Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 28/07/1950 |
Numero: | 633 |
Sommario |
Art. 1. Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio [...] |
Art. 2. Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno [...] |
Art. 3. I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti. |
§ 77.2.12 - Legge 28 luglio 1950, n. 633. [1]
Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1.500 mensili
(G.U. 30 agosto 1950, n. 198)
Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio
Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del regio
Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.
[1] Abrogata dall'art. 1 del