§ 78.1.2 – R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2469.
Modificazioni alla Legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:23/11/1936
Numero:2469


Sommario
Art. 1.      La disposizione della lettera c dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è [...]
Art. 2.      E' fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione o locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, [...]
Art. 3.      Fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, [...]
Art. 4.      I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere
Art. 5.      L'articolo 9 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente
Art. 6. 
Art. 7.      I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni-albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c [...]
Art. 8.      I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove [...]
Art. 9.      Il primo ed il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 78.1.2 – R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2469. [1]

Modificazioni alla Legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

(G.U. 4 marzo 1937, n. 53).

 

     Art. 1.

     La disposizione della lettera c dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     E' fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione o locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, denuncie separate per la casa principale e per le dipendenze, nei casi in cui l'esercizio sia collocato in due o più fabbricati.

     Lo stesso obbligo sussiste quando la casa principale e la dipendenza, pur essendo in un unico fabbricato, abbiano ingresso separato e presentino caratteristiche di attrezzatura nettamente diverse.

 

          Art. 3.

     Fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, che assumono la gestione dell'esercizio dopo il 15 ottobre, potranno presentare le denuncie di cui agli art. 1 e 2 del citato decreto, contemporaneamente alla presentazione all'autorità di pubblica sicurezza della domanda di licenza.

 

          Art. 4.

     I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere:

     a) prezzi superiori o inferiori a quelli denunciati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, o determinati dal ministero per la stampa e la propaganda (direzione generale per il turismo), a norma degli art. 3 e 4 del citato decreto:

     b) prezzi superiori a quelli segnati nell'elenco completo delle camere di cui all'art. 6 del citato decreto;

     c) prezzi superiori a quelli indicati nel bollettino di cui all'art. 7 del citato decreto.

     L'art. 8 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è abrogato.

 

          Art. 5.

     L'articolo 9 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6. [2]

     I conduttori di albergo, pensione o locanda che intendano valersi della facoltà concessa nell'articolo precedente, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, che però dovranno essere approvati dall'Ente provinciale per il turismo.

 

          Art. 7.

     I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni-albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c dell'art. 1, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, inferiori al prezzo di vendita dei buoni del gruppo al quale gli esercizi sono assegnati, depurato della quota relativa al diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno.

     I conduttori di albergo, pensione o locanda aderenti al servizio buoni non potranno:

     a) accettare buoni di albergo come danaro contante;

     b) accettare buoni di albergo di gruppo superiore o inferiore a quello al quale gli esercizi sono inscritti senza esigere o rimborsare la differenza del loro valore nominale;

     c) esigere supplementi stagionali in misura superiore a quella stabilita dalla convenzione dei buoni stipulata con la federazioni nazionale fascista alberghi e turismo o esigerli in periodo non previsto per la loro applicazione;

     d) rimborsare il prezzo di prestazioni non usufruite dai portatori dei buoni;

     e) esigere dai portatori dei buoni di pensione senza bagno o di mezza pensione che usufruiscano di pensione con bagno o pensione intera, un supplemento superiore o inferiore alla differenza del prezzo nominale dei diversi tipi di buoni;

     f) rifiutare di ospitare portatori di buoni pur avendo disponibilità di alloggio o esigere supplementi per l'occupazione delle camere meglio attrezzate;

     g) presentare all'incasso buoni intestati a persone non ospitate nel proprio albergo.

 

          Art. 8.

     I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove contabili dai quali risultino i seguenti dati:

     a) nome e cognome del cliente;

     b) numero delle persone alloggiate per le quali viene compilato il conto;

     c) numero effettivo delle camere assegnate;

     d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti o della pensione e delle eventuali prestazioni straordinarie;

     e) il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno e di cura;

     f) giorni, mese ed anno ai quali si riferisce il conto.

     Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

 

          Art. 9.

     Il primo ed il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

     Esso sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

     Il nostro ministro segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 17 giugno 1937, n. 1112. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così modificato dall'art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.