Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 06/06/1952 |
Numero: | 683 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in [...] |
Art. 3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di [...] |
§ 77.5.54 – L. 6 giugno 1952, n. 683.
Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3.
(G.U. 2 luglio 1952, n. 151).
Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1° luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 45.000.000 annui, viene fronteggiato con i fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della