§ 77.1.3b - Legge 30 luglio 1957, n. 652.
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:30/07/1957
Numero:652


Sommario
Art. 1.      L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.1.3b - Legge 30 luglio 1957, n. 652.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797.

(G.U. 7 agosto 1957, n. 196).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

     “I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.