| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 78. Prezzi | 
| Capitolo: | 78.1 prezzi | 
| Data: | 19/03/1980 | 
| Numero: | 77 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e [...] | 
| Art. 2. Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è sostituito nel modo seguente | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | 
§ 78.1.22 – L. 19 marzo 1980, n. 77.
Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
(G.U. 22 marzo 1980, n. 81).
     Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della 
     Il numero 1) del primo comma dell'art. 11 della 
(Omissis).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.