§ 76.4.d - Legge 13 ottobre 1950, n. 908.
Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:13/10/1950
Numero:908


Sommario
Art. 1.      All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio


§ 76.4.d - Legge 13 ottobre 1950, n. 908.

Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli uffici postali di confine di Chiasso e di Modane.

(G.U. 28 novembre 1950, n. 273).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma:

     "Le indennità di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:

 

Chiasso

Modane

Impiegati di gruppo A e B

L.

1.000

L.

1.250

Impiegati di gruppo C

"

800

"

1.000

Agenti subalterni

"

600

"

750

 

          Art. 2.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio.