§ 77.2.5A - Legge 12 gennaio 1977, n. 4.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:12/01/1977
Numero:4


Sommario
Art. unico.      I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.


§ 77.2.5A - Legge 12 gennaio 1977, n. 4.

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.

(G.U. 22 gennaio 1977, n. 20)

 

     Art. unico.

     I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.

     Il terzo comma dell'art. 3 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente:

     "Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL"