Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 30/07/1957 |
Numero: | 652 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente |
Art. 2. La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.1.3b - Legge 30 luglio 1957, n. 652.
Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797.
(G.U. 7 agosto 1957, n. 196).
L'art. 9 del
“I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".
La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.