Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 04/09/1940 |
Numero: | 1662 |
Sommario |
Art. unico. La prima parte del n. 2 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, [...] |
§ 77.2.d - Legge 4 settembre 1940, n. 1662. [1]
Modificazioni all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sulla previdenza sociale.
(G.U. 13 dicembre 1940, n. 291).
La prima parte del n. 2 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è modificata come segue:
"2° gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della real casa, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza".
[1] Abrogata dall'art. 2 del