Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 13/10/1950 |
Numero: | 908 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio |
§ 76.4.d - Legge 13 ottobre 1950, n. 908.
Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli uffici postali di confine di Chiasso e di Modane.
(G.U. 28 novembre 1950, n. 273).
All'art. 13 dell'allegato 1 al
"Le indennità di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile:
|
Chiasso |
Modane |
||
Impiegati di gruppo A e B |
L. |
1.000 |
L. |
1.250 |
Impiegati di gruppo C |
" |
800 |
" |
1.000 |
Agenti subalterni |
" |
600 |
" |
750 |
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione postale e telegrafica fa fronte con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio.