Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 03/03/1949 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali [...] |
Art. 2. All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, [...] |
Art. 3. Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola "salario" è sostituita la parola "retribuzione". |
Art. 5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia [...] |
Art. 6. Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del [...] |
Art. 7. Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita [...] |
Art. 8. Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro, avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma [...] |
Art. 9. Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da [...] |
Art. 10. Con effetto dal 1° gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per [...] |
Art. 11. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio [...] |
Art. 12. Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in [...] |
Art. 13. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie. |
Art. 14. Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del [...] |
Art. 15. Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949. |
§ 77.2.11 - Legge 3 marzo 1949, n. 52.
Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria
(G.U. 14 marzo 1949, n. 60)
Titolo I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
DEL REGIO DECRETO 17 AGOSTO 1935, N. 1765,
E DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI ESSO
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
All'art. 27 del
a) il n. 2) del primo comma è sostituito dal seguente:
"Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità" ;
b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro; di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente.
Il terzo comma dell'art. 39 del
"In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali".
Nel
Titolo II
RIVALUTAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del
a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;
b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;
c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.
Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo:
1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;
2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;
3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.
Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della
Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della
E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del
Ai titolari di rendita liquidata a norma del
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del
Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1 , 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.
Con effetto dal 1° gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del
Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del
Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.
Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del
L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50.
Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.
Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma della presente legge.
Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.
Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del
Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.
TABELLA
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
Grado di inabilità |
Aliquota percentuale base |
Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua |
Grado di inabilità |
Aliquota percentuale base |
Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua |
11 |
50 - |
55 |
56 |
59,16 |
331 |
12 |
50,20 |
60 |
57 |
59,37 |
338 |
13 |
50,40 |
66 |
58 |
59,58 |
346 |
14 |
50,60 |
71 |
59 |
59,79 |
353 |
15 |
50,80 |
76 |
60 |
60 |
360 |
16 |
51 - |
82 |
61 |
61 |
372 |
17 |
51,20 |
87 |
62 |
62 |
384 |
18 |
51,40 |
93 |
63 |
63 |
397 |
19 |
51,60 |
98 |
64 |
64 |
410 |
20 |
51,80 |
104 |
65 |
65 |
422 |
21 |
52 - |
109 |
66 |
66 |
436 |
22 |
52,20 |
115 |
67 |
67 |
449 |
23 |
52,40 |
121 |
68 |
68 |
462 |
24 |
52,60 |
126 |
69 |
69 |
476 |
25 |
52,80 |
132 |
70 |
70 |
490 |
26 |
53 - |
138 |
71 |
71 |
504 |
27 |
53,20 |
144 |
72 |
72 |
518 |
28 |
53,40 |
150 |
73 |
73 |
533 |
29 |
53,60 |
155 |
74 |
74 |
548 |
30 |
53,80 |
161 |
75 |
75 |
562 |
31 |
54 - |
167 |
76 |
76 |
578 |
32 |
54,20 |
173 |
77 |
77 |
593 |
33 |
54,40 |
180 |
78 |
78 |
608 |
34 |
54,60 |
186 |
79 |
79 |
624 |
35 |
54,80 |
192 |
80 |
80 |
640 |
36 |
55 - |
198 |
81 |
81 |
656 |
37 |
55,20 |
204 |
82 |
82 |
672 |
38 |
55,40 |
211 |
83 |
83 |
689 |
39 |
55,60 |
217 |
84 |
84 |
706 |
40 |
55,80 |
223 |
85 |
85 |
722 |
41 |
56,01 |
230 |
86 |
86 |
740 |
42 |
56,22 |
236 |
87 |
87 |
757 |
43 |
56,43 |
243 |
88 |
88 |
774 |
44 |
56,64 |
249 |
89 |
89 |
792 |
45 |
56,85 |
256 |
90 |
90 |
810 |
46 |
57,06 |
262 |
91 |
91 |
828 |
47 |
57,27 |
269 |
92 |
92 |
846 |
48 |
57,48 |
276 |
93 |
93 |
865 |
49 |
57,69 |
283 |
94 |
94 |
884 |
50 |
57,90 |
289 |
95 |
95 |
902 |
51 |
58,11 |
296 |
96 |
96 |
922 |
52 |
58,32 |
303 |
97 |
97 |
941 |
53 |
58,53 |
310 |
98 |
98 |
960 |
54 |
58,74 |
317 |
99 |
99 |
980 |
55 |
58,95 |
324 |
100 |
100 |
1000 |