§ 77.2.11 - Legge 3 marzo 1949, n. 52.
Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:03/03/1949
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [...]
Art. 2.      All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, [...]
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola "salario" è sostituita la parola "retribuzione".
Art. 5.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia [...]
Art. 6.      Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del [...]
Art. 7.      Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita [...]
Art. 8.      Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro, avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma [...]
Art. 9.      Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da [...]
Art. 10.      Con effetto dal 1° gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per [...]
Art. 11.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio [...]
Art. 12.      Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in [...]
Art. 13.      Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.
Art. 14.      Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del [...]
Art. 15.      Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.


§ 77.2.11 - Legge 3 marzo 1949, n. 52.

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria

(G.U. 14 marzo 1949, n. 60)

 

Titolo I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

DEL REGIO DECRETO 17 AGOSTO 1935, N. 1765,

E DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI ESSO

 

     Art. 1.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:

     "Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

     1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

     2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

     Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".

 

          Art. 2.

     All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il n. 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità" ;

     b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     "L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro; di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.

     Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente.

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:

     "In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".

 

          Art. 4.

     Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola "salario" è sostituita la parola "retribuzione".

 

Titolo II

RIVALUTAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 5.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:

     a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;

     b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;

     c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.

     Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.

     Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:

     1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;

     2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;

     3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.

 

          Art. 6.

     Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

 

          Art. 7.

     Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1938, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilità permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

     E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

          Art. 8.

     Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro, avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento, è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

     In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

 

          Art. 9.

     Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

 

          Art. 10.

     Con effetto dal 1° gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254.

     Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.

 

          Art. 12.

     Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.

     Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

     L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

     Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50.

     Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.

     Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma della presente legge.

     Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.

 

          Art. 14.

     Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro, mercè prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.

 

 

     TABELLA

     Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione

 

Grado di inabilità

Aliquota percentuale base

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

Grado di inabilità

Aliquota percentuale base

Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua

11

50 -

55

56

59,16

331

12

50,20

60

57

59,37

338

13

50,40

66

58

59,58

346

14

50,60

71

59

59,79

353

15

50,80

76

60

60

360

16

51 -

82

61

61

372

17

51,20

87

62

62

384

18

51,40

93

63

63

397

19

51,60

98

64

64

410

20

51,80

104

65

65

422

21

52 -

109

66

66

436

22

52,20

115

67

67

449

23

52,40

121

68

68

462

24

52,60

126

69

69

476

25

52,80

132

70

70

490

26

53 -

138

71

71

504

27

53,20

144

72

72

518

28

53,40

150

73

73

533

29

53,60

155

74

74

548

30

53,80

161

75

75

562

31

54 -

167

76

76

578

32

54,20

173

77

77

593

33

54,40

180

78

78

608

34

54,60

186

79

79

624

35

54,80

192

80

80

640

36

55 -

198

81

81

656

37

55,20

204

82

82

672

38

55,40

211

83

83

689

39

55,60

217

84

84

706

40

55,80

223

85

85

722

41

56,01

230

86

86

740

42

56,22

236

87

87

757

43

56,43

243

88

88

774

44

56,64

249

89

89

792

45

56,85

256

90

90

810

46

57,06

262

91

91

828

47

57,27

269

92

92

846

48

57,48

276

93

93

865

49

57,69

283

94

94

884

50

57,90

289

95

95

902

51

58,11

296

96

96

922

52

58,32

303

97

97

941

53

58,53

310

98

98

960

54

58,74

317

99

99

980

55

58,95

324

100

100

1000