Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 14/04/1993 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 77.4.91 - D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203.
Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(G.U. 24 giugno 1993, n. 146)
1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del
"2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;".
1. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.