§ 77.4.54 - Legge 6 agosto 1967, n. 700.
Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:06/08/1967
Numero:700


Sommario
Art. 1.      La Banca nazionale delle comunicazioni - già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito conregio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, [...]
Art. 2.      La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di
Art. 3.      Le due "Sezioni" di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il [...]
Art. 4.      Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni è così formato
Art. 5.      Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7.  [2]
Art. 8.  [3]
Art. 9.      L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno
Art. 10.      Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla "Sezione credito", corredato del conto economico e della [...]
Art. 11.      La Banca nazionale delle comunicazioni dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e [...]
Art. 12.      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà [...]
Art. 13.      Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, la Banca nazionale delle comunicazioni può essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo [...]
Art. 14.      Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e per [...]
Art. 15.      Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso
Art. 16.  [4]
Art. 17.      Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati [...]
Art. 18.      Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da [...]
Art. 19.      Le disposizioni di cui al regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con ilregio decreto-legge [...]


§ 77.4.54 - Legge 6 agosto 1967, n. 700.

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(G.U. 18 agosto 1967, n. 206)

 

 

     Art. 1.

     La Banca nazionale delle comunicazioni - già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito conregio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351, e modificato con ilregio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 - è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.

 

          Art. 2.

     La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:

     a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

     b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca può effettuare:

     1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalità e a condizioni speciali da autorizzarsi dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonchè la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5);

     2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:

     del Ministero dei trasporti;

     di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

     di società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario;

     di aziende di trasporto di persone e cose;

     di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

     di società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;

     3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

     4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;

     5) la concessione di mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

     6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

     di servizi di tesoreria e dell'amministrazione di disponibilità finanziarie;

     di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

     di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;

     di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorietà e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;

     7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

     8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

     9) le operazioni di capitalizzazione;

     10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi.

     La Banca nazionale delle comunicazioni può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'art. 16.

     Per le attività di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

     Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

     L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potrà superare - per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca - il limite del 25 per cento del patrimonio della "Sezione credito".

     Le attività concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate "Sezione credito" e "Sezione previdenza".

 

          Art. 3.

     Le due "Sezioni" di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

     Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all'art. 2, punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti - compatibilmente con le disposizioni di legge - a cura della "Sezione credito" e con mezzi da questa forniti.

 

          Art. 4.

     Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni è così formato:

     a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     b) dalle riserve della "Sezione credito";

     c) dal fondo di dotazione della "Sezione previdenza" costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale;

     d) dalle riserve della "Sezione previdenza";

     Nel fondo di dotazione della "Sezione previdenza" sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49.

     Il fondo di dotazione e le riserve della "Sezione previdenza" garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.

 

          Art. 5.

     Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

     Il numero degli iscritti è illimitato.

     I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

     Ogni iscritto non può avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo art. 16.

     Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

 

          Art. 6. [1]

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9.

     L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

     Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

     I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.

     I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.

 

          Art. 10.

     Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla "Sezione credito", corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, è inviato all'Organo cui è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la "Sezione previdenza" è inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

     Entro lo stesso termine, i bilanci della "Sezione credito" e della "Sezione previdenza", corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.

     Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro per i trasporti, sentito il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

     Copia dei bilanci delle due sezioni sarà poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della "Sezione credito" al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11.

     La Banca nazionale delle comunicazioni dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.

 

          Art. 12.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla "Sezione previdenza", e la Banca ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti. Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

     L'Organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti, ad ispezioni periodiche e straordinarie della "Sezione credito".

     Per le ispezioni alla "Sezione credito" si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, la Banca nazionale delle comunicazioni può essere messa sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui e demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti.

     La gestione straordinaria sarà regolata dalle norme del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili.

     La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 14.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale, la "Sezione previdenza" può essere messa in liquidazione.

     Con lo stesso decreto è nominato un commissario liquidatore che assume l'amministrazione della "Sezione previdenza" con i poteri di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449.

     La eventuale messa in liquidazione della "Sezione credito" sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.

     L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della "Sezione previdenza" e della "Sezione credito", oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro per i trasporti.

 

          Art. 15.

     Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso:

     "Sezione credito":

     non meno del 20 per cento alla riserva;

     dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della "Sezione";

     la rimanenza alla "Sezione previdenza" per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'art. 2.

     "Sezione previdenza":

     non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della "Sezione";

     non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione;

     la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'art. 2.

 

          Art. 16. [4]

 

          Art. 17.

     Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

     I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

 

          Art. 18.

     Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cesserà dalla carica con gli altri consiglieri.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni di cui al regio decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con ilregio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.