Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 23/08/1982 |
Numero: | 864 |
Sommario |
Art. 1. Il presente decreto si applica alle misure lineari materializzate definite nell'allegato I |
Art. 2. Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana |
§ 77.5.73 – D.P.R. 23 agosto 1982, n. 864. [1]
Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/362 e n. 78/629 relative alle misure lineari materializzate.
(G.U. 22 novembre 1982, n. 321, S.O.).
Il presente decreto si applica alle misure lineari materializzate definite nell'allegato I.
Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 (*).
Il controllo CEE dei predetti strumenti comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
1. Definizioni
1.1. Le misure lineari materializzate, in appresso denominate misure lineari, sono strumenti che comportano riferimenti le cui distanze sono indicate in unità legali di lunghezza.
1.2. La lunghezza di una misura lineare è la lunghezza con la quale si designa tale misura.
1.3. I riferimenti principali sono i due riferimenti la cui distanza rappresenta la “lunghezza nominale” della misura.
1.4. La scala della misura è costituita dai riferimenti principali e dagli altri riferimenti.
1.5. Una misura lineare è detta:
1.5.1. — a teste, quando i riferimenti principali sono costituiti da due superfici
1.5.2. — a tratti, quando i riferimenti principali sono costituiti da due tratti, fori o tacche
1.5.3. — mista, quando uno dei riferimenti principali è una superficie e l'altro un tratto, un foro o una tacca.
2. Materiali
Le misure lineari e i loro dispositivi complementari devono essere costruiti con materiali sufficientemente durevoli, stabili e resistenti alle influenze ambientali, in condizioni normali d'impiego.
Le caratteristiche dei materiali impiegati devono essere tali che:
2.1. Nell'impiego normale a temperature che si scostano di ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, le variazioni di lunghezza non superino gli errori massimi tollerati [2];
2.2. per le misure lineari da utilizzare con una determinata forza di trazione, una modifica del 10% in più o in meno di questa forza non provochi una variazione di lunghezza superiore all'errore massimo tollerato.
3. Costruzione
3.1. Le misure lineari e i loro dispositivi complementari devono essere robusti e ben costruiti, nonché rifiniti con cura.
3.2. La sezione trasversale delle misure lineari deve avere dimensioni e forma tali da permettere, in condizioni normali d'impiego, di effettuare la misurazione con la precisione prevista per la classe di precisione cui appartengono le misure lineari considerate.
3.3. Le facce terminali delle misure lineari a teste devono essere piane. Le facce terminali e i tratti devono essere perpendicolari all'asse longitudinale della misura lineare.
3.4. Le facce terminali delle misure lineari a teste o miste, di legno di altro materiale di resistenza all'usura inferiore o uguale a quella del legno, devono essere costituite da una staffa o ghiera resistente all'usura e ai colpi, convenientemente fissata alla misura stessa.
3.5. Sono tollerati, purché non diano luogo a confusione, dispositivi complementari come uno o più ganci fissi o mobili, anelli, impugnature, lamelle, punte, linguette, dispositivi di avvolgimento, vernieri, atti a facilitare e ad estendere il campo d'impiego della misura di lunghezza. A tali dispositivi devono essere costruiti e fissati alla misura in modo da non aumentare praticamente, in condizioni nromali d'impiego, l'incertezza della misurazione.
3.6. Le misure lineari a nastro devono essere costruite in modo che i bordi del nastro siano praticamente rettilinei e paralleli quando il nastro stesso è appoggiato su un piano.
3.7. I dispositivi di avvolgimento delle misure lineari a nastro devono essere costruiti in modo da non provocare una deformazione permanente del nastro.
4. Graduazione e numerazione
4.1. La graduazione e la numerazione devono essere chiare, regolari, indelebili e tali da permettere una lettura sicura, facile e non ambigua. Tuttavia, alcune graduazioni non numerate, con un massimo pari al numero delle graduazioni comprese tra due riferimenti numerati consecutivi sulla misura, possono superare il riferimento principale terminale.
4.2. Il valore della visione deve essere della forma 1 x 10n, 2 x 10n o 5 x 10n metri, in cui l'esponente n è un numero intero positivo o negativo, oppure zero.
