Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 04/02/1960 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. unico. Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 77.2.3a - Legge 4 febbraio 1960, n. 62.
Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(G.U. 29 febbraio 1960, n. 51).
Agli articoli 6, 9 e 10 della
a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "è soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 1958";
b) al testo dell'art. 9 è anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958";
c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1° gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".