Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 78. Prezzi |
Capitolo: | 78.1 prezzi |
Data: | 23/11/1936 |
Numero: | 2469 |
Sommario |
Art. 1. La disposizione della lettera c dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è [...] |
Art. 2. E' fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione o locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, [...] |
Art. 3. Fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, [...] |
Art. 4. I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere |
Art. 5. L'articolo 9 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente |
Art. 6. |
Art. 7. I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni-albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c [...] |
Art. 8. I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove [...] |
Art. 9. Il primo ed il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno |
§ 78.1.2 – R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2469. [1]
Modificazioni alla Legge 26 marzo 1936, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.
(G.U. 4 marzo 1937, n. 53).
La disposizione della lettera c dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
E' fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione o locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, denuncie separate per la casa principale e per le dipendenze, nei casi in cui l'esercizio sia collocato in due o più fabbricati.
Lo stesso obbligo sussiste quando la casa principale e la dipendenza, pur essendo in un unico fabbricato, abbiano ingresso separato e presentino caratteristiche di attrezzatura nettamente diverse.
Fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, che assumono la gestione dell'esercizio dopo il 15 ottobre, potranno presentare le denuncie di cui agli art. 1 e 2 del citato decreto, contemporaneamente alla presentazione all'autorità di pubblica sicurezza della domanda di licenza.
I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere:
a) prezzi superiori o inferiori a quelli denunciati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, o determinati dal ministero per la stampa e la propaganda (direzione generale per il turismo), a norma degli art. 3 e 4 del citato decreto:
b) prezzi superiori a quelli segnati nell'elenco completo delle camere di cui all'art. 6 del citato decreto;
c) prezzi superiori a quelli indicati nel bollettino di cui all'art. 7 del citato decreto.
L'art. 8 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è abrogato.
L'articolo 9 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
I conduttori di albergo, pensione o locanda che intendano valersi della facoltà concessa nell'articolo precedente, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, che però dovranno essere approvati dall'Ente provinciale per il turismo.
I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni-albergo, non potranno denunciare prezzi di pensione di cui alla lettera c dell'art. 1, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, inferiori al prezzo di vendita dei buoni del gruppo al quale gli esercizi sono assegnati, depurato della quota relativa al diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno.
I conduttori di albergo, pensione o locanda aderenti al servizio buoni non potranno:
a) accettare buoni di albergo come danaro contante;
b) accettare buoni di albergo di gruppo superiore o inferiore a quello al quale gli esercizi sono inscritti senza esigere o rimborsare la differenza del loro valore nominale;
c) esigere supplementi stagionali in misura superiore a quella stabilita dalla convenzione dei buoni stipulata con la federazioni nazionale fascista alberghi e turismo o esigerli in periodo non previsto per la loro applicazione;
d) rimborsare il prezzo di prestazioni non usufruite dai portatori dei buoni;
e) esigere dai portatori dei buoni di pensione senza bagno o di mezza pensione che usufruiscano di pensione con bagno o pensione intera, un supplemento superiore o inferiore alla differenza del prezzo nominale dei diversi tipi di buoni;
f) rifiutare di ospitare portatori di buoni pur avendo disponibilità di alloggio o esigere supplementi per l'occupazione delle camere meglio attrezzate;
g) presentare all'incasso buoni intestati a persone non ospitate nel proprio albergo.
I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove contabili dai quali risultino i seguenti dati:
a) nome e cognome del cliente;
b) numero delle persone alloggiate per le quali viene compilato il conto;
c) numero effettivo delle camere assegnate;
d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti o della pensione e delle eventuali prestazioni straordinarie;
e) il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno e di cura;
f) giorni, mese ed anno ai quali si riferisce il conto.
Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.
Il primo ed il terzo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
Esso sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.
Il nostro ministro segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Articolo così modificato dall'art. 20 del