Il valore della divisione deve essere al massimo di:
— 1 cm nelle misure lineari di lunghezza nominale inferiore o pari a 2 m,
— 10 cm se la lunghezza nominale è superiore a 2 m e inferiore a 10 m,
— 20 cm se la lunghezza nominale è superiore o pari a 10 m e inferiore a 50 m,
— 50 cm se la lunghezza nominale è superiore o pari a 50 m.
Detti valori possono essere tuttavia superati per usi specifici, a condizione che all'atto della domanda di approvazione del modello se ne faccia debita richiesta motivata e che sulla misura lineare stessa compaia l'indicazione dell'impiego specifico al quale è destinata.
4.3. I riferimenti costituiti da tratti devono essere rettilinei, perpendicolari all'asse della misura lineare e avere tutti lo stesso spessore, costante per tutta la loro lunghezza. La lunghezza dei tratti è proporzionata all'unità di misura corrispondente. I tratti devono formare una scala netta e chiara e il loro spessore non deve dar luogo a incertezze di misurazione.
4.4. Determinate zone della scala, in particolare vicino alle estremità, possono essere divise in sottomultipli decimali della divisione adottata per l'insieme della misura lineare. In questo caso, lo spessore dei tratti nelle zone a divisione minore può essere più tenue che nel resto della misura.
4.5. I riferimenti possono essere costituiti anche da fori, se il valore della divisione è superiore o pari a 1 cm, o da altri segni se il valore della divisione è superiore o pari a 1 dm, purché, tali segni assicurino una lettura sufficientemente precisa, tenuto conto della classe di precisione cui appartiene la misura lineare.
4.6. La numerazione può essere continua o ripetitiva. Nel caso di cui al punto 4.4 la numerazione nelle zone a divisione minore può essere diversa da quella del resto della misura lineare. La posizione, la grandezza, la forma, la colorazione e il contrasto delle cifre devono essere adeguate alla scala e ai rispettivi riferimenti.
Indipendentemente dal valore delle divisioni indicato al punto 4.2, i riferimenti numerati devono essere espressi in metri, decimetri, centimetri o millimetri, senza indicazione del simbolo corrispondente.
Il numero dei riferimenti numerati non deve rendere ambitua la lettura.
Quando l'unità di numerazione è diversa dal metro, i riferimenti dei metri possono essere tuttavia espressi in metri. In tal caso, le cifre indicanti i metri sono seguite dal simbolo m.
Inoltre, la cifra indicante i metri precedenti può essere ripetuta, nella stessa maniera, davanti agli altri riferimenti numerati.
Quando il valore della divisione di una scala a tratti è della forma 2 x 10n metri e non è inferiore a 2 cm, tutti i riferimenti devono essere numerati.
4.7. Quando una misura lineare contiene più di una scala, le divisioni possono essere diverse e le numerazioni possono essere crescenti nello stesso senso o in senso contrario.
5. Lunghezza nominale
5.1. Le misure lineari devono avere una delle seguenti lunghezze nominali: 0,5 — 1 — 1,5 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 metri o un multiplo intero di 5 metri.
5.2. Possono tuttavia essere autorizzati altri valori per impieghi specifici, a condizione che all'atto della domanda di approvazione del modello venga documentata la necessità di utilizzare una misura lineare di una siffatta lunghezza nominale e purché sulla misura stessa compaia l'indicazione dell'impiego specifico al quale essa è destinata.
5.3. Alcune lunghezze nominali previste al punto 5.1 non sono ammesse per le misure lineari di cui al punto 9.4.2.
6. Iscrizioni
6.1. Sulle misure lineari devono figurare le seguenti iscrizioni:
6.1.1. Iscrizioni obbligatorie in tutti i casi:
6.1.1.1. lunghezza nominale
6.1.1.2. marchio di fabbrica o ragione sociale del costruttore
6.1.1.3. simbolo della classe di precisione: I, II o III
6.1.1.4. contrassegno di approvazione CEE del modello.
6.1.2. Iscrizioni obbligatorie in taluni casi:
6.1.2.1. temperatura di riferimento, se diversa da 20 °C
6.1.2.2. forza di trazione
6.1.2.3. impiego specifico al quale è destinata la misura lineare, nei casi previsti ai punti 4.2. e 5.2.
