§ 77.6.141 - Legge 28 maggio 1973, n. 296.
Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/05/1973
Numero:296


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono estese a superstiti dei caduti ed ai [...]
Art. 2.      La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato [...]


§ 77.6.141 - Legge 28 maggio 1973, n. 296.

Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.

(G.U. 15 giugno 1973, n. 153).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono estese a superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire ventisei milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1973, a carico del capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.