Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 16/07/1947 |
Numero: | 770 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio [...] |
Art. 2. Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni [...] |
Art. 3. Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno [...] |
Art. 4. E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per il diritto [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 77.5.27 – D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 770. [1]
Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
(G.U. 21 agosto 1947, n. 190).
Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del
Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 2, 3e 4 del
Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i contributi addizionali dovuti dai datori di lavoro per la maggiorazione degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo precedente.
E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dalla