato ad erogare anticipazioni fino al 50 per cento del contributo spettante ai soggetti privati di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 della medesima ordinanza.

     2. Nelle more del perfezionamento degli atti i prefetti delle province interessate sono autorizzati a corrispondere agli enti locali un'anticipazione fino al 50 per cento delle spese disposte. I prefetti sono, altresì, autorizzati a corrispondere un'anticipazione fino al 50 per cento delle spese disposte dai centri operativi misti.

 

          Art. 2.

     1. Per l'affidamento di ciascuno dei lavori relativi agli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni e integrazioni può essere invitata una sola impresa artigiana o cooperativa di produzione e lavoro, iscritta rispettivamente all'albo professionale artigiano o al registro prefettizio per le cooperative da almeno sei mesi, sempreché l'importo del lavoro non superi lire 250 milioni. Nel caso in cui l'importo del lavoro superi lire 250 milioni una sola ditta avente le caratteristiche suddette può partecipare a riunioni temporanee di imprese o a consorzi di imprese a condizione che l'impresa mandataria o il legale rappresentante del consorzio dichiari di far eseguire alla ditta lavori per un importo non superiore a lire 250 milioni.

 

          Art. 3.

     1. I prefetti delle province di Avellino e Salerno sono autorizzati a liquidare con i fondi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 i lavori d'emergenza disposti in via d'urgenza nei comuni di Sarno e Quindici rispettivamente per l'allestimento di un campo roulottes e per l'allontanamento di materiali alluvionali.

 

          Art. 4.

     1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori sei mesi.

 

          Art. 5.

     1. All'art. 19, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente periodo:

     "Il contributo può essere direttamente versato dal sindaco del comune di residenza al proprietario dell'immobile che ne faccia richiesta all'atto della stipula del contratto di locazione ad un soggetto avente titolo al contributo stesso".