6.2. La lunghezza nominale, la forza di trazione e la temperatura sono espresse nelle unità di misura autorizzate dalla direttiva del Consiglio del 18 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, o in un loro multiplo o sottomultiplo decimale, seguite dal relativo simbolo legale.
6.3. Tutte queste iscrizioni devono essere apposte in modo visibile e leggibile a cominciare dall'inizio della misura lineare.
Tuttavia, previo benestare dell'ufficio centrale metrico, talune di queste iscrizioni possono essere apposte su una parte inamovibile dello strumento: in questo caso, il certificato di approvazione CEE del modello dovrà indicare le posizioni di queste iscrizioni.
Inoltre, quando la larghezza della misura lineare non consenta di apporre il contrassegno di approvazione CEE del modello in modo leggibile, in deroga alle prescrizioni del punto 3.1. dell'allegato I del decreto che attua la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, e conformemente al punto 3.5 del medesimo allegato, tale contrassegno può essere apposto sotto la forma dei marchi successivi seguenti:
— la lettera stilizzata ϵ;
— la lettera I e le lettere distintive dello Stato membro che ha rilasciato l'approvazione CEE del modello;
— il millesimo dell'anno dell'approvazione CEE del modello;
— il numero caratteristico dell'approvazione CEE del modello (per esempio: F &egr; 75 3345).
6.4. Eventualmente, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, può essere indicato il coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale costituente la misura, nella forma: α = ...........
6.5. Sulle misure lineari possono inoltre figurare tutte le altre indicazioni di carattere non metrologico imposte da altre disposizioni regolamentari o autorizzate dall'autorità nazionale competente.
6.6. Qualora non siano in codice, le iscrizioni devono essere espresse nelle lingue ufficiali degli Stati membri destinatari.
6.7. Su una misura lineare possono essere apposte iscrizioni pubblicitarie a condizione che la loro posizione sia conforme alle disposizioni del punto 6.8.
6.8. Le iscrizioni, comprese quelle pubblicitarie, devono essere disposte in modo da non ostacolare minimamente l'impiego dello strumento di misura. Le iscrizioni obbligatorie, ad eccezione del contrassegno di approvazione CEE del modello, e la posizione delle iscrizioni pubblicitarie devono figurare sul modello presentato per l'approvazione CEE.
7. Errori massimi tollerati
Le misure lineari definite nel presente decreto sono ripartite, a seconda del loro grado di precisione, in tre classi, designate con i simboli I, II e III [3].
7.1.L'errore massimo tollerato in più o in meno
a) sulla lunghezza normale e
b) su ogni altra distanza compresa tra due riferimenti qualsiasi non consecutivi è espresso in millimetri, in funzione della lunghezza considerata, mediante la formula a + bL, in cui:
L è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero intero di metri per eccesso,
a e b sono coefficienti fissati per ogni classe di precisione nella tabella seguente:
Classe di precisione |
a |
b |
I |
0,1 |
0,1 |
II |
0,3 |
0,2 |
III |
0,6 |
0,4 |
7.2. [4]
7.2.1. L'errore massimo tollerato, in più o in meno, sulla lunghezza “i” delle divisioni di valore inferiore o pari a 1 cm è fissato per ciascuna classe di precisione nella tabella seguente:
Lunghezza "i" della divisione considerata |
Errore massimo tollerato, in millimetri, per la classe di precisione |
|||
|
|
I |
II |
III |
|
i ≤ 1 mm |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
1 mm < |
i ≤ 1 cm |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
Per la lunghezza delle divisioni di valore superiore a 1 cm, l'errore massimo tollerato è espresso in funzione della lunghezza della divisione con la formula (a + bL) mm, in cui i valori dei coefficienti “a” e “b” sono uguali a quelli del punto 7.1 ed “L” è il valore della lunghezza considerata, arrotondato al numero intero di metri per eccesso.
7.2.2. La differenza massima tollerata tra le lunghezze “i” di due divisioni consecutive, di valore inferiore, o pari a 1 cm, è fissata per ciascuna classe di precisione nella tabella seguente:
Lunghezza "i" della divisione considerata |
Differenza massima tollerata, in millimetri, per la classe di precisione |
|||
|
|
I |
II |
III |
|
i ≤ 1 mm |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
1 mm < |
i ≤ 1 cm |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
Per la lunghezza delle divisioni di valore superiore a 1 cm, la differenza massima tollerata tra le lunghezze “i” di due divisioni consecutive è espressa in funzione della lunghezza delle divisioni con la formula (a + bL) mm, definita al punto 7.2.1.
