Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.4 enti previdenziali |
Data: | 21/01/1948 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che pel tramite del contabile del [...] |
Art. 3. [2] |
Art 4 Il Direttore generale degli Istituti di previdenza parteciperà al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.4.15 - D.Lgs. 21 gennaio 1948, n. 20.
Impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro
(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)
Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:
1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;
2) in costruzione di fabbricati;
3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano;
6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;
7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purché assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;
8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari;
9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.
La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti.
La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che pel tramite del contabile del Portafoglio, anche a mezzo di aziende di credito, o direttamente sul mercato.
[Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'Istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità].
Il Direttore generale degli Istituti di previdenza parteciperà al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionerà anche per gli Istituti predetti.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della