Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 03/07/1930 |
Numero: | 1209 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno. |
§ 77.6.7 - R.D. 3 luglio 1930, n. 1209. [1]
Facilitazioni per il pagamento delle pensioni.
(G.U. 4 settembre 1930, n. 207).
(Omissis) [3].
I pagamenti devono essere comprovati, agli effetti del rimborso, mediante produzione alla sezione tesoro dell'intendenza di finanza di Roma, di regolari quietanze, degli assegnatari, completate con l'indicazione del numero d'iscrizione delle relative partite.
(Omissis) [4].
Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 43 del
[3] Comma abrogato dall'art. 43 del
[4] Comma abrogato dall'art. 43 del