7.3. Tuttavia, per una misura lineare a teste o mista, l'errore massimo tollerato, in più o in meno, sulla lunghezza della divisione terminale limitata da una testa è maggiorato come segue:
— di 0,1 mm per misure della classe I
— di 0,2 mm per misure della classe II;
— di 0,3 mm per misure della classe III.
Inoltre le norme previste ai punti 7.1 e 7.2.2. non sono applicabili:
— quando uno dei due riferimenti non consecutivi di cui al punto 7.1, lettera b), è formato da una testa;
— quando una delle due divisioni consecutive di cui al punto 7.2.2. è una divisione terminale limitata da una testa.
7.4. L'errore massimo tollerato in servizio è pari al doppio dell'errore massimo tollerato in verifica prima CEE [5].
7.5. Gli errori massimi tollerati si intendono alle condizioni di riferimento seguenti:
7.5.1. La temperatura di riferimento è normalmente di 20 °C. Tuttavia, per determinate misure precisate al punto 9, si può eccezionalmente adottare un'altra temperatura di riferimento.
7.5.2. Le misure lineari per cui è indicata al punto 9 una forza di trazione, sono collaudate, appoggiate per tutta la lunghezza controllata, praticamente senza attrito, su un piano orizzontale e tese dalla forza di trazione indicata sulle misure stesse.
8. Marchi di verifica prima CEE.
8.1. Sulla parte iniziale della misura o su un dispositivo complementare inamovibile deve essere previsto lo spazio per l'apposizione dei marchi di verifica prima CEE.
8.2. Detti marchi devono essere apposti conformemente alle prescrizioni del punto 3.1. dell'allegato II del
8.3. In deroga al punto 3.1. richiamato al precedente punto 8.2., il marchio di verifica prima apposto in altri Stati membri può essere costituito da un esagono che contiene all'interno la lettera minuscola "e". In tal caso la lettera "e" contiene, nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la verifica prima CEE e, nella metà inferiore, il millesimo dell'anno di verifica. Un esempio di tale marchio figura al punto 12 [6].
9. Diversi tipi di misure lineari contemplati dalla direttiva
9.1. Misure lineari a nastro di fibra di vetro e materia plastica a teste, a tratti o miste.
Lunghezza nominale compresa 0,5 e 100 metri.
La forza di trazione, dell'ordine di 20 N, deve essere indicata sulla misura.
Le estremità libere delle misure lineari a teste o miste devono essere protette da una staffa o ghiera resistente all'usura.
Queste misure lineari rientrano nelle classi di precisione I, II o III.
9.2. Misure in unico pezzo, rigide o semirigide, di metallo o di altro materiale.
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 5 metri.
In alcuni casi la temperatura di riferimento può essere diversa da 20 °C.
Queste misure comprendono anche le sonde utilizzate per accertare il livello dei liquidi.
L'estremità delle sonde rigide deve essere munita di un tallone o di una ghiera che resista agli urti e all'usura e non provochi scintille all'urto.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.3. Misure lineari articolate in metallo o altro materiale.
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 5 metri.
Le parti devono avere le stesse lunghezze tra i centri delle articolazioni.
La loro articolazione e il loro allineamento in posizione spiegata devono essere assicurati da un dispositivo efficace, costruito in modo da non causare nel punto di snodo un errore supplementare superiore a 0,3 mm per le misure lineari delle classi di precisione I e II, e di 0,5 mm per le misure lineari della classe di precisione III.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I, II e III.
9.4. Misure lineari in nastro d'acciaio
9.4.1. Misure lineari a teste, a tratti o miste su dispositivo di avvolgimento.
Lunghezza nominale compresa tra 0,5 e 10 metri; i nastri delle misure con lunghezza nominale compresa tra 5 e 10 metri devono avere sezione bombata.
Queste misure possono essere contenute in una scatola, una delle dimensioni della quale può essere compresa nella parte destinata alla misurazione, in particolare per la misurazione delle dimensioni interne; l'estremità libera di queste misure è munita di un gancio o di una linguetta fissa o scorrevole.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.4.2. Misure lineari a teste o a tratti destinate alla misurazione per riporto di lunghezze superiori alla loro lunghezza nominale.
