Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 12/01/1977 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. unico. I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977. |
§ 77.2.5A - Legge 12 gennaio 1977, n. 4.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.
(G.U. 22 gennaio 1977, n. 20)
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della
Il terzo comma dell'art. 3 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente:
"Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL"