§ 77.2.d - Legge 4 settembre 1940, n. 1662.
Modificazioni all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:04/09/1940
Numero:1662


Sommario
Art. unico.      La prima parte del n. 2 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, [...]


§ 77.2.d - Legge 4 settembre 1940, n. 1662. [1]

Modificazioni all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, sulla previdenza sociale.

(G.U. 13 dicembre 1940, n. 291).

 

 

     Art. unico.

     La prima parte del n. 2 dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è modificata come segue:

     "2° gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione della real casa, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle associazioni sindacali legalmente riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, purchè ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza".


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.