Lunghezza nominale: 5, 10, 20, 50, 100 o 200 metri.
Sulla misura lineare deve essere indicata la forza di trazione, dell'ordine di 50 N.
Dette misure sono munite alle due estremità di impugnature o di anelli. Le impugnature che sono comprese nella lunghezza nominale devono essere costruite in modo che la loro articolazione non dia luogo ad incertezze di misurazione.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.4.3. Misure lineari a tratti o miste su dispositivo di avvolgimento non destinate a misurazioni per riporto.
Lunghezza nominale compresa tra 5 e 200 metri.
La temperatura di riferimento può, in taluni casi, essere diversa da 20 °C.
Sulla misura deve essere indicata la forza di trazione, dell'ordine di 50 N.
L'estremità libera deve essere munita di un'impugnatura, di un anello o di un gancio, non compresi nella lunghezza nominale.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
9.5. Sonde miste di metallo, con zavorra, utilizzate per accertare il livello dei liquidi.
Lunghezza nominale compresa tra 5 e 50 metri.
La temperatura di riferimento può, in taluni casi, essere diversa da 20 °C.
Sulla misura lineare deve essere indicata la forza di trazione sufficiente per tendere correttamente il nastro.
Detta forza è esercitata sulla misura mediante una zavorra che deve recare l'indicazione della sua massa.
Il riferimento principale, cioè l'origine della scala, è costituito a base di una zavorra di forma adeguata e realizzata in un materiale che non provochi scintille all'urto.
La zavorra è attaccata al nastro in modo fisso od amovibile, in maniera che la giuntura o articolazione non dia luogo ad incertezze di misurazione.
La graduazione a tratti è millimetrica su tutta la lunghezza del nastro e si prolunga su una faccia laterale piana della zavorra.
L'altra estremità della misura può essere munita di un dispositivo di avvolgimento.
Queste misure rientrano nelle classi di precisione I o II.
Tuttavia, l'errore massimo tollerato sull'insieme dello strumento in posizione di servizio con la zavorra non deve mai essere inferiore a 0,6 mm.
10. Approvazione CEE del modello e verifica prima CEE.
L'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE delle misure del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni.
10.1. Esame per approvazione CEE del modello.
Oltre allo studio dei documenti, l'esame comporta un controllo della conformità del modello presentato con le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 (ad eccezione del punto 6.4), 7, 8 e 9.
10.2 Controlli in sede di verifica prima CEE.
10.2.1. I controlli in sede di verifica prima CEE sono eseguiti sia su tutte le misure lineari presentate, sia su lotti di tali misure conformemente al punto 11.
10.2.2. I controlli in sede di verifica prima CEE consistono in un esame a vista della conformità della misura lineare con il modello approvato, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai punti 3.6., 4.1., 4.3.
10.2.3. Si deve inoltre verificare che la misura lineare rispetti gli errori massimi tollerati sulla lunghezza nominale, tenendo conto, all'occorrenza, del punto 9.5.
10.2.4. In cinque punti diversi distribuiti a caso sulla misura lineare si controlla inoltre:
la distanza compresa tra due riferimenti non consecutivi,
la lunghezza di una divisione,
la differenza tra due lunghezze di due divisioni consecutive, al fine di verificarne la conformità con i punti 7.1. b), 7.2.1. e 7.2.2., tenendo conto, all'occorrenza, dei punti 7.3. e 9.3.
Se i risultati dell'esame lo giustificano, il servizio competente può ridurre o aumentare il numero dei controlli.
10.2.5. La serie dei suddetti controlli è seguita nelle condizioni di riferimento di cui al punto 7.5 [7].
11. Controllo statistico applicato in sede di verifica CEE.
Nel caso di misure lineari fabbricate in serie e quanto il responsabile della loro presentazione alla verifica prima CEE dichiari che sono state controllate in modo valido, i lotti così presentati sono sottoposti, a sua richiesta, ad un controllo statistico per attributi nelle condizioni specificate in seguito.
11.1. Definizioni.
11.1.1. Lotto.
I lotti sono costituiti da misure lineari che presentano le seguenti caratteristiche:
sono in uno stesso modello,
appartengono ad una stessa classe di precisione,
sono state fabbricate con uno stesso procedimento.
