§ 78.1.21 - D.L. 23 dicembre 1978, n. 846.
Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:23/12/1978
Numero:846


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 78.1.21 - D.L. 23 dicembre 1978, n. 846. [1]

Istituzione dei comitati regionali dei prezzi.

(G.U. 30 dicembre 1978, n. 362).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi [4].

     La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato e superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 24 febbraio 1979, n. 60.

[2] Articolo abrogato dalla L. di conversione 24 febbraio 1979, n. 60.

[3] Articolo abrogato dalla L. di conversione 24 febbraio 1979, n. 60.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 febbraio 1979, n. 60.