§ 77.6.44 - Legge 26 gennaio 1949, n. 20.
Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabili [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/01/1949
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949.
Art. 3.      La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario [...]


§ 77.6.44 - Legge 26 gennaio 1949, n. 20. [1]

Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabili ti dall'art. 5 del decreto stesso.

(G.U. 14 febbraio 1949, n. 36).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".

 

          Art. 2.

     Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949.

 

          Art. 3.

     La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.