Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 31/07/1956 |
Numero: | 1003 |
Sommario |
Art. 1. Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta. |
§ 77.6.73 - Legge 31 luglio 1956, n. 1003.
Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.
(G.U. 10 settembre 1956, n. 228).
Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata.
La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.