Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 17/10/1959 |
Numero: | 1027 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 77.3.36 - D.P.R. 17 ottobre 1959, n. 1027.
Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.
(G.U. 10 dicembre 1959, n. 298).
A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.