| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.4 enti previdenziali | 
| Data: | 01/03/1968 | 
| Numero: | 151 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'anzianità minima nella qualifica iniziale prevista dalle norme permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere dell'INAM per ottenere la promozione [...] | 
§ 77.4.56 - Legge 1 marzo 1968, n. 151. [1]
Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni.
(G.U. 18 marzo 1968, n. 73)
L'anzianità minima nella qualifica iniziale prevista dalle norme permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere dell'INAM per ottenere la promozione alla qualifica superiore è ridotta, nei confronti dei dipendenti di detto istituto, vincitori dei concorsi interni indetti con deliberazione consiliare 10 gennaio 1964, di un periodo di tempo pari a mesi 5 per le categorie direttiva, esecutiva e del personale ausiliario, e, per la categoria di concetto, a mesi 13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo di segreteria, di ragioneria, dei geometri e del ruolo dei disegnatori ed assistenti sociali.
Gli effetti economici derivanti dai benefici di carriera di cui al precedente comma, non possono decorrere, comunque, da data anteriore al 1° marzo 1966.
[1] Abrogata dall'art. 1 del