Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 05/03/1965 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. Alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, [...] |
Art. 2. Alla lettera b) dell'art. 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono considerate ai fini [...] |
§ 77.1.4b - Legge 5 marzo 1965, n. 154.
Modifiche agli articoli 6 e7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.
(G.U. 23 marzo 1965, n. 73).
Alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con
Alla lettera b) dell'art. 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette".