Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 29/12/1990 |
Numero: | 422 |
Sommario |
Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidità. |
Art. 2. Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento. |
Art. 3. Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità. |
Art. 4. Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio. |
Art. 5. Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Copertura finanziaria. |
§ 77.6.170 - Legge 29 dicembre 1990, n. 422.
Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
(G.U. 7 gennaio 1991, n. 5).
Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidità.
1. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidità in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
Art. 2. Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento.
1. A decorrere dal 10 maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;
b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;
c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;
d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.
2. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.
4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.
Art. 3. Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermità.
1. A decorrere dal 10 maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermità in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
Art. 4. Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio.
1. Ai sensi della
Art. 5. Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti.
1. A decorrere dal 10 maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
Art. 6. Norma transitoria.
1. I miglioramenti previsti dalla presente legge restano in vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.
Art. 7. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra"; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento di base dei grandi invalidi di guerra e di servizio"; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato I
Aumenti agli assegni di superinvalidità, di cui alla tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
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da lire |
a lire |
Lettera A ......................................... |
16.384.825 |
17.671.825 |
Lettera A-bis .................................. |
14.746.343 |
15.904.343 |
Lettera B ......................................... |
13.107.860 |
14.135.860 |
Lettera C ......................................... |
11.469.378 |
12.369.378 |
Lettera D ......................................... |
9.830.888 |
10.602.888 |
Lettera E ......................................... |
8.192.413 |
8.835.413 |
Lettera F ......................................... |
6.553.930 |
7.067.930 |
Lettera G ......................................... |
4.915.448 |
5.301.448 |
Lettera H ......................................... |
3.276.965 |
3.533.965 |
Allegato II
Aumenti all'assegno per cumulo d'infermità, di cui alla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
|
da lire |
a lire |
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B ................................................................ |
20.708.780 |
23.635.780 |
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E ......................................................... |
15.772.034 |
18.001.034 |
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere B e l'altra contemplata nelle lettere C, D ed E .......................................................................... |
8.675.765 |
9.901.765 |
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E ..................................................................................... |
6.516.245 |
7.436.245 |
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A .............................................................. |
4.938.385 |
5.635.385 |
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A ............................................ |
4.445.151 |
5.073.151 |
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A .............................................................. |
3.949.562 |
4.507.562 |
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A .............................................................. |
3.457.198 |
3.945.198 |
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A .............................................................. |
2.964.014 |
3.382.014 |
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A ............................................................... |
2.469.194 |
2.817.194 |
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A ............................................ |
1.975.190 |
2.253.190 |
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A ............................................................... |
1.482.008 |
1.691.008 |
Allegato III
Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra nonché ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alle tabelle C e G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra da lire a lire
|
|
da lire |
a lire |
Tabella C: |
|
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|
|
prima categoria ...................................... |
5.653.584 |
5.841.584 |
|
seconda categoria ................................. |
5.088.312 |
5.256.312 |
|
terza categoria ......................................... |
4.523.032 |
4.664.032 |
|
quarta categoria ...................................... |
3.957.754 |
4.095.754 |
|
quinta categoria ....................................... |
3.392.479 |
3.510.479 |
|
sesta categoria ........................................ |
2.827.203 |
2.926.203 |
|
settima categoria .................................... |
2.261.106 |
2.340.106 |
|
ottava categoria ....................................... |
1.695.106 |
1.754.829 |
Tabella G |
3.303.399 |
3.352.399 |