§ 77.6.16 - D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 204.
Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:22/04/1945
Numero:204


Sommario
Art. unico.      Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto [...]


§ 77.6.16 - D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 204. [1]

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

(G.U. 17 maggio 1945, n. 59).

 

     Art. unico.

     Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

     Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.