Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 24/02/1986 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, che ha [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.5.74 – L. 24 febbraio 1986, n. 37.
Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale.
(G.U. 24 febbraio 1986, n. 45).
1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'art. 16 del
2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall' art. 6 del