§ 77.6.15 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 193.
Miglioramenti ai pensionati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:12/04/1945
Numero:193


Sommario
Art. 1.      Le tabelle C e D annesse alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle C e D allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il [...]
Art. 2.      Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono elevati alle seguenti misure:
Art. 3.      L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è elevato ad [...]
Art. 4.      L'assegno supplementare di cura, di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 2800 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura [...]
Art. 5.      Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura per gli invalidi forniti di pensione [...]
Art. 6.      L'aumento integratore per i figli spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'art. 5 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 1000.
Art. 7.      L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 6 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 4320, se provvisti di [...]
Art. 8.      L'aumento integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67, è elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo [...]
Art. 9.      Le pensioni di reversibilità ordinaria spettanti a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente all'entrata in [...]
Art. 10.      Per le pensioni od assegni di guerra liquidati prima della entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto [...]
Art. 11.      Ai titolari di pensioni od assegni di guerra ammessi a fruire dei miglioramenti concessi col presente decreto non è dovuta l'indennità mensile di cui all'art. 6 del decreto legislativo [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella " Gazzetta Ufficiale " del Regno.
Art. 13.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


§ 77.6.15 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 193. [1]

Miglioramenti ai pensionati di guerra.

(G.U. 15 maggio 1945, n. 58).

 

     Art. 1.

     Le tabelle C e D annesse alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle C e D allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

     Del pari le tabelle G, H, I, L, G-1, H-1, I-1, L-1, annesse alla legge 20 febbraio 1941, n. 67, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle G, H, I, L, G-1, H-1, I-1, L-1, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

     Per i genitori, collaterali ed avi allevatori le tabelle G, H, I, L, annesse al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificate dall'art. 2 della legge 20 febbraio 1941, n. 67, e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1942, n. 879, sono costituite, rispettivamente, dalle tabelle M, N, O, P, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera

A

annue

L.

40.000

"

A-bis

"

"

35.000

"

B

"

"

30.000

"

C

"

"

23.000

"

D

"

"

20.000

"

E

"

"

18.000

"

F

"

"

13.000

"

G

"

"

6.000

     Gli assegni per cumulo di infermità di cui alla tabella F, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono raddoppiati.

 

          Art. 3.

     L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue L. 3000.

 

          Art. 4.

     L'assegno supplementare di cura, di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 2800 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e ad annue L. 1800 quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava.

 

          Art. 5.

     Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura per gli invalidi forniti di pensione od assegni di guerra non privilegiati.

 

          Art. 6.

     L'aumento integratore per i figli spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'art. 5 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 1000.

 

          Art. 7.

     L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 6 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 4320, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato C, e ad annue L. 3780, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato D.

     Restano ferme le disposizioni che regolano la concessione del predetto assegno, contenute nel regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2323, e modificate dagli articoli 7 e 8 della legge 9 febbraio 1942, n. 137.

 

          Art. 8.

     L'aumento integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67, è elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo stesso.

 

          Art. 9.

     Le pensioni di reversibilità ordinaria spettanti a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate del cinquanta per cento.

 

          Art. 10.

     Per le pensioni od assegni di guerra liquidati prima della entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Ai titolari di pensioni od assegni di guerra ammessi a fruire dei miglioramenti concessi col presente decreto non è dovuta l'indennità mensile di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella " Gazzetta Ufficiale " del Regno.

     I maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° febbraio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle province già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre province i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle province stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

 

          Art. 13.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.