§ 77.5.5h - Legge 14 luglio 1955, n. 617.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:14/07/1955
Numero:617


Sommario
Art. 1.      E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre [...]


§ 77.5.5h - Legge 14 luglio 1955, n. 617.

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(G.U. 5 agosto 1955, n. 179).

 

 

     Art. 1.

     E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.