§ 77.6.170 - Legge 29 dicembre 1990, n. 422.
Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:29/12/1990
Numero:422


Sommario
Art. 1.  Nuovi importi degli assegni di superinvalidità.
Art. 2.  Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 3.  Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità.
Art. 4.  Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio.
Art. 5.  Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.170 - Legge 29 dicembre 1990, n. 422.

Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.

(G.U. 7 gennaio 1991, n. 5).

 

     Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidità.

     1. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato 1 alla presente legge.

 

          Art. 2. Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento.

     1. A decorrere dal 10 maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:

     a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;

     b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;

     c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;

     d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.

     2. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.

     3. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.

     4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.

 

          Art. 3. Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità.

     1. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.

 

          Art. 4. Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio.

     1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.

 

          Art. 5. Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti.

     1. A decorrere dal 10 maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.

 

          Art. 6. Norma transitoria.

     1. I miglioramenti previsti dalla presente legge restano in vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra"; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento di base dei grandi invalidi di guerra e di servizio"; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato I

     Aumenti agli assegni di superinvalidità, di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

 

da lire

a lire

Lettera A .........................................

16.384.825

17.671.825

Lettera A-bis ..................................

14.746.343

15.904.343

Lettera B .........................................

13.107.860

14.135.860

Lettera C .........................................

11.469.378

12.369.378

Lettera D .........................................

9.830.888

10.602.888

Lettera E .........................................

8.192.413

8.835.413

Lettera F .........................................

6.553.930

7.067.930

Lettera G .........................................

4.915.448

5.301.448

Lettera H .........................................

3.276.965

3.533.965

 

 

Allegato II

     Aumenti all'assegno per cumulo d'infermità, di cui alla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

 

da lire

a lire

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B ................................................................

20.708.780

23.635.780

Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E .........................................................

15.772.034

18.001.034

Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere B e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E ..........................................................................

8.675.765

9.901.765

Per due superinvalidità contemplate nella tabella E .....................................................................................

6.516.245

7.436.245

Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A ..............................................................

4.938.385

5.635.385

Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A ............................................

4.445.151

5.073.151

Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A ..............................................................

3.949.562

4.507.562

Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A ..............................................................

3.457.198

3.945.198

Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A ..............................................................

2.964.014

3.382.014

Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A ...............................................................

2.469.194

2.817.194

Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A ............................................

1.975.190

2.253.190

Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A ...............................................................

1.482.008

1.691.008

 

 

Allegato III

     Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alle tabelle C e G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra da lire a lire

 

 

da lire

a lire

Tabella C:

 

 

 

prima categoria ......................................

5.653.584

5.841.584

 

seconda categoria .................................

5.088.312

5.256.312

 

terza categoria .........................................

4.523.032

4.664.032

 

quarta categoria ......................................

3.957.754

4.095.754

 

quinta categoria .......................................

3.392.479

3.510.479

 

sesta categoria ........................................

2.827.203

2.926.203

 

settima categoria ....................................

2.261.106

2.340.106

 

ottava categoria .......................................

1.695.106

1.754.829

Tabella G

3.303.399

3.352.399