Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 29/11/1957 |
Numero: | 1177 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è integrato come segue: |
Art. 2. Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della legge 19 gennaio [...] |
Art. 3. Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale [...] |
Art. 4. I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sono abrogati. |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data [...] |
§ 77.2.27 - Legge 29 novembre 1957, n. 1177.
Coordinamento della legge 30 ottobre 1953, n. 841, sulla estensione della assistenza sanitaria ai pensionati statali, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati della previdenza sociale.
(G.U. 17 dicembre 1957, n. 312)
L'art. 2 della
"5) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente".
Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell'art. 4 della
Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell'art. 1 della
I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della
I numeri 7) e 8) dell'art. 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione.