§ 77.3.9 - D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142.
Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:02/04/1946
Numero:142


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della [...]
Art. 2.      Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di [...]
Art. 3.      Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto [...]
Art. 4.      I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione [...]
Art. 5.      Nelle province contemplate dal precedente art. 4 e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i [...]
Art. 6.      Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 77.3.9 - D.Lgs.Lgt. 2 aprile 1946, n. 142.

Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

(G.U. 9 aprile 1946, n. 83).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette è corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo.

 

          Art. 2.

     Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:

     1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

     2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

     3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;

     4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;

     5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonché delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

     6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

     7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 3.

     Per i trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro è tenuto, in osservanza di quanto disposto all'art. 1, a corrispondere oltre alla quota di sua spettanza, la parte del contributo di pertinenza del lavoratore, corrispondente all'importo che deriverebbe per esso dall'applicazione della assicurazione generale predetta.

 

          Art. 4.

     I contributi corrisposti fino al 31 luglio 1945 per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca, nelle province del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Euganea, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, della Liguria e dell'Emilia, non sono ripetibili.

     I datori di lavoro che non abbiano corrisposto i contributi dovuti in base alle norme predette sono tenuti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al versamento dei contributi stessi fino alla data suindicata.

     L'accertamento e la riscossione dei contributi predetti sono effettuati dagli Istituti assicuratori, secondo le norme in atto alla data della liberazione dall'occupazione tedesca.

 

          Art. 5.

     Nelle province contemplate dal precedente art. 4 e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la previdenza sociale, i contributi per le forme di previdenza e di assistenza di cui al precedente art. 2, che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1° agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che sarebbe dovuta essere di pertinenza del lavoratore.

     Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili.

     L'accertamento e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.

 

          Art. 6.

     Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni dei propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell'art. 2 che, secondo le disposizioni del presente decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nelle province soggette al Governo Militare Alleato, le disposizioni del presente decreto avranno effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui vi sia reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno del ritorno delle province stesse all'Amministrazione italiana.