Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 26/01/1949 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949. |
Art. 3. La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario [...] |
§ 77.6.44 - Legge 26 gennaio 1949, n. 20. [1]
Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabili ti dall'art. 5 del decreto stesso.
(G.U. 14 febbraio 1949, n. 36).
Il primo comma dell'art. 2 del
"Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".
Le domande previste dall'art. 5 del
La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del