Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 14/03/1961 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno [...] |
Art. 3. All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...] |
§ 77.6.87 - Legge 14 marzo 1961, n. 132. [1]
Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro - ungarica o all'ex Stato libero di Fiume.
(G.U. 24 marzo 1961, n. 75).
Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dello Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11,12,13,16,18,19 della
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilità della pensione. Tale diritto decorre dal 1° luglio 1960 se la domanda è presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1979, n. 76, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con