§ 77.6.25 - D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 166 .
Modalità di pagamento delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:23/08/1946
Numero:166


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, è modificato come segue:
Art. 3.      L'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 969, è modificato come appresso:
Art. 4.      Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 77.6.25 - D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 166 [1].

Modalità di pagamento delle pensioni.

(G.U. 8 ottobre 1946, n. 228).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 59 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, è modificato come segue:

     "In caso di trasferimento della residenza di un pensionato di un Comune di altra provincia, l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale è iscritta la partita, trasmette a quello che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta del medesimo, quando manchi la richiesta dell'interessato, la copia conforme del ruolo in corso di pagamento".

 

          Art. 3.

     L'art. 5 della legge 4 agosto 1942, n. 969, è modificato come appresso:

     "Agli assegni provvisori concessi in virtù della presente legge sono applicabili, in quanto dovuti, tutti i miglioramenti economici disposti a favore dei pensionati dello Stato, delle Amministrazioni autonome di Stato e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

     Le corrispondenti rate mensili sono assoggettate alla ritenuta precauzionale di un ventesimo per eventuali debiti gravanti le relative partite di pensione".

 

          Art. 4.

     Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     Nelle Province ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo ed, in mancanza, dal giorno del loro ritorno alla Amministrazione italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 43 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.