Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 22/04/1945 |
Numero: | 204 |
Sommario |
Art. unico. Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto [...] |
§ 77.6.16 - D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 204. [1]
Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.
(G.U. 17 maggio 1945, n. 59).
Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.
Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.
[1] Abrogato dall'art. 2 del