§ 77.2.12 - Legge 28 luglio 1950, n. 633.
Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1.500 mensili


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:28/07/1950
Numero:633


Sommario
Art. 1.      Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio [...]
Art. 2.      Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno [...]
Art. 3.      I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.


§ 77.2.12 - Legge 28 luglio 1950, n. 633. [1]

Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1.500 mensili

(G.U. 30 agosto 1950, n. 198)

 

     Art. 1.

     Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

     Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.