La grandezza del lotto è il numero di misure lineari contenute nel lotto. Per i lotti sottoposti alla verifica CEE la grandezza è limitata ad un massimo di 10.000 unità.
11.1.2. Campione.
Un campione è costituito da misure lineari prelevate a caso in un lotto. Il numero di misure lineari per campione è detto numerosità del campione.
11.1.3. Controllo statistico per attributi.
Il controllo statistico per attributi è un controllo nel quale le misure lineari componenti il campione sono classificate come difettose o non difettose conformemente alle prescrizioni della presente direttiva.
11.1.4 Criterio di accettazione.
In un controllo statistico per attributi, il criterio di accettazione è il valore massimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta l'accettazione del lotto.
In un controllo statistico per attributi, il criterio di rifiuto è il valore minimo del numero di misure difettose riscontrate nel campione controllato che comporta il rifiuto del lotto.
11.1.6. Piano di campionamento.
Il numero di misure controllate deve essere pari alla numerosità del campione data dal piano. Se il numero di misure difettose riscontrate nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto deve essere accettato. Se il numero di misure difettose è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto deve essere rifiutato.
11.2. Procedure di controllo.
Il metodo dio controllo da applicare prevede uno schema di presentazioni multiple, conformemente ai piani di campionamento di cui al punto 11.2.1. successivo.
Il controllo applicato è un controllo per conteggio del numero di misure difettose nel campione prelevato.
11.2.1. Piani di campionamento:
Ordine di presentazione |
Numerosità del campione |
Criterio di accetazione |
Criterio di rifiuto |
|
1 |
70 |
0 |
1 |
|
2 |
85 |
0 |
1 |
|
3 |
105 |
0 |
1 |
|
4 |
120 |
0 |
1 |
|
Dopo accettazione di un lotto, il lotto presentato successivamente deve essere controllato iniziando dalla presentazione di 1° ordine.
Dopo il rifiuto di un lotto, l'ufficio provinciale metrico competente prende i provvedimenti necessari per impedire che il lotto rifiutato sia messo in commercio nello stato in cui si trova ed il responsabile della presentazione delle misure alla verifica prima CEE può sottoporre lo stesso lotto oppure presentare un altro lotto. Quest'ultimo lotto viene in tal caso sottoposto ad un controllo dell'ordine di presentazione immediatamente superiore. Tuttavia, se dopo un controllo dell'ordine di presentazione 4, il lotto non è accettato, il servizio competente deve eseguire un controllo al 100 % di tale lotto.
11.3. Conseguenze dei rifiuti frequenti dei lotti.
Nel caso in cui si constatino frequenti rifiuti di lotti, l'ufficio provinciale metrico informa la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali che può decidere la sospensione del controllo statistico. Se, dopo aver avvertito il beneficiario dell'approvazione CEE di modello, il livello di qualità non presenta alcun miglioramento, si può avviare la procedura di revoca dell'approvazione CEE di modello, conformemente alle prescrizioni del
12. Esempio di marchio di verifica prima CEE di cui al punto 8.3.: -
Allegato II
Tabella A
Diritto fisso da corrispondere all'atto della domanda di approvazione CEE di modello delle misure lineari materializzate: |
||
per ogni modello o variante di modello |
L. |
200.000 |
Tabella B
Diritto fisso per la verificazione prima CEE di ogni misura lineare materializzata: |
||
fino a 1 metro |
L. |
10 |
da oltre 1 metro fino a 2 metri |
" |
20 |
da oltre 2 metri fino a 5 metri |
" |
40 |
da oltre 5 metri fino a 10 metri |
" |
80 |
da oltre 10 metri fino a 20 metri |
" |
150 |
da oltre 20 metri fino a 50 metri |
" |
300 |
da oltre 50 metri fino a 100 metri |
" |
2.000 |
da oltre 100 metri: per ogni 100 metri o frazione |
" |
2.000 |
[1] Abrogato dall'art. 21 del
[2] Punto così modificato dal
[3] Punto così modificato dal
[4] Punto così modificato dal
[5] Punto così modificato dal
[6] Punto così modificato dal
[7] Punto aggiunto dal