§ 77.3.29 - D.P.R. 30 agosto 1956, n. 1124.
Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:30/08/1956
Numero:1124


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale [...]


§ 77.3.29 - D.P.R. 30 agosto 1956, n. 1124.

Determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

(G.U. 10 ottobre 1956, n. 256).

 

     Art. unico.

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, è determinato nella misura dello 0,15% della retribuzione calcolata nei modi stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.