§ 77.5.51 – L. 9 gennaio 1951, n. 29.
Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:09/01/1951
Numero:29


Sommario
Art. unico.      L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile [...]


§ 77.5.51 – L. 9 gennaio 1951, n. 29.

Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.

(G.U. 2 febbraio 1951, n. 27).

 

     Art. unico.